Sei in regola con il domicilio digitale della tua impresa (PEC)?
Alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese è richiesta l'adozione e il mantenimento in funzione di un domicilio digitale, sotto forma di PEC.
Tutte le imprese già iscritte, che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, o che non lo abbiano attivo e valido, dovranno provvedere alla regolarizzazione tramite apposita comunicazione al Registro delle Imprese.
In assenza di regolarizzazione, l’impresa sarà sottoposta al pagamento di una sanzione amministrativa e all’assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di commercio. Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale, al pari delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione per mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte del destinatario.
Tale domicilio digitale d'ufficio sarà consultabile nel cassetto digitale dell'imprenditore, ma funzionerà solo in entrata, e non dunque per scrivere messaggi certificati in uscita.
Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e,
congiuntamente, all'applicazione delle relative sanzioni: le imprese non in regola
con il domicilio digitale possono ancora comunicare la propria PEC al Registro
delle Imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio.
Riferimenti normativi:
Art. 37 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020
che prevede:
Sanzione per società: art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata (cioè da
206,00 a 2.064,00 euro)
Sanzione per imprese individuali: art. 2194 del codice civile, in misura triplicata
(cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).