Domicilio digitale degli amministratori

Domicilio digitale degli amministratori di società: indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e istruzioni operative

L'art. 13 c. 3 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, ha modificato la formulazione dell'art. 5 del D.L. 179/2012 prevendendo che l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale
di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (...)
è esteso (...) 
 all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. 
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.
Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

Precedentemente,  il MIMIT aveva fornito alle Camere di Commercio le prime indicazioni operative relativamente all'introduzione, con Legge 30 dicembre 2024 n. 207, dell'obbligo di iscrizione nel registro imprese del domicilio digitale degli amministratori con  nota del 12/03/2025, prot. n. 43836 e poi con successiva circolare del 25/06/2025, prot. 127654,  con cui nel confermare le linee interpretative già fornite, aveva previsto una posticipazione del termine per le imprese già iscritte. 

Soggetti obbligati

Alla luce della recente modifica normativa e salvo modifiche in sede di successiva conversione, devono provvedere alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata:

  • amministratore unico
  • amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del consiglio di amministrazione 

di società di capitali, di società consortili, di società cooperative 

In relazione alle società di persone, i cui soci amministratori non sembrerebbero più obbligati all’adempimento, l’Ufficio rimane in attesa di eventuali chiarimenti.

L'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori, inizialmente previsto a decorrere dal 01/01/2025 in capo a tutti gli amministratori, a partire dal dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati.

Decorrenza dell'obbligo

Il Ministero ha confermato l'applicazione 

  • alle società costituite a decorrere dal 31/10/2025 o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data
  • alle società che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, richiedano l'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore

L’omissione della indicazione dell'indirizzo di pec degli amministratori  da parte di una impresa soggetta all’obbligo, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata; la Camera di commercio  sospende il  procedimento, assegnando il termine di 10 giorni,  decorso il quale, in assenza di integrazione, procederà al rigetto della domanda.

Scadenza e termini per imprese già costituite

Per le imprese già costituite alla data del 31/10/2025, che non siano interessate da modifiche degli amministratori, il Ministero, con il suddetto D.L. 159/2025,  ha stabilito il termine del 31 dicembre 2025.

Per ciò che concerne l’aspetto sanzionatorio, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’art. 16 comma 6-bis del D.L. 185/2008.

Titolarità esclusiva del domicilio digitale

L'indirizzo di posta elettronica che l'amministratore deve comunicare per l’iscrizione nel registro delle imprese deve essere nella sua titolarità esclusiva e non è possibile indicare l'indirizzo di pec della società.

Eccezioni e casi particolari

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, o - a propria scelta - decidere di  dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

L'amministratore, inoltre, potrà validamente comunicare il domicilio digitale personale che possiede in qualità di iscritto ad un ordine professionale o che abbia già iscritto nella impresa individuale di cui è titolare.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Il Ministero ha chiarito che l’esenzione prevista dall’articolo 16, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008 (che stabilisce «l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria») operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

L'adempimento svolto in capo a soggetti non espressamente richiamati dalla norma è  assoggettato ai consueti diritti di segreteria e all’imposta di bollo richiesti dalla natura dell’impresa.

Compilazione e sottoscrizione della pratica

La comunicazione al registro imprese avviene mediante compilazione della pratica in DIRE.

Compilazione Ad adempimenti

selezionare "Organi sociali e persone con cariche/qualifiche" e quindi  "Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa" che permette di comunicare la pec delle persone che
possiedono cariche nell'impresa.

Per società artigiane, la comunicazione non è rilevante per l'Albo Imprese Artigiani, pertanto dovrà essere selezionato Ad adempimenti Registro Imprese/REA  e non Ad adempimenti Albo Artigiani.

Con la versione rilasciata in data 10/06/2025, è stato eliminato il campo PEC dalla compilazione dell'adempimento "Variazione domicilio/residenza e anagrafica persone" che, pertanto, dovrà essere selezionato solo nel caso in cui debbano essere variate anche le informazioni relative al domicilio della persona.
Il nuovo adempimento non è compilabile per i curatori fallimentari per cui rimane necessaria la compilazione dell'adempimento "Comunicazione PEC (Legge 228/2012 - art. 1, comma 19)";

Compilazione A modelli

selezionare il modello Int.P e quindi il riq. 2 domicilio/residenza
Con la versione del 10/06/2025, è stata modifica la compilazione del riquadro 2 per poter permettere di compilare il solo campo PEC.

Importi

Se la pratica contiene la sola comunicazione della PEC, il sistema provvede alla corretta imputazione della esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo.
Qualora siano stati eventualmente imputati diritti e bolli, l'ufficio provvederà allo storno.

Si precisa che per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori non è possibile utilizzare la procedura Pratica semplice il cui utilizzo è limitato alla comunicazione del domicilio digitale dell'impresa.

Sottoscrizione della pratica

La pratica deve essere inviata e firmata digitalmente, in alternativa, da:
  • un amministratore della società (anche per la comunicazione del domicilio digitale degli ulteriori amministratori)
  • professionista incaricato; in tal caso nel riq. Note della pratica deve essere inserita la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto...... , iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ...... al n..., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dall'amministratore della società all’assolvimento del presente adempimento come previsto dall’art.31 della L. 340/2000”. 

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pubblicato il 23/06/2025 ultima modifica 11/11/2025
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