Domicilio digitale degli amministratori, confermato il termine del 31 dicembre 2025

la L. 29 dicembre 2025, n. 198 di conversione del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 ha confermato il termine del 31/12/2025. Attenzione alle sanzioni

La conversione in legge del Decreto Legge 159 del 31/10/2025, ha sostanzialmente confermato le previsioni dell'art. 13 in materia di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori:

  • confermato, per le società già iscritte, il termine ultimo del 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico
  • la comunicazione della pec è obbligatoria per specifiche cariche sociali:
    • amministratore unico
    • amministratore delegato o, in mancanza
    • presidente del consiglio di amministrazione
  •  il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.

Per ciò che concerne l’aspetto sanzionatorio, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’art. 16 comma 6-bis del D.L. 185/2008 "... sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ..."

Pertanto, gli amministratori che non abbiano ancora provveduto, sono invitati a regolarizzarsi quanto prima con la comunicazione del proprio domicilio digitale.

L'adempimento riguarda le sole società di capitali e quello eventualmente presentato per società o  soggetti non espressamente richiamati dalla norma è assoggettato ai consueti diritti di segreteria e all’imposta di bollo richiesti dalla natura dell’impresa.

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pubblicato il 15/01/2026 ultima modifica 15/01/2026
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