Imprese Culturali e Creative - sezione speciale del registro imprese
L'art. 25 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206 "Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa", ha previsto l'istituzione nel registro delle imprese di una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative.
L'iscrizione nella sezione speciale comporta il riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge.
Il decreto interministeriale del 25 ottobre 2024, n. 402 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Cultura in data17/01/2025, ha definito le modalità e le condizioni del riconoscimento e le ipotesi di revoca della qualifica di impresa culturale e creativa.
Il decreto direttoriale del 10 luglio 2025, pubblicato in data 25/07/2025, ha disciplinato gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale.
Il decreto direttoriale 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2025, ha introdotto la nuova versione delle specifiche tecniche attuando la disciplina normativa complessivamente recata dall'articolo 25, comma 8, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
Le specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 30 settembre 2025.
Sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono pubblicati integralmente moduli e tabelle variati.
Requisiti per l'iscrizione
Il decreto 25 ottobre 2024, individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assunzione della qualifica di impresa culturale e creativa:
Art. 3
(Requisiti soggettivi)
1. Possono acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa:
a) glienti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui
al libro V del codice civile;
b) i lavoratori autonomi;
c) gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti
di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile che svolgono prevalentemente in forma
di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui all'articolo 4, comma
1 del presente decreto;
d) le start up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 del presente decreto.
Art. 4
(Requisiti oggettivi)
1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, i soggetti di cui
all’articolo 3 devono:
a) svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno
degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia;
b) svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività:
ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca,
valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.
2. Sono, altresì, qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme
di cui all’articolo 3, lettere a) e b) che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente,
attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione,
creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o
gestione di beni, attività e prodotti culturali.
3.Ai fini del presente decreto, si intende prevalente l’attività effettivamente esercitata dalla quale
deriva, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, un volume di affari superiore al cinquanta
per cento di quello complessivo, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e secondo quanto disposto dalla circolare 6 maggio 2016, n.
3689 /C del Ministero dello sviluppo economico.
4. Le attività di cui al comma 1, lettera b), sono tassativamente individuate nell’allegato che
costituisce parte integrante del presente decreto. Esse sono contraddistinte da un descrittore
riconducibile alla classificazione ATECO. L’allegato di cui al primo periodo è aggiornato
periodicamente con decreto direttoriale del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero
delle imprese e del made in Italy.
Modalità di iscrizione
Potranno richiedere l'iscrizione alla sezione le imprese individuali , le società nonché gli enti e le associazioni iscritte al REA:
La richiesta di iscrizione e di cancellazione all'apposita sezione avviene mediante compilazione in DIRE di una pratica di variazione utilizzando il nuovo riquadro "IMPRESA CULTURALE E CREATIVA" del modello base:
- S5 (per società e soggetti iscritti solo al REA)
- I2 (per imprese individuali)
La pratica contiene unicamente:
- richiesta di iscrizione (o cancellazione) dalla sezione
- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante/titolare in ordine al possesso dei requisiti
- possibilità di richiedere l'aggiunta in denominazione della dicitura di impresa culturali e creative, per esteso o con acronimo "ICC"
e non può contenere ulteriori adempimenti e non può avere allegati.
Qualora, al fine di ottenere l'iscrizione alla sezione, sia necessario comunicare ulteriori elementi (es. domicilio digitale o attività prevalente), la comunicazione dovrà quindi avvenire con separato adempimento.
La domanda è presentata a cura del legale rappresentante o titolare dell'impresa individuale e sconta gli ordinari diritti e imposta di bollo previsti in base alla forma giuridica del soggetto che richiede l'iscrizione:
Società: diritti di segreteria di 90,00 Euro e bollo di 65,00 Euro (soc. di capitali) 59,00 Euro (soc. di persone)
Soggetti iscritti solamente al REA: diritti di segreteria di 30,00 euro e bollo di 65,00 Euro
Imprese individuali: diritti di segreteria di 18,00 Euro e bollo di 17,50
Durante la compilazione e spedizione della pratica sono previsti i controlli di carattere bloccante di seguito specificati:
- Per le imprese iscritte nel registro delle imprese:
a. l’attività prevalente deve essere già iscritta al RI/REA;
b. il codice ATECO riferito all’attività prevalente deve essere tra quelli ricompresi all'interno della lista dei codici ATECO di cui all’allegato del decreto direttoriale del MIMIT;
c. per le attività per cui la lista dei codici dell'allegato al decreto MIMIT preveda lo svolgimento dell’attività in forma artigiana, l'impresa deve essere iscritta all'Albo Artigiani ed il codice ATECO dell’attività prevalente deve corrispondere al codice ATECO dell’attività artigiana dichiarata nel RI/REA; - Per gli Enti iscritti solo al REA:
a. l’attività economica deve esse già iscritta al REA;
b. il codice ATECO riferito all’attività economica deve essere tra quelli ricompresi all'interno della lista dei codici ATECO di cui all’allegato del decreto direttoriale del MIMIT.
Per ulteriori dettagli si veda il Manuale operativo.