Attestato di libera vendita
A che cosa serve
Attesta la libera commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e/o dell'Unione europea e non rappresenta un'autorizzazione alla commercializzazione. Non è possibile, pertanto, rilasciare l'attestato ad un'impresa inattiva o che non possa dimostrare di aver emesso fatture di vendita in Italia e/o in Europa per le merci di cui si richiede l'attestato. Non può altresì essere emesso per prodotti non rientranti nell'attività commerciale dell'impresa.
In genere è richiesto per merci sottoposte a controlli specifici in quanto collegate al consumo o all’utilizzo sul genere umano.
L'attestato di libera vendita, in quanto documento con contenuto non soggetto alle limitazioni sull'autocertificazione (art, 49 DPR n. 445/2000), può essere sostituito da dichiarazione di pari contenuto resa dall'impresa su carta intestata a firma del legale rappresentante sulla quale la Camera di commercio si limita ad apporre un visto poteri di firma senza entrare nel merito del contenuto della dichiarazione.
Modalità di richiesta
La richiesta di Attestato di libera vendita dal 4 maggio 2026 dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica richiedendo la "stampa in azienda".
La pratica deve essere predisposta utilizzando la piattaforma Cert'O - nuova versione , selezionando come tipologia pratica: Visti - Legalizzazioni - Copie.
In fase di compilazione è necessario selezionare come tipologia di visto richiesto “visto per deposito” e come Modalità di consegna "Invio per mezzo mail/PEC" (tranne se l'attestato deve essere legalizzato in Prefettura per l'apposizione dell'Apostille Aja . In tal caso occorre richiedere il ritiro del documento cartaceo presso la Camera di Commercio).
Allegati alla pratica telematica
- Richiesta di Attestato di libera vendita firmata digitalmente in formato CAdES (.p7m) dal legale rappresentante o da un suo procuratore, avente poteri di rappresentanza dell’impresa;
- Attestato di libera vendita, compilato in tutte le sue parti, firmato digitalmente in formato CAdES (.p7m)
- Attestato di libera vendita (da compilare per massimo 10 prodotti)
- Attestato di libera vendita con appendice (da compilare in caso di più di 10 prodotti)
- elenco dei principali clienti italiani e stranieri;
- copia delle fatture di vendita in Italia e/o in UE, relative all’ultimo trimestre e alla stessa tipologia di prodotto/i di cui si richiede l'attestato (evidenziare nelle fatture il prodotto/i oggetto della richiesta di attestazione);
- copia dell'autorizzazione alla commercializzazione o certificazione rilasciata dall’Autorità competente (quando prevista)
Modalità di rilascio dell’Attestato di libera vendita
L'impresa riceverà all'indirizzo pec due documenti:
- l'Attestato di libera vendita firmato digitalmente dal funzionario che ha emesso il documento. Nella firma è riportata la data che funge da data di emissione del documento
- il file pdf con la riproduzione del timbro "Visto per deposito" e della firma autografa del funzionario da stampare sul retro dell'attestato di libera vendita.
Stampa presso la Camera di Commercio - caso eccezionale
La stampa in Camera è prevista solo nel caso in cui l'attestato deve essere legalizzato in Prefettura, per l'apposizione dell’Apostille Aja.
In questo caso la domanda di rilascio attestato va predisposta allegando tutta la documentazione prevista alla voce Modalità di richiesta ma selezionando, in fase di predisposizione della pratica, come Modalità di consegna - "Ritiro in sede" (non " Invio per mezzo mail/PEC" )
Costi e modalità di pagamento
Per il visto sull'attestato è dovuto un diritto di segreteria di 3 euro. Il diritto è detratto dal prepagato costituito nell'area riservata di Telemaco.
Certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute
Con circolare n. 62321 del 18/03/2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che non è possibile rilasciare attestazioni di libera vendita per prodotti soggetti a certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute, tra le quali ad esempio:
- dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE),
- prodotti cosmetici,
- prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi),
- presidi medico chirurgici,
- integratori alimentari,
- alimenti addizionati,
- formule lattanti,
- alimenti senza glutine,
- latti di crescita,
- alimenti a fini medici speciali,
- medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico),
- prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l'esportazione
- altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.
L'attestato di libera vendita rilasciato dalla Camera di commercio non è dunque un attestato sostitutivo delle certificazioni di libera vendita rilasciate dal Ministero della Salute.
In base a quanto indicato nella nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 (Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero), per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non è esaustivo, le Camere di commercio possono procedere solo con l'apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall'impresa interessata.
