Sottoscrizione della pratica

Modalità di sottoscrizione della Comunicazione Unica e della pratica registro imprese

La Comunicazione Unica deve essere presentata e sottoscritta con firma digitale del soggetto obbligato/ legittimato, come ad esempio:

  • titolare dell'impresa individuale
  • amministratore/liquidatore della società
  • notaio nei casi previsti dalla legge
  • commercialista per l'iscrizione dei trasferimenti di quote di s.r.l.

Può, inoltre, essere aggiunta la firma digitale del soggetto intermediario di spedizione.

Presentazione e sottoscrizione a cura dei notai

I notai, inviano le istanze conseguenti e collegate ad atti da essi rogati o autenticati ed anche tutte le
altre istanze, purché firmate con la firma di ruolo. 

Presentazione atti societari a cura dei dottori commercialisti e degli esperti contabili iscritti nelle Sezioni A e B del relativo Albo 

Ai sensi dell'art. 31 commi 2-quater e 2-quinquies della L. 340/2000,  come recentemente modificato  dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, conv. con modificazioni del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, gli iscritti alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società, possono:

- depositare i bilanci di cui all’art. 2435 c.c. e tutti gli altri atti assimilabili (consolidati, bilanci sociali,
situazione patrimoniale dei consorzi, ecc);
-  richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri fatti ed atti societari per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio .

 

Istanze e denunce  relative ad imprese individuali

Le domande o denunce relative ad imprese individuali devono essere presentate dal soggetto obbligato, cioè il titolare fatta eccezione per il caso dell'istanza di cancellazione per cui è ammesso l'utilizzo della procura speciale.

Denunce relative ai dati REA

Le denunce relative a dati REA devono essere presentate dal soggetto obbligato (titolare,
amministratore, liquidatore). 
Come chiarito dal Parere MiSE 261744 fornito a questa Camera il 17 novembre 2020, le denunce REA esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 340/2000 (parere prot. 3250 del 28/03/2007; ma v. anche circolare n. 3611/C del 20/07/2007).

Procura speciale, casi d'uso

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria Circolare n. 3616/2008, al fine di agevolare l’adozione della procedura telematica da parte dell’utenza meno informatizzata, ha fornito alcune indicazioni in merito alla sottoscrizione digitale del plico informatico che rappresenta il modello di Comunicazione Unica.

In particolare, ha previsto un fac-simile di procura speciale che può essere utilizzato per delegare un soggetto a sottoscrivere digitalmente, in luogo del soggetto obbligato, la distinta relativa al "Modello di Comunicazione Unica" e gli altri modelli per i quali la legge (che regola i relativi procedimenti) non preveda particolari requisiti di legittimazione.

Si sottolinea comunque che, per quanto attiene alla "Modulistica Registro Imprese", il fac-simile di procura non sarà utilmente impiegabile poiché i soggetti legittimati alla presentazione e sottoscrizione della pratica sono individuati da apposite norme del Codice Civile e da leggi speciali.

La procura semplificata di cui sopra, pertanto, non potrà essere utilizzata per le iscrizioni al Registro delle Imprese/REA, come ampiamente e ripetutamente confermato dal Ministero. 

In via eccezionale, la procura potrà essere utilizzata esclusivamente per la presentazione dell'istanza di cancellazione dell'impresa individuale.

Modello di procura e Circolari e altre note del MISE in risposta a quesiti sull'utilizzo della procura: