Attestato di libera vendita

È un documento rilasciato dalla Camera di Commercio, su richiesta dell'esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni . L'attestato di libera vendita non è infatti sostitutivo di certificazioni eventualmente previste da specifiche normative di settore e non assolve di per sé ai relativi obblighi di controllo previsti dalla legge.

A che cosa serve

Attesta la libera commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e/o dell'Unione europea e non rappresenta un'autorizzazione alla commercializzazione. Non è possibile, pertanto, rilasciare l'attestato ad un'impresa inattiva o che non possa dimostrare di aver emesso fatture di vendita in Italia e/o in Europa per le merci di cui si richiede l'attestato. Non può altresì essere emesso per prodotti non rientranti  nell'attività commerciale dell'impresa.

In genere è  richiesto  per merci sottoposte a controlli specifici in quanto collegate al consumo o all’utilizzo sul genere umano.

L'attestato di libera vendita, in quanto documento con contenuto non soggetto alle limitazioni sull'autocertificazione (art, 49 DPR n. 445/2000), può essere sostituito da dichiarazione di pari contenuto resa dall'impresa su carta intestata a firma del legale rappresentante sulla quale la Camera di commercio  si limita ad apporre un visto poteri di firma senza entrare nel merito del contenuto della dichiarazione.

Modalità di richiesta

La richiesta di Attestato di libera vendita   dal 4 maggio 2026 dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica  richiedendo  la "stampa in azienda". 

La  pratica deve essere  predisposta  utilizzando la piattaforma Cert'O - nuova versione  , selezionando come tipologia pratica: Visti - Legalizzazioni - Copie. 

In fase di compilazione è   necessario selezionare come tipologia di visto richiesto “visto per deposito” e come Modalità di consegna "Invio per mezzo mail/PEC" (tranne se l'attestato deve essere  legalizzato in Prefettura per l'apposizione dell'Apostille Aja . In tal caso occorre richiedere il ritiro del documento cartaceo presso la Camera di Commercio).

Allegati alla pratica telematica 

- Richiesta  di Attestato di libera vendita   firmata digitalmente in formato CAdES (.p7m)  dal legale rappresentante o da un suo procuratore, avente poteri di rappresentanza dell’impresa;

- Attestato di libera vendita,  compilato in tutte le sue parti, firmato digitalmente in formato CAdES (.p7m)

- elenco dei principali clienti italiani e stranieri;

- copia delle fatture di vendita in Italia e/o in UE,  relative all’ultimo trimestre e alla stessa tipologia di prodotto/i di cui si richiede l'attestato (evidenziare nelle fatture il prodotto/i oggetto della richiesta di attestazione);

- copia dell'autorizzazione alla commercializzazione o certificazione rilasciata dall’Autorità competente (quando prevista)

Modalità di rilascio dell’Attestato di libera vendita

L'impresa riceverà  all'indirizzo pec due documenti:

  •  l'Attestato di libera vendita firmato digitalmente dal funzionario che ha emesso  il documento.  Nella firma è riportata la data che funge da data di emissione del documento
  •  il file pdf  con la riproduzione del timbro "Visto per deposito" e della firma autografa del funzionario da stampare sul retro dell'attestato di libera vendita.

Stampa presso la Camera di Commercio - caso eccezionale

La stampa in Camera è prevista solo nel caso in cui l'attestato deve essere legalizzato in Prefettura, per l'apposizione dell’Apostille  Aja.

In questo caso la domanda di rilascio attestato va predisposta  allegando tutta la documentazione prevista alla voce Modalità di richiesta  ma  selezionando, in fase di predisposizione della pratica, come  Modalità di consegna - "Ritiro in sede" (non " Invio per mezzo mail/PEC" )

Costi e modalità di pagamento   

Per il  visto sull'attestato è dovuto un diritto di segreteria di 3 euroIl  diritto è detratto dal prepagato costituito nell'area riservata di Telemaco.

Certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute

Con circolare n. 62321 del 18/03/2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che non è  possibile rilasciare attestazioni di libera vendita per prodotti soggetti a certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute, tra le quali ad esempio:

  • dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE),
  • prodotti cosmetici,
  • prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi),
  • presidi medico chirurgici,
  • integratori alimentari,
  • alimenti addizionati,
  • formule lattanti,
  • alimenti senza glutine,
  • latti di crescita,
  • alimenti a fini medici speciali,
  • medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico),
  • prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l'esportazione
  • altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria. 

L'attestato di libera vendita rilasciato dalla Camera di commercio non  è dunque un attestato sostitutivo delle certificazioni di libera vendita rilasciate dal Ministero della Salute.

In base a quanto indicato nella nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 (Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero), per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non è esaustivo, le Camere di commercio possono procedere solo con l'apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall'impresa interessata.

Azioni sul documento

pubblicato il 02/07/2020 ultima modifica 29/04/2026
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