Requisiti della pmi innovativa

Le PMI innovative sono tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione e dalla formulazione dell’oggetto sociale. Impiegano meno di 250 persone. Il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro. Devono possedere i seguenti requisiti:

  • sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
    redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
    917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
    Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede
    produttiva o una filiale in Italia;
  • dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio
    consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel
    registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione);
  • le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up
    innovative e agli incubatori certificati;

Inoltre è richiesto che siano rispettati almeno due dei seguenti requisiti:

  1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per l’acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà Luglio 2019 Versione 3 pag. 4 di 28 intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.
  2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
  3. Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

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pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 15/07/2020
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