Certificato di origine
Il certificato di origine è un documento che attesta l'origine non preferenziale (made in) delle merci destinate all'esportazione, cioè attesta il luogo in cui sono state prodotte, estratte o fabbricate oppure il luogo in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale in grado di modificare la forma o la destinazione d'uso del prodotto finito.
Non certifica la spedizione né è da considerarsi un documento accompagnatorio della merce; è destinato esclusivamente a provare l’origine delle merci sulla base della documentazione probatoria o delle dichiarazioni rese dall'impresa richiedente.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 l’origine non preferenziale della merce non può essere attestata in altre forme e, pertanto, il certificato di origine non può essere sostituito da altro documento.
Il certificato di origine viene utilizzato, per esigenze doganali e commerciali, nei rapporti tra Unione Europea e i Paesi terzi, quando non c'è un accordo fra i paesi per l'ottenimento di benefici daziari.
Diversamente, se esistono accordi tra le parti, l'origine delle merci, definita in questo caso "preferenziale", viene attestata dalle autorità doganali sulla base di tali accordi.
Chi lo può richiedere e dove
- l'impresa, lo spedizioniere doganale o il rappresentante fiscale incaricato dall'esportatore presso la Camera di commercio della circoscrizione territoriale competente, in relazione alla sede legale, sede operativa o unità locale
- le persone fisiche non iscritte nel registro imprese presso la Camera di commercio ove il soggetto ha la propria residenza o sede
- le persone fisiche non residenti in Italia presso la Camera di commercio dove il soggetto si trova con le merci acquistate in Italia.
Modalità di presentazione
Le richieste di rilascio di certificati di origine devono obbligatoriamente essere inviate per via telematica tramite la piattaforma Cert'O.
Per predisporre la pratica telematica occorre preventivamente dotarsi di un account Telemaco che si ottiene registrandosi gratuitamente sul sito www.registroimprese.it tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) .
Entro 24 ore dal completamento della procedura di registrazione, l'utente riceverà una mail con le credenziali da utilizzare per l'accesso ai servizi telematici. Terminata la fase di registrazione, quando il profilo per l’accesso all'area utente sul sito www.registroimprese.it è disponibile, sarà necessario procedere con l’alimentazione (anche tramite carta di credito) del proprio borsellino , indispensabile per il pagamento dei diritti di segreteria.
Per predisporre la pratica telematica di certificato di origine occorrerà accedere al programma Cert'O attraverso il seguente link: https://praticacdor.infocamere.it/ptco/Home.action?x=1
La domanda di rilascio di certificati di origine e gli allegati (fatture, lettere di credito, ecc.) predisposti tramite il programma Cert'O dovranno essere tutti firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
La trasmissione telematica delle domande di rilascio di certificati di origine può essere delegata ad altro soggetto. A tal fine il delegato dovrà essere incaricato mediante atto redatto sull'apposito modello. La delega, firmata digitalmente, va allegata alla pratica di Conferimento delega che deve essere predisposta con la piattaforma Cert'O
Per tutte le procedura sopra descritte scaricare il manuale
Istruzioni per la compilazione
I principi generali per il rilascio dei certificati di origine delle merci sono indicati nelle disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con Unioncamere nazionale (nota ministeriale n. 62321 del 18 marzo 2019 ) e disponibili nella sezione "Allegati e riferimenti utili".
Pezzi di ricambio
Il Regolamento delegato UE 2021/1934 ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446. All'art. 35, paragrafo 3, lettera a) è stata stralciata la seguente frase: costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato.
Ne consegue che le regole sull'attribuzione dell'origine ai "pezzi di ricambio essenziali" previste al comma 2 dell'art. 35, non sono più applicabili per i beni all'esportazione ma solo a quelli in importazione.
E' possibile tuttavia fare riferimento alle nuove Linee Guida di Eurochambres aggiornate al gennaio 2022 dove è stato previsto che:
- gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili utilizzati insieme a una macchina, apparecchio o veicolo, rientranti nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata, si considerano della stessa origine di tale merce, a condizione che siano con essa esportati e corrispondano, in natura e numero, al normale equipaggiamento della stessa.
Per il rilascio del certificato di origine l'impresa dovrà fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che i ricambi venduti con fattura n. ___ del _________ corrispondono, in natura e numero, al normale equipaggiamento del macchinario.
Inoltre sia nella fattura commerciale che nel certificato di origine deve essere indicato chiaramente che si tratta di pezzi di ricambio essenziali per il bene “XYZ”
- I ricambi essenziali da utilizzare con qualsiasi attrezzatura, macchina, apparecchio o veicolo, elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata, precedentemente esportati si considerano della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.
Stampa in azienda
A seguito della pubblicazione dell'addendum alle disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero "Stampa in azienda" è la modalità standard di emissione del certificato di origine. Stampa in azienda è la procedura telematica che permette all'impresa di stampare i certificati di origine o i visti su fattura presso la propria sede. La stampa presso la Camera di Commercio del certificato è modalità residuale, attivabile sulla base di espressa e motivata richiesta dell'impresa da inserire in allegato alla pratica telematica. Le istanze di rilascio cartaceo sono processate ed evase terminata la trattazione delle istanze con "stampa in azienda".
Stampa in azienda può essere effettuata sui formulari numerati da ritirare in Camera di commercio o su foglio bianco.
Requisiti per l'adesione al servizio
Per aderire al servizio l'impresa deve trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) non è incorsa in violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza
di condanne per reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente; così come previsto
dall’art. 39 (a) del Regolamento (UE) n° 952/2013;
b) non ha avuto domande di autorizzazione respinte, né sospensioni o revoche di autorizzazioni
esistenti per AEO – Esportatore Autorizzato, a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi
tre anni;
Stampa in azienda su formulario numerato
Modalità di attivazione servizio
- Invio dall'indirizzo pec dell'impresa all'indirizzo pec della Camera cciaa@pec.marche.camcom.it della domanda di adesione nonché del modulo di richiesta dei formulari ufficiali numerati su cui effettuare la stampa.
- attivazione del servizio da parte della Camera di commercio
Con l'adesione al servizio l'impresa si impegna a rispettare tutte le condizioni previste nel modello e la singola violazione di ciascuno degli impegni 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11) costituisce
motivo di revoca immediata dell’abilitazione al servizio di stampa dei certificati di origine
presso l’azienda.
Funzionamento
La richiesta di certificati di origine viene effettuata telematicamente con l'utilizzo della piattaforma Cert'O. L'impresa, prima della chiusura della pratica, dovrà indicare nelle annotazioni il numero di formulario su cui stamperà il certificato di origine e scegliere come supporto la "stampa in azienda". Completata l'istruttoria della pratica, il sistema invierà in automatico, alla pec dell'impresa, un file, firmato digitalmente, contenente i dati del certificato, il timbro e la firma scansionata dell'operatore camerale che ha istruito la pratica ed il numero unico nazionale (nel formato CXXYZ0000000) . Il file pdf va utilizzato per la stampa sul formulario ufficiale numerato. In fase di stampa il numero unico nazionale comparirà nel riquadro sottostante al numero di formulario
In caso di richiesta anche di visto su fattura, tra gli allegati della PEC contenente il file del certificato, comparirà anche il file pdf , con il timbro di deposito e la firma scansionata dell'operatore, da stampare sul retro della fattura.
Costi
Originale: 5 euro
Copia: 5 euro
E' possibile stampare esclusivamente un esemplare in originale e il numero di copie richieste all’atto dell’istanza di rilascio
Stampa in azienda su carta standard (foglio bianco)
La Camera di commercio delle Marche ha avviato la sperimentazione del servizio “Stampa in azienda su carta standard ”, dei certificati d'origine e dei visti.
Tale procedura telematica consente all'impresa di stampare i certificati di origine e visti direttamente presso la propria sede su foglio bianco senza dover provvedere al ritiro dei formulari prestampati forniti dall’Ente camerale.
Modalità di attivazione servizio
- invio da parte dell’impresa a cciaa@pec.marche.camcom.it del modulo di adesione, compilato e firmato digitalmente da un legale rappresentante e scaricabile dal sito al link: https://www.marche.camcom.it/modulistica/certificazione-per-l2019estero
- attivazione del servizio da parte della Camera di commercio
-
Poiché l’adesione al servizio prevede la sottoscrizione di uno specifico impegno, la Camera di commercio può sospendere l’impresa dal ricorso a tale procedura al venir meno delle dichiarazioni e degli impegni sottoscritti
Funzionamento
La modalità di richiesta del certificato di origine resta invariata: pratica telematica con utilizzo piattaforma Cert'O. Si dovrà selezionare comunque la voce "Stampa in azienda". La scelta di stampare su carta standard (foglio bianco) si manifesta al momento della chiusura della pratica, alla voce "supporto", attraverso l'apposizione del flag su "foglio bianco", anziché su "formulario".
Le imprese, alla chiusura della pratica, riceveranno tramite PEC il file in formato pdf (un originale e una copia) dalle caratteristiche standard del Certificato d'Origine timbrato e firmato digitalmente dal funzionario che ha provveduto al rilascio pronto per la stampa su un foglio bianco.
I Certificati di Origine emessi riportano in alto a destra il numero unico nazionale (nel formato CXXYZ0000000)
Requisiti tecnici
- stampante a colori
- utilizzo carta formato A4 - 210 - 297 mm ( è consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più in lunghezza); collata bianca per scritture con peso minimo di 64 g/m2;
- esecuzione della stampa a colori nel rispetto del layout del certificato definito dalle linee guida Eurochambres e riconosciuto quale standard europeo.
Vantaggi per l’impresa
- il sistema di richiesta dei certificati d'origine non cambia (pratica telematica con utilizzo piattaforma Cert'O).
- l'impresa potrà stampare i certificati di origine, direttamente presso la propria sede aziendale, senza recarsi presso la sede della Camera per ritirare i formulari prestampati; inoltre non dovrà tenere il registro, conservare o restituire le copie residue o errate dei formulari;
- in caso di stampa errata o rottura del foglio, l'impresa può effettuare una nuova stampa in autonomia, senza bisogno di attendere i nuovi file dall'ufficio o dover comunicare il nuovo numero di formulario.
Costi
La modalità di rilascio prevista per la stampa in azienda su foglio bianco comporta che per ogni certificato richiesto venga emessa in automatico anche una copia con i relativi diritti di segreteria di € 10 a carico dell'utente (€ 5 per il certificato e € 5 per la copia).
Il sistema invierà un file pdf con l’ORIGINALE e la COPIA del certificato di origine. Quest'ultima potrà essere utilizzato per la stampa di tutte le copie necessarie, senza ulteriori costi addebitati. Non è quindi necessario inserire su Cert'O il numero di copie richieste.
Responsabilità dell’impresa
- l'impresa deve verificare preventivamente l'accettazione del Certificato di Origine stampato in Azienda su foglio bianco nei rapporti con le Autorità doganali e i clienti esteri.
- verificare che sui Certificati sia avvenuta correttamente la stampa dei QR Code che permettono la tracciabilità dei Certificati sulle relative banche dati nazionali e internazionali
- non inserire nel modulo e nel Certificato di Origine informazioni ulteriori e/o diverse rispetto a quelle validate dalla Camera di commercio
Banche dati per la verifica dei certificati d'origine
Banca Dati Nazionale dei Certificati di Origine ( stampa su formulario e foglio bianco)
L'autenticità dei certificati di origine emessi può essere verificata sulla Banca dati Nazionale. Chiunque sia in possesso del certificato (banche, dogane e clienti esteri) ha la possibilità di confrontare i dati in esso riportati con quelli estraibili dalla Banca Dati Nazionale:
- online: collegandosi al sito https://co.camcom.infocamere.it/ e inserendo il numero del certificato o il numero unico nazionale (nel formato CXXYZ0000000) e il codice di sicurezza (codice alfanumerico generato in automatico dal sistema centrale stampato in basso a sinistra, sotto il codice a barre, accanto al link del sito per la verifica)
- da cellulare: inquadrando il QR- code in basso a sinistra con l'apposita App o con la fotocamera. Sarà proposto il link di accesso al certificato di origine, cliccato il quale verrà aperta la pagina di dettaglio contenente i tutti i dati del certificato
Network internazionale ICC/WCF ( stampa su formulario)
La Camera di Commercio delle Marche, allo scopo di agevolare il percorso di digitalizzazione del processo di rilascio e riconoscimento dei Certificati di origine a livello internazionale, è stata accreditata al Network internazionale ICC/WCF per la certificazione di origine.
I certificati di origine stampati sui formulari rilasciati da questa Camera riportano pertanto l'apposito logo circolare.
Tale accreditamento consente la verifica di tutti i certificati emessi sul sito http://certificates.iccwbo.org/ selezionando la Camera di Commercio emittente, indicando il nr. di certificato (nr. di serie senza barra ) e la data di rilascio.
Allegati e riferimenti utili
Riferimenti normativi
Nota ministeriale n. 62321 del 18 marzo 2019: disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero (Istruzioni per la compilazione, documentazione da allegare, prove di origine ammissibili)
Allegati alla nota ministeriale 62321 del 18 marzo 2019 - Estratto norme in materia di origine non preferenziale delle merci
Allegato 22-01 (estratto Reg 2446/2015) - Elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale
Regole di lista elaborate dall'Unione Europea
Regolamento UE n. 952/2013 del 9 Ottobre 2013 che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (CDU)
Regolamento Delegato del CDU n° 2446 del 28 luglio 2015
Regolamento di Esecuzione del CDU: regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015
Regolamento delegato UE 2021/1934 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (per quanto riguarda alcune disposizioni relative all’origine delle merci. In particolare articoli 33 e 34 - "Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate" e "Operazioni minime" ovvero quelle che non determinano trasformazione sostanziale - e articolo 35 relativo all'attribuzione dell'origine agli accessori, pezzi di ricambio e utensili)
Manuale per la trasmissione telematica dei certificati di origine