Certificato di origine


ATTENZIONE : dal 1 DICEMBRE 2023 i certificati di origine dovranno essere stampati esclusivamente con modalità stampa in azienda su carta standard (foglio bianco) . Consulta l'AVVISO ALL'UTENZA .  Si invitano tutte le imprese, che ancora non l'hanno fatto, ad aderire al servizio inviando all’indirizzo pec : cciaa@pec.marche.camcom.it,  il modello di adesione, compilato e firmato digitalmente da un legale rappresentante e scaricabile dal sito nella sezione Modulistica.  Tutte le informazioni sul servizio sono consultabili in questa pagina, nell'apposita voce "Stampa in azienda su carta standard"  

Il certificato di origine è un documento che attesta l'origine non preferenziale (made in)  delle merci destinate all'esportazione,  cioè attesta il luogo in cui sono state prodotte, estratte  o fabbricate oppure il luogo in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale in grado di modificare la forma o la destinazione d'uso del prodotto finito.
Non certifica la spedizione né è da considerarsi un documento accompagnatorio della merce; è destinato esclusivamente a provare l’origine delle merci sulla base della documentazione probatoria o delle dichiarazioni rese dall'impresa richiedente.

Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 l’origine  non preferenziale della merce non può essere attestata in altre forme e, pertanto, il certificato di origine non può essere sostituito da altro documento.

Il certificato di origine viene utilizzato, per esigenze doganali e commerciali, nei rapporti tra Unione Europea e i Paesi terzi, quando non c'è un accordo fra i paesi per l'ottenimento di benefici daziari.

Diversamente, se esistono accordi tra le parti, l'origine delle merci, definita in questo caso "preferenziale", viene attestata dalle autorità doganali sulla base di tali accordi.

Chi lo può richiedere e dove

  • l'impresa, lo spedizioniere doganale o il rappresentante fiscale incaricato dall'esportatore presso la Camera di commercio della circoscrizione territoriale competente, in relazione alla sede legale, sede operativa o unità locale
  • le persone fisiche non iscritte nel registro imprese presso la Camera di commercio ove il soggetto ha la propria residenza o sede
  • le persone fisiche non residenti in Italia presso la Camera di commercio dove il soggetto si trova con le merci acquistate in Italia.

Modalità di presentazione 

Le richieste di rilascio di certificati di origine devono obbligatoriamente essere inviate per via telematica tramite la piattaforma Cert'O.

Per predisporre la pratica telematica occorre preventivamente dotarsi di un account Telemaco che si ottiene registrandosi  gratuitamente  sul sito  www.registroimprese.it tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e selezionando la voce Servizio Telemaco per l'accesso alle Banche Dati delle Camere di Commercio e alla trasmissione di pratiche telematiche

Entro 24 ore dal completamento della procedura di registrazione, l'utente riceverà una  mail con le credenziali per collegarsi al sito www.registroimprese.it  e alimentare il borsellino telematico, operazione indispensabile per poter procedere alla spedizione delle pratiche ( cliccare su “Area utente” - “accedi” e inserire le credenziali Telemaco; cliccare poi sulla propria user ID e ricaricare il borsellino telematico inserendo l’importo desiderato sotto la voce DIRITTI e completando il pagamento  con carta di credito) .

Dopo aver ricaricato il borsellino telematico è possibile iniziare la predisposizione della  la pratica telematica di certificato di origine  accedendo al programma Cert'O tramite il link:  https://praticacdor.infocamere.it/ptco/Home.action?x=1

La domanda di rilascio di certificati di origine e i relativi documenti allegati (fatture, lettere di credito, ecc.) dovranno essere tutti firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

La trasmissione telematica delle domande di rilascio di certificati di origine può essere delegata ad altro soggetto. A tal fine il delegato dovrà essere incaricato mediante atto redatto sull'apposito modello. La delega, firmata digitalmente, va allegata alla pratica di Conferimento delega che deve essere predisposta con la piattaforma Cert'O 

Per tutte le procedura sopra descritte scaricare il  manuale

Stampa in azienda 

Requisiti per l'adesione al servizio

Per aderire al servizio l'impresa deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) non è incorsa in violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza
di condanne per reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente; così come previsto
dall’art. 39 (a) del Regolamento (UE) n° 952/2013;
b) non ha avuto domande di autorizzazione respinte, né sospensioni o revoche di autorizzazioni
esistenti per AEO – Esportatore Autorizzato, a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi
tre anni;

Stampa in azienda su carta standard (foglio bianco)

La Camera di commercio delle Marche ha avviato la sperimentazione del servizio “Stampa in azienda su carta standard ”, dei certificati d'origine e dei visti. 

Tale procedura telematica consente all'impresa di stampare i certificati di origine e visti direttamente presso la propria sede su foglio bianco senza dover provvedere al ritiro dei formulari prestampati forniti dall’Ente camerale.

Modalità di attivazione servizio 

Modalità di richiesta

Ricevuta la conferma da parte della Camera di Commercio dell’avvenuta abilitazione al servizio di stampa in azienda su formulario, l’impresa prepara la richiesta del Certificato di Origine con Cert'ò.

La scelta di stampare su carta standard (foglio bianco) si manifesta prima della spedizione della pratica , spuntando "Foglio bianco" nel  campo "Scelta supporto certificato" e "Richiesta stampa in azienda" nel campo "Scelta modalità di consegna" (vedi immagine)

Si segnala l’importanza di apporre le spunte correttamente in quanto non è possibile rettificare / correggere la modalità di stampa e la pratica rischia di essere respinta.

Requisiti tecnici 

  • stampante a colori 
  • utilizzo carta  formato A4 - 210 - 297 mm ( è consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più in lunghezza); collata bianca per scritture con peso minimo di 64 g/m2;
  • esecuzione della stampa a colori nel rispetto del layout del certificato definito dalle linee guida Eurochambres e riconosciuto quale standard europeo.

Vantaggi per l’impresa

  • il sistema di richiesta dei certificati d'origine non cambia (pratica telematica con utilizzo piattaforma Cert'O).
  • l'impresa potrà  stampare  i certificati di origine, direttamente presso la propria sede aziendale, senza recarsi presso la sede della Camera per ritirare i formulari prestampati; inoltre non dovrà tenere il registro, conservare o restituire le copie residue o errate dei formulari;
  • in caso di stampa errata o rottura del foglio, l'impresa può effettuare una nuova stampa in autonomia, senza bisogno di attendere i nuovi file dall'ufficio o dover comunicare il nuovo numero di formulario.

Costi

La modalità di rilascio prevista per la stampa in azienda su foglio bianco comporta che per ogni certificato richiesto venga emessa in automatico anche una copia con i relativi diritti di segreteria di € 10 a carico dell'utente (€ 5 per il certificato e € 5 per la copia).

Il sistema invierà un file pdf con l’ORIGINALE e la COPIA del certificato di origine. Quest'ultima potrà essere utilizzato per la stampa di tutte le copie necessarie, senza ulteriori costi addebitati. Non è quindi necessario inserire su Cert'O il numero di copie richieste.

Responsabilità dell’impresa

  • l'impresa deve verificare preventivamente l'accettazione del Certificato di Origine stampato in Azienda su foglio bianco nei rapporti con le Autorità doganali e i clienti esteri.
  • verificare che sui Certificati sia avvenuta correttamente la stampa dei QR Code che permettono la tracciabilità dei Certificati sulle relative banche dati nazionali e internazionali
  • non inserire nel modulo e nel Certificato di Origine informazioni ulteriori e/o diverse rispetto a quelle validate dalla Camera di commercio

Trasmissione via PEC del certificato di origine

La Camera di Commercio invia all'impresa il Certificato di Origine in formato PDF con timbro della Camera di Commercio,  firma scansionata (firma olografa) del funzionario responsabile e in alto a destra il numero unico nazionale (nel formato CXXYZ0000000)
Il file .pdf contiene un QR code e un codice di verifica con il quale è possibile verificare contenuti e autenticità del documento sul sito: www.co.camcom.infocamere.it

Il file. pdf del certificato di origine richiesto con modalità stampa in azienda su carta standard viene emesso in automatico con l'originale e una copia del certificato di origine e l'impresa può stampare tutte le copie del certificato di cui ha necessità senza ulteriori costi. 

Il file. pdf del certificato di origine richiesto con modalità stampa in azienda va stampato sul numero di formulario ministeriale comunicato nelle annotazioni della pratica . L’impresa potrà stampare solo il documento per cui ha pagato i diritti di segreteria. Pertanto, l’impresa che avrà pagato i diritti di segreteria per il solo originale del certificato, stamperà solo l’originale. L’impresa che avrà pagato i diritti di segreteria per originale e copia, stamperà sia l’originale sia una copia e restituirà alla Camera di commercio le copie residue non stampate e non pagate.
Il file .pdf viene inviato alla PEC dell’impresa, pertanto è importante che la casella PEC sia sempre presidiata e sia possibile ricevere posta, controllando sempre che vi sia spazio di archiviazione disponibile.
Il file .pdf può essere scaricato anche da Cert'ò nella sezione "Pratiche inviate".
Il file non va mai stampato dal browser, deve essere scaricato e aperto con Adobe Acrobat Reader.

In caso di richiesta  di visto anche su fattura, tra gli allegati della PEC contenente il file.pdf del certificato, comparirà anche il file pdf contenente il timbro di deposito/poteri di firma e la firma scansionata (olografa) dell'operatore,  da stampare sul retro della fattura.

Istruzioni per la compilazione

I principi generali per il rilascio dei certificati di origine delle merci sono indicati nelle disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con Unioncamere nazionale (nota ministeriale n. 62321 del 18 marzo 2019 ) e disponibili nella sezione "Allegati e riferimenti utili".

Pezzi di ricambio e/o accessori

In considerazione del Reg. Delegato UE 2021/1934 che modifica il Reg. Delegato UE 2015/2446, sono state modificate le disposizioni relative alle esportazioni di pezzi di ricambi e accessori. Infatti, non si può più fare riferimento all’art. 35 del Reg. UE n. 2446/2015, che è limitato alle sole importazioni, ma alle nuove Linee Guida di Eurochambres aggiornate al gennaio 2022.
Viene comunque mantenuta la possibilità di far acquisire anche a pezzi di ricambio essenziali e accessori, la stessa origine del macchinario/apparecchio/veicolo.

Il campo di applicazione per le agevolazioni nell’acquisizione dell’origine è sempre riferito alle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata (https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/):

  • Sez. XVI: MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
  • Sez. XVII: MATERIALE DA TRASPORTO
  • Sez. XVIII: STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

L’acquisizione della stessa origine del macchinario può avvenire:
- per pezzi di ricambio e accessori se l’esportazione è effettuata in contemporanea al macchinario/apparecchio/veicolo a cui si riferiscono
- SOLO per pezzi di ricambio se l’esportazione avviene in un momento successivo rispetto alla vendita del macchinario/apparecchio/veicolo.

Circa la definizione di PEZZI DI RICAMBIO e ACCESSORI si fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-152/10 del 16/6/2012) in cui viene chiarito:
Ricambi: pezzi indispensabili al funzionamento destinati a sostituire quelli vecchi o danneggiati.
Accessori: organi/attrezzature che consentono alla macchina/apparecchio di compiere lavori o possibilità supplementari.

ATTENZIONE: Marcatura/etichetta dei ricambi/accessori NON deve differire da origine dichiarata nel Certificato altrimenti si può incorrere nel fermo della merce da parte delle Autorità doganali.

Nel caso di spedizione contestuale alla merce cui si riferiscono i ricambi/accessori, l’impresa deve fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che i ricambi/accessori  venduti con fattura n. ___ del _________ corrispondono, in natura e numero, al normale equipaggiamento del bene ( macchina, apparecchio, veicolo)  “XYZ” codice nomenclatura ________ contestualmente esportato

Nel caso di spedizione non contestuale alla macchina, apparecchio, veicolo cui si riferiscono i ricambi, l’impresa deve:

  • indicare nella casella 6 del certificato di origine  la dicitura: “Pezzi di ricambio per_____ (indicare la macchina, l'apparecchio, il veicolo) precedentemente esportato con certificato di origine n.________ del _______:  dettagliare i ricambi . I ricambi sono essenziali per il suddetto macchinario precedentemente esportato ”.
  • riportare chiaramente nella fattura che i ricambi sono essenziali per la macchina o l'apparecchio o il  veicolo precedentemente esportato     
  • riportare nel paragrafo 2  del modello di domanda (modello base),  in sostituzione della menzione del produttore, la seguente dicitura: “si dichiara che i ricambi di cui alla fattura n_____ del_____ sono essenziali per il  macchinario ________ (codice nomenclatura doganale _________)  precedentemente esportato  con il  certificato di origine  numero _______del _________ "
  • allegare  copia della fattura relativa all'apparecchiatura, macchina, apparecchio o veicolo precedentemente esportato e copia del relativo certificato di origine;
  • allegare copia del contratto o qualsiasi altro documento (richiesta del cliente estero) che dimostri che la consegna dei ricambi verrà effettuata come parte del normale servizio di manutenzione del macchinario precedentemente importato con certificato di origine numero _______del_________
  • allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che la dotazione di ricambi  di cui alla fattura n _____ del ________ è coerente con la manutenzione del bene primario ( macchina, apparecchio, veicolo)  - codice nomenclatura_________ a cui i ricambi stessi sono destinati. 

Banche dati per la verifica dei certificati d'origine

Banca Dati Nazionale dei Certificati di Origine ( stampa su formulario e foglio bianco)

L'autenticità dei certificati di origine emessi può essere verificata sulla Banca dati Nazionale. Chiunque sia in possesso del certificato (banche, dogane e clienti esteri) ha la possibilità di confrontare i dati in esso riportati con quelli estraibili dalla Banca Dati Nazionale:

  • online: collegandosi al sito https://co.camcom.infocamere.it/ inserendo il numero del certificato o il numero unico nazionale (nel formato CXXYZ0000000) e il codice di sicurezza (codice alfanumerico generato in automatico dal sistema centrale stampato in basso a sinistra, sotto il codice a barre, accanto al link del sito per la verifica)
  • da cellulare: inquadrando il QR- code in basso a sinistra con l'apposita App o con la fotocamera. Sarà proposto il link di accesso al certificato di origine, cliccato il quale  verrà aperta la pagina di dettaglio contenente i tutti i dati del certificato

Network internazionale ICC/WCF ( stampa su formulario)

La Camera di Commercio delle Marche, allo scopo di agevolare il percorso di  digitalizzazione del processo di rilascio e riconoscimento dei Certificati di origine a livello internazionale, è stata accreditata al Network internazionale ICC/WCF per la certificazione di origine. I certificati di origine stampati sui formulari rilasciati da questa Camera  riportano pertanto l'apposito logo circolare. Il logo è personalizzato per ogni Camera di commercio aderente. 

Logo_WordChambersFederation.jpg

Tale accreditamento consente la verifica di tutti i certificati emessi con logo ICC sul sito http://certificates.iccwbo.org/

La verifica avviene online selezionando l'Ente emittente,  inserendo numero e data di rilascio del certificato e il codice alla voce Inquiring organisation (per ricercare il codice  selezionare la voce Accredit Chambers in alto a destra e cliccare sullo Stato che interessa ) . La verifica su questo sito è possibile dopo 48 ore dall'emissione del certificato

Allegati e riferimenti utili

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Riferimenti normativi

Addendum alle disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero del 12/7/2021

Nota ministeriale n. 62321 del 18 marzo 2019: disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero (Istruzioni per la compilazione, documentazione da allegare, prove di origine ammissibili)
Allegati alla nota ministeriale 62321 del 18 marzo 2019 - Estratto norme in materia di origine non preferenziale delle merci

Allegato 22-01 (estratto Reg 2446/2015) - Elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale

Eurochambres guidelines 2022

Regole di lista elaborate dall'Unione Europea
Regolamento UE n. 952/2013 del 9 Ottobre 2013 che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (CDU)
Regolamento Delegato del CDU n° 2446 del 28 luglio 2015
Regolamento di Esecuzione del CDU: regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015

Regolamento delegato UE 2021/1934 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (per quanto riguarda alcune disposizioni relative all’origine delle merci. In particolare  articoli 33 e 34 - "Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate" e "Operazioni minime" ovvero quelle che non determinano trasformazione sostanziale - e articolo 35 relativo all'attribuzione dell'origine agli accessori, pezzi di ricambio e utensili) 

Manuale per la trasmissione telematica dei certificati di origine

 

Azioni sul documento

pubblicato il 02/07/2020 ultima modifica 19/03/2024
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