Certificati e attestazioni diverse

La Camera di commercio può apporre un visto poteri di firma su documenti di natura privatistica redatti su carta intestata dell'impresa ( ad esempio dichiarazioni che riguardano stati o caratteristiche del prodotto esportato o dei soggetti coinvolti nell’operazione di esportazione ecc) , quando questi siano richiesti dalle Autorità estere dei paesi di destinazione delle merci per consentirne l’ingresso o da un partener estero per il perfezionamento di una transazione commerciale. L'ufficio, ai fini dell'apposizione del visto, deve accertare la legittimità della firma del soggetto che rilascia la dichiarazione (titolare/ legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) e l'assenza nella dichiarazione di menzioni discriminatorie e di dichiarazioni di origine. Ne consegue che, se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione giurata. In ogni caso l'ufficio si riserva di valutare di volta in volta il contenuto del documento per valutare che non ci siano impedimenti all'apposizione del visto di conformità di firma. La Camera di Commercio - su richiesta dell'impresa esportatrice - appone altresì un visto di deposito su documenti emessi da Enti e Organismi istituzionali quali ASL, Istituti di certificazione, ecc. (ad esempio certificati sanitari, certificati di analisi ed autorizzazioni varie, ecc.) che comunque non attesta l'esattezza o l'attendibilità del documento e del suo contenuto. Copia del documento, vistato in calce con la menzione "visto per deposito", viene conservata agli atti d’ufficio.

Modalità di richiesta visto

La richiesta di visto deve essere presentata alla Camera di commercio del luogo in cui l'impresa ha la sede legale o unità locale iscritta al Registro delle Imprese o al REA

Va effettuata con modalità  telematica tramite la piattaforma Telemaco - Certificazioni per l'estero (Cert'O)selezionando come tipologia di pratica Richiesta visti, autorizzazioni e copie certificati e allegando la dichiarazione. La dichiarazione  deve essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore e riportare il timbro dell’impresa, il nome, il cognome e l’immagine della firma autografa del  sottoscrittore (la scansione della dichiarazione va fatta a partire  dal documento originale, cioè firmato in modo autografo). 

NOTA BENE: la pratica  va trasmessa con Cert'O richiedendo:

  • la  stampa in azienda  se l'impresa accerta  che sulla dichiarazione non è richiesta la firma autografa (a penna) del funzionario camerale.
  • la stampa in Camera di commercio qualora l'impresa deve inviare al cliente la dichiarazione con la firma  autografa (a penna) del legale rappresentante e/o del funzionario camerale 

Per maggiori  informazioni sulle modalità di ritiro del documento con il visto camerale (solo in caso di stampa in Camera di commercio)  si consiglia di contattare gli uffici (tutti i giorni tranne il sabato, dalle 12.00 alle 13.00).

Casi particolari

L'ufficio non appone il visto su:

  • dichiarazioni discriminatorie, incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali, indicanti ad esempio che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte nelle black list;
  • lettere di invito in Italia a favore di cittadini di paesi terzi: in questo caso è necessario richiedere informazioni alle ambasciate o consolati italiani presenti nel paese di provenienza del cittadino straniero;
  • richiesta per visto di affari:  si tratta di un atto notorio. In base alla legge, pertanto, non deve essere autenticata, ma firmata in originale e accompagnata dalla carta di identità del firmatario.
  • dichiarazioni contenenti attestazioni di origine non preferenziale della merce  a meno che contestualmente o preventivamente non sia stato emesso anche  il certificato di origine.

Il  divieto di apposizione del visto non riguarda  le dichiarazioni di origine preferenziale, riferite ad  accordi commerciali fra l'Unione Europea e determinati Paesi né  dichiarazioni di produzione, purché riscontrabili dalle informazioni del registro imprese.

Costi e modalità di pagamento

Per ogni visto è dovuto un diritto di segreteria di 3 euro. I  diritti sono detratti dal prepagato costituito nell'area riservata di Telemaco.

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pubblicato il 03/07/2020 ultima modifica 04/10/2023
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