Cancellazione impresa - Società di capitali e di persone
Adempimento: | Cancellazione dal Registro delle Imprese di società o di altro soggetto collettivo. |
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Termine: | Non previsto. |
Soggetto obbligato: | Un liquidatore/amministratore. |
Diritti di segreteria: |
€ 90,00. Per le cooperative sociali regolarmente iscritte nell'apposita sezione dell'albo cooperative l'importo del diritto di segreteria è ridotto del 50%. € 18,00 nel caso di cancellazione di società semplice. |
Imposta di bollo: |
€ 65,00 per le società di capitali - € 59,00 per le società di persone Non dovuta per le cooperative sociali regolarmente iscritte nell'apposita sezione dell'albo cooperative. |
Allegati: | Si veda quanto indicato ai paragrafi "Libri sociali e scritture contabili" e "Informazioni aggiuntive e avvertenze dell'ufficio". |
Istruzioni ministeriali per la compilazione dei moduli: |
Modulo S3 |
Libri sociali e scritture contabili
A norma dell'art. 2496 del Codice Civile i libri delle società di capitali (libro giornale, libro inventari, libro soci, libro verbali assemblea, libro verbali consiglio di amministrazione o determine dell'amministratore unico, ...), compiuta la liquidazione, devono essere depositati presso l'Ufficio Registro delle Imprese con le modalità di cui alla pagina "deposito dei libri sociali delle società di capitali".
Nel modulo XX - Note, al momento della cancellazione, le società di capitali sono tenute a dichiarare, gli estremi del deposito dei libri sociali presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero l’intenzione di procedere con separato adempimento al suddetto deposito.
Informazioni aggiuntive e precisazione d'Ufficio
Per le società di capitali, la richiesta di cancellazione deve necessariamente essere preceduta dal deposito per l'iscrizione del bilancio finale di liquidazione alla cui scheda adempimento si rimanda per approfondimenti.
Nel caso di approvazione espressa del bilancio potrà essere svolto un unico adempimento per il deposito del bilancio e per la richiesta di cancellazione. In tal caso la pratica sconterà il diritto dovuto per la cancellazione (Vedi nota Ministero dello Sviluppo Economico n.3289 del 10/01/2013).
Per imprese con unità locali fuori provincia, è sufficiente la presentazione dell'istanza di cancellazione della società all'Ufficio competente per la sede legale e non è necessario inviare apposita denuncia di chiusura delle localizzazioni fuori provincia.
Nell'ipotesi di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e contestuale cancellazione di S.N.C. o S.A.S., occorre attestare, nelle note della pratica, l'avvenuta definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società. L'eventuale prosecuzione dell'attività sotto forma di impresa individuale richiede necessariamente l'iscrizione di una nuova posizione nel Registro Imprese come appunto imprenditore individuale.
Per le società semplici, nell'ipotesi di richiesta di cancellazione contestuale all'atto di scioglimento redatto mediante scrittura privata non autenticata registrata, è richiesta la sottoscrizione digitale da parte di tutti i soci sia dell'atto sia della distinta fedra o comunica/starweb. Inoltre, l'atto allegato, quanto trattasi di scansione, va dichiarato conforme dai soci ai sensi degli art. 19 e 47 del d.p.r. 445/2000, all'originale rilasciato o conservato dalla pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate).
Nella modulistica, come data atto, dovrà essere indicata la data effettivamente apposta sull'originale cartaceo o al limite la data di registrazione.
ALLEGATI:
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Società di capitali
L’istanza di cancellazione dovrà essere presentata decorsi novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione (approvazione tacita). E’ necessario allegare dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) di atto di notorietà sottoscritta dal liquidatore dalla quale risulti la assenza di opposizioni al bilancio finale.
In alternativa la società può essere cancellata prima del decorso del termine suddetto, allegando le quietanze liberatorie rilasciate da ciascun socio, firmate digitalmente da ognuno (approvazione espressa).
L'eventuale verbale di assemblea che approva il bilancio finale di liquidazione non assolve a tale obbligo e pertanto non va prodotto in allegato all'istanza.
Qualora non tutti i soci dispongano del dispositivo di firma digitale, il liquidatore potrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara che il bilancio finale di liquidazione è stato approvato da tutti i soci in quanto sono state a lui prodotte le relative quietanze liberatorie rilasciate senza riserve.
Particolarità: in caso di approvazione espressa, solo per le società cooperative, il liquidatore allega anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale, consapevole delle sanzioni penali in cui in incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) dichiara la composizione dell'assetto societario alla data di chiusura del bilancio finale di liquidazione.
Modelli Società di capitali
Assenza di reclami al bilancio finale di liquidazione di società di capitali ai sensi dell'art. 2493 C.C. (Dichiarazione resa dal liquidatore) | modello |
Approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione (dichiarazione resa dal liquidatore) per società di capitali |
modello |
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Società di persone
L’istanza di cancellazione dovrà essere presentata decorso il termine per l'approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto (due mesi dalla avvenuta comunicazione ai soci).
Il bilancio non deve essere depositato al Registro delle Imprese né allegato alla pratica di cancellazione.
E’ necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) sottoscritta dal liquidatore dalla quale risulti la assenza di opposizioni al bilancio finale (approvazione tacita).
La società può essere cancellata prima del suddetto termine qualora i soci approvino espressamente il bilancio finale e il piano di riparto, con dichiarazioni allegate alla pratica e firmate digitalmente da ciascuno di essi.
Qualora non tutti i soci dispongano del dispositivo di firma digitale, il liquidatore potrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale, consapevole delle sanzioni penali in cui in incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), dichiara che il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto sono stati approvati da tutti i soci (approvazione espressa).
Modelli Società di persone
Assenza di impugnazioni al bilancio finale di liquidazione e al piano di riparto di società di persone ai sensi dell'art. 2311 C.C. (Dichiarazione resa dal liquidatore) | modello |
Approvazione espressa del piano di riparto (dichiarazione resa dal liquidatore di società di persone) |
modello |