Certificati e attestazioni diverse

La Camera di commercio può apporre un visto poteri di firma su documenti di natura privatistica redatti su carta intestata dell'impresa ( ad esempio dichiarazioni che riguardano stati o caratteristiche del prodotto esportato o dei soggetti coinvolti nell’operazione di esportazione ecc) , quando questi siano richiesti dalle Autorità estere dei paesi di destinazione delle merci per consentirne l’ingresso o da un partener estero per il perfezionamento di una transazione commerciale. La Camera di Commercio - su richiesta dell'impresa esportatrice - appone altresì un visto di deposito su documenti emessi da Enti e Organismi istituzionali quali ASL, Istituti di certificazione, ecc. (ad esempio certificati sanitari, certificati di analisi ed autorizzazioni varie, ecc.) che comunque non attesta l'esattezza o l'attendibilità del documento e del suo contenuto. Copia del documento, vistato in calce con la menzione "visto per deposito", viene conservata agli atti d’ufficio.

Modalità di richiesta visto

La richiesta di visto su dichiarazioni e documenti di natura privatistica redatti su carta intestata dell'impresa o su documenti emessi da Enti e Organismi istituzionali    dal 4 maggio 2026 dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica richiedendo la 'stampa in azienda'.. 

La  pratica deve essere  predisposta  utilizzando la piattaforma Cert’O - nuova versione selezionando come tipologia pratica: Visti - Legalizzazioni - Copie.  

In fase di compilazione è   necessario selezionare:

- come tipologia di visto  richiesto  "visto poteri di firma" se si tratta di dichiarazione dell'impresa o comunque di un documento di natura privatistica, “visto per deposito” se si tratta  di documento emesso da Enti e Organismi

- come modalità di consegna "Invio per mezzo mail/PEC".

Visti su dichiarazioni dell’impresa / documenti di natura privatistica 

La dichiarazione dell'impresa o qualsiasi altro documento di natura privatistica devono essere redatti  su carta intestata  e sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore,  avente poteri di rappresentanza,  sia con firma  autografa, sia digitale (unico file, 2 firme). Il firmatario deve essere identificato chiaramente per cui,  oltre alla firma grafica, nel documento devono essere inseriti anche il nome, il cognome e la qualifica del sottoscrittore. 

Attenzione : L'ufficio, ai fini dell'apposizione del visto, deve accertare la legittimità della firma del soggetto che rilascia la dichiarazione (titolare/ legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) e l'assenza nella dichiarazione di menzioni discriminatorie e di dichiarazioni di origine. Ne consegue che, se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione giurata. In ogni caso l'ufficio si riserva di valutare di volta in volta il contenuto del documento per valutare che non ci siano impedimenti all'apposizione del visto di conformità di firma.

Modalità di rilascio 

Terminata l’istruttoria, l'impresa riceverà  all'indirizzo pec  un file pdf firmato digitalmente riportante il timbro “ visto poteri di firma” e la riproduzione della  firma autografa  del funzionario camerale delegato, da stampare sul retro della dichiarazione.  

Visti su documenti emessi da Enti e Organismi istituzionali 

Il documento va allegato firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore  avente poteri di rappresentanza dell’impresa  

Modalità di rilascio 

Terminata l’istruttoria, l'impresa riceverà  all'indirizzo pec  un file pdf firmato digitalmente riportante il timbro “ visto poteri di firma” e la riproduzione della  firma autografa  del funzionario camerale delegato, da stampare sul retro del documento 

Casi particolari

L'ufficio non appone il visto su:

  • dichiarazioni discriminatorie, incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali, indicanti ad esempio che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte nelle black list;
  • lettere di invito in Italia a favore di cittadini di paesi terzi: in questo caso è necessario richiedere informazioni alle ambasciate o consolati italiani presenti nel paese di provenienza del cittadino straniero;
  • richiesta per visto di affari:  si tratta di un atto notorio. In base alla legge, pertanto, non deve essere autenticata, ma firmata in originale e accompagnata dalla carta di identità del firmatario.
  • dichiarazioni contenenti attestazioni di origine non preferenziale della merce  a meno che contestualmente o preventivamente non sia stato emesso anche  il certificato di origine.

Il  divieto di apposizione del visto non riguarda  le dichiarazioni di origine preferenziale, riferite ad  accordi commerciali fra l'Unione Europea e determinati Paesi né  dichiarazioni di produzione, purché riscontrabili dalle informazioni del registro imprese.

Costi e modalità di pagamento

Per ogni visto è dovuto un diritto di segreteria di 3 euro. I  diritti sono detratti dal prepagato costituito nell'area riservata di Telemaco.

Azioni sul documento

pubblicato il 03/07/2020 ultima modifica 23/04/2026
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