Startup innovative iscrizione nella sezione speciale

Informazioni e adempimenti per l'iscrizione alla sezione speciale startup innovative del registro imprese

Start-up innovativa e Incubatore di start-up innovative certificato  sono state introdotte nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

La Legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha poi introdotto importanti modifiche alla disciplina delle startup innovative.

Trattasi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato,  in possesso di determinati requisiti individuati dall' art. 25 del D.L. 179/20212 e con oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Benefici e agevolazioni

Le imprese start up innovative o incubatori certificati  godono di importanti benefici a seguito dell’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Tra le agevolazioni, si segnala l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro imprese nonché l’esonero dal pagamento del diritto camerale. 

Iscrizione nella sezione speciale

L'iscrizione nella sezione speciale, può essere richiesta sia dalle società già iscritte al registro imprese sia dalle società di nuova costituzione, contestualmente alla domanda di iscrizione alla sezione ordinaria; in entrambi i casi è necessario che la società sia in stato "attiva" e che abbia pertanto comunicato o comunichi contestualmente l'inizio attività.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale va redatta, per le società di nuova costituzione con il modello “S1” e con modello "S2" per le società già iscritte, compilando il riquadro "32/START-UP ED INCUBATORI"  inserendo il codice 027 e gli altri codici previsti (da 028 a 068) a seconda delle caratteristiche della start-up, secondo le indicazioni della Guida alla start-up innovativa.

Per la compilazione Ad adempimenti di DIRE selezionare la sezione di 

  • Start up innovative, Incubatori certificati, PMI innovative e quindi la voce:
    • iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa.

Sia per le società già costituite che per le società di nuova costituzione, si segnala l'importanza della compilazione del campo relativo all'indirizzo del sito internet (riquadro 5 del modello S2/S1 (in DIRE riquadro relativo all'indirizzo della sede)  nel quale le società start-up devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge.

La comunicazione dell'inizio attività di start-up  è condizione per richiedere l'iscrizione alla sezione speciale.
Pertanto, per le società di nuova costituzione, deve essere contestualmente comunicato l’inizio dell’attività, compilando in aggiunta al modello "S1" anche il modello "S5".
Analogamente, per le società già iscritte se l'attività di start-up non fosse già stata comunicata, occorre contestualmente procedere anche alla comunicazione di inizio attività, compilando in aggiunta al modello "S2", anche il modello "S5".

Dichiarazione di possesso dei requisiti

La richiesta di iscrizione alla sezione speciale, deve essere corredata dal deposito di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di start up innovativa, da rendere utilizzando il modello predisposto dal sistema camerale.

Le istruzioni per la compilazione della pratica e della dichiarazione di possesso dei requisiti sono disponibili nella Guida alla start-up innovativa.

La Guida ufficiale è in corso di aggiornamento: a breve verrà inserita la versione aggiornata.
Il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti ad essa allegato non può essere più utilizzato ma occorre utilizzare il modello aggiornato alle modifiche introdotte dalla Legge 193/2024.
L'opzione da barrare è quella di cui alla lettera A.

Start-up innovative a vocazione sociale

Ai sensi dell’art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come “le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”:

assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria;  educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali.

Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa sono stati riconosciuti dei benefici fiscali più vantaggiosi.

Il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale, come previsto dalla circolare 3677/C emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015, il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un’autocertificazione con cui l’impresa:

  • dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  • indica tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
  • dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
  • si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

L’impegno citato all’ultimo punto si sostanzia nella redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni fornite nell’apposita “Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del ‘Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale’” predisposta dal Ministero dello sviluppo economico.

Il Documento deve essere trasmesso in via telematica alla Camera di Commercio competente con cadenza annuale.

L’autocertificazione dello status di startup innovativa a vocazione sociale va effettuata compilando l'apposita modulistica registro imprese (modello S1 o S2, riq. 32/STARTUP ED INCUBATORI,  inserendo il codice 034, o in caso di compilazione Ad adempimenti in DIRE, selezionando l'apposita sezione:

  • Start up innovative, Incubatori certificati, PMI innovative e quindi la voce:
    • Aggiornamento informazioni e conferma requisiti Start-up innovativa) 

allegando la dichiarazione sostituiva in cui deve essere selezionata l'apposita voce dedicata alle Start Up a vocazione sociale del modello di attestazione del possesso dei requisiti.

Nel caso di startup innovativa già iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, tale autocertificazione può essere presentata in qualsiasi momento, quindi anche in occasione del primo adempimento utile (es. in occasione degli adempimenti periodici).
Anche in questo caso l’autocertificazione deve essere accompagnata dal “Documento di descrizione di impatto sociale” citato in precedenza.  Quest'ultimo, riguarda:

  • un impatto atteso nel caso di imprese di nuova costituzione o comunque non ancora giunte al deposito del primo bilancio (il documento dovrà fornire una previsione accurata ed attendibile circa l'impatto sociale che l'impresa intende generare con le proprie attività);
  • un impatto generato, nel caso di imprese che hanno già depositato il loro primo bilancio (il documento in questo caso assume maggiore concretezza, anche mediante ricorso ad elementi qualitativi, quantitativi e misurabili).

Passaggio dalla sezione speciale start-up innovativa alla sezione speciale PMI innovativa

Alla società Start-up innovativa che, pur perdendo uno dei requisiti costitutivi della
fattispecie, mantiene i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, è
consentito di effettuare  il passaggio di sezione senza interruzione.

Per le imprese Start-up che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale (ad es. per  il superamento dei 5 milioni di fatturato o dei 60 mesi dalla costituzione o per la distribuzione di utili o per costituzione su una piattaforma multilaterale di negoziazione, o altre motivazioni)  ma che comunque rispettano i requisiti di PMI innovativa, nel modello informatico "S2" è possibile selezionare il codice "070=START-UP: PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA".

In questo modo l'impresa richiede la cancellazione dalla sezione speciale Startup innovative e, contestualmente, richiede l'iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative, mantenendo in assoluta continuità i benefici compatibili ai due regimi.

Per ulteriori informazioni vedi la pagina dedicata alle PMI innovative.