Domicilio digitale: il primo procedimento di attribuzione d'ufficio è in fase di conclusione

Contestualmente all'attribuzione verrà comminata anche la sanzione prevista dall'art. 37 del D.L. 76/2020. Verifica nell'Albo camerale i nominativi interessati da questo primo avvio.

Il Procedimento

Alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese è richiesta infatti l'adozione e il mantenimento in funzione di un domicilio digitale, sotto forma di PEC. Tutte le imprese già iscritte, che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, o che non lo abbiano attivo e valido, dovranno provvedere alla regolarizzazione tramite apposita comunicazione al Registro delle Imprese.

In assenza di regolarizzazione, l’impresa sarà sottoposta al pagamento di una sanzione amministrativa e all’assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di commercio. Le  comunicazioni trasmesse  al domicilio digitale, al pari delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione per mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte del destinatario.
Tale domicilio digitale d'ufficio sarà consultabile nel cassetto digitale dell'imprenditore, ma funzionerà solo in entrata, e non dunque per scrivere messaggi certificati in uscita.

La Camera di commercio delle Marche ha avviato il procedimento per l'attribuzione del domicilio digitale e, congiuntamente, l'applicazione delle relative sanzioni: le imprese non in regola
con il domicilio digitale possono ancora comunicare la propria PEC al Registro
delle Imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio.

Verifica tramite il cassetto digitale dell'imprenditore se nella tua visura è iscritto oppure no l'indirizzo pec ed in caso positivo verifica la validità del tuo domicilio digitale presente in visura, utilizzando il sito domiciliodigitale.unioncamere.gov.it 

Qualora la verifica abbia esito negativo, consigliamo di iscrivere, il prima possibile, l'indirizzo PEC della società o dell'impresa individuale al Registro Imprese collegandosi a questo link.

Riferimenti normativi:

Art. 37 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.

Sanzioni amministrative

Sanzione per società: art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata (cioè da
206,00 a 2.064,00 euro). Il verbale di accertamento verrà emesso ad ogni legale rappresentante, per un importo pari a euro 412,00 + 5,00
Sanzione per imprese individuali: art. 2194 del codice civile, in misura triplicata
(cioè da 30,00 a 1.548,00 euro). Il verbale di accertamento verrà emesso per un importo pari a euro 60,00 + 5,00

Come comunicare la pec

La pratica di comunicazione unica può essere presentata dal titolare/ amministratore con la firma digitale. E' disponibile un portale per la predisposizione semplificata della pratica

Unico altra modalità di presentazione è tramite professionista incaricato (persona iscritta nella sezione A dell'albo dottori commercialisti ed esperti contabili

Contatti

Per informazioni Contatta gli uffici - RI Ancona o 0715898338

Approfondimenti sul domicilio digitale

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pubblicato il 01/08/2023 ultima modifica 14/12/2023
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