Deposito dei libri sociali delle società di capitali

Deposito dei libri sociali

Compiuta la liquidazione di una società di capitali (ex art. 2496 c.c. solo per s.p.a., s.r.l. e cooperative) il liquidatore deve depositare presso il registro delle imprese i libri della società, relativi agli ultimi 10 anni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i seguenti libri sociali:

  • libro giornale
  • libro degli inventari
  • libro dei soci
  • libro delle obbligazioni
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o libro delle decisioni dei soci
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o libro delle decisioni degli amministratori
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione o libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni
  • il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 c.c. sexies.

Cosa bisogna fare

I libri vanno presentati allo sportello utilizzando l'apposita "distinta di deposito dei libri sociali" a cui va applicata la marca da bollo da € 16, regolarmente compilata e sottoscritta dal liquidatore che dovrà esibire un documento di identità. 
I libri debbono essere raccolti in scatole contrassegnate con i riferimenti dell'impresa: denominazione/ragione sociale, sede, numero REA, codice fiscale.

    Il deposito può anche essere effettuato da persona delegata dal liquidatore (vedi spazi dedicati da compilare nella distinta) che dovrà presentarsi munito di documento di identità allo sportello camerale.

    Modello da utilizzare

    Si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso in più occasioni circa l'obbligatorietà di depositare i libri sociali al registro imprese e la necessità, nel caso di deposito presso luoghi e soggetti diversi, di permetterne comunque la consultazione a chi ne faccia richiesta.

    Estratto parere Prot. 106345 del 13 aprile 2021

    ""La prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso s oggetti diversi dall’ufficio del registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata da questa Amministrazione come incompatibile con il vigente quadro normativo a far data dal 2014 (circolare n. 3668/C del 27/02/2014, pag. 35).

    Restano, tuttavia, situazioni discendenti dalla prassi precedentemente in uso.

    In tali casi rimane, comunque, ovviamente intatto il diritto ... di accedere ai libri in questione presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi ma tali, in ogni caso, da non costituire ostacolo all’esplicazione di un diritto espressamente previsto da una norma di legge.""

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    pubblicato il 01/12/2020 ultima modifica 20/06/2023
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