Attestato di libera vendita
A che cosa serve
Attesta la libera commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e/o dell'Unione europea e non rappresenta un'autorizzazione alla commercializzazione.
Non è possibile, pertanto, rilasciare l'attestato ad un'impresa inattiva o che non possa dimostrare di aver emesso fatture di vendita in Italia e/o in Europa per le merci di cui si richiede l'attestato. Non può altresì essere emesso per prodotti non rientranti nell'attività commerciale dell'impresa
In genere è richiesto per merci sottoposte a controlli specifici in quanto collegate al consumo o all’utilizzo sul genere umano, come ad esempio alimentari, cosmetici, sanitari, medicali.
L'attestato di libera vendita rilasciato dalla Camera di commercio non è un sostitutivo delle certificazioni di libera vendita rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l'esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria. Di conseguenza, in base a quanto indicato nella nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 (Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero), per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non è esaustivo, le Camere di commercio possono procedere solo con l'apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall'impresa interessata.
In ogni caso l'attestato di libera vendita, in quanto documento con contenuto non soggetto alle limitazioni sull'autocertificazione (art, 49 DPR n. 445/2000), può essere sostituito da dichiarazione di pari contenuto resa dall'impresa su carta intestata a firma del legale rappresentante sulla quale è possibile apporre il visto potere di firma.
Modalità di richiesta
La richiesta di attestato di libera vendita deve essere presentata alla Camera di commercio del luogo in cui l'impresa ha la sede legale o l'unità locale iscritta al Registro delle Imprese o al REA.
L'impresa richiedente, oltre ad essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese, deve aver dichiarato l'inizio di attività.
La richiesta di attestato va effettuata con modalità telematica tramite la piattaforma Telemaco - Certificazioni per l'estero (Cert'O), selezionando come tipologia di pratica Richiesta visti, autorizzazioni e copie certificati e richiedendo la stampa in Camera di commercio.
Allegati alla pratica telematica (tutti firmati digitalmente):
- istanza nella quale siano specificati i prodotti di interesse ed il paese di destinazione. L'istanza, deve essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore
- elenco dei principali clienti italiani e stranieri;
- copia delle fatture di vendita in Italia e/o in UE, relative all’ultimo trimestre e alla stessa tipologia di prodotto/i di cui si richiede l'attestato (evidenziare nelle fatture il prodotto/i oggetto della richiesta di attestazione);
- copia dell'autorizzazione alla commercializzazione o certificazione rilasciata dall’Autorità competente (quando prevista).
L'attestato viene rilasciato in doppia lingua (italiano / inglese), su modello approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Per le modalità di ritiro dell'attestato emesso dalla Camera di commercio, si consiglia di contattare gli uffici (tutti i giorni tranne il sabato, dalle 12.00 alle 13.00).
Costi e modalità di pagamento
Per il visto sull'attestato è dovuto un diritto di segreteria di 3 euro. Il diritto è detratto dal prepagato costituito nell'area riservata di Telemaco.