Attività di pulizia
Premessa
Le imprese che svolgono le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono definite dalla Legge 82/1994 "imprese di pulizia".
Il Decreto M.I.C.A. del 07/07/1997 n. 274 ha così definito le attività di cui sopra:
- attività di pulizia: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- attività di disinfezione: sono quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- attività di disinfestazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate;
- attività di derattizzazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- attività di sanificazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
L'esercizio di tutte le attività di cui sopra è subordinato al possesso di requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria; l'esercizio delle attività di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione prevede anche il possesso di requisiti di capacità tecnica ed organizzativa, che vanno dimostrati preponendo alla gestione tecnica persona dotata di determinati requisiti tecnico-professionali, come definiti dall'art. 2 comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997.
Qualora venga nominato un preposto alla gestione tecnica, dovrà essere compilato, nella modulistica Registro Imprese, anche il riquadro relativo (gestione responsabile tecnico) indicando le generalità e la qualifica del soggetto nominato il quale, dovrà apporre la propria firma digitale alla pratica, in aggiunta a quella del soggetto obbligato.
Requisiti richiesti per l'esercizio di tutte le attività (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione):
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Requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 della legge 82/1994:
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto n. 267 del 16.3.1942
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n.1423, 10.02.1962 n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso (N.B.: Le Leggi 27/12/1956, n. 1423 e 31/05/1965, n. 575 sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 159/2011. La legge 10/02/1962 n. 57 è stata abrogata.)
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da: titolare di impresa individuale e institore o direttore preposto all'esercizio dell'impresa, tutti i soci di s.n.c., tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a., tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative
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Requisiti di onorabilità di cui al D. Lgs. 159/2011:
L’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) va comprovata mediante la compilazione dell’apposita AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011 da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto.
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Requisiti di capacità economico-finanziaria
- Iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera. Nel caso di preposto alla gestione tecnica occorrerà produrre, in allegato alla pratica Registro Imprese, idonea documentazione che attesti il rapporto di immedesimazione con l'impresa (tipologia e durata del contratto).
- Assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 7 marzo 1996 n.108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori.
- Esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare:
- mediante compilazione della modulistica
- nel caso di richiesta della fascia di classificazione: con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati
Requisiti tecnico/professionali (per le sole attività di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione)
Il Decreto 274/1997 prevede il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
Si precisa che, nei moduli dichiarativi, occorre dichiarate il titolo di studio conseguito e non soltanto l'Istituto presso il quale è stato conseguito.
Si riporta tabella riepilogativa.
Requisiti Professionali |
Rapporto di immedesimazione – figure ammissibili per le sole attività di disinfestazione-derattizzazione-sanificazione |
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Titoli di studio |
Esperienza lavorativa |
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Prevista dalla legge
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Altre figure contrattuali utili |
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- Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività - Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività - Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale Con Circ. MAP n. 3428/c del 25 novembre 1997 si è precisato che è necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione |
- Assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporale vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 3 anni per l’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese o enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro, titolare d’impresa. Si ritiene che il requisito in parola sia posseduto – a condizione di aver effettivamente svolto attività lavorativa nello specifico campo di attività - anche dalle seguenti figure:
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NON AMMESSE le seguenti figure:
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Il rapporto di immedesimazione NON E’ VERIFICATO per le seguenti figure:
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Attribuzione della fascia di classificazione
Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA.
fascia A | fino a € 51.646,00 |
fascia B | fino a € 206.583,00 |
fascia C | fino a € 361.520,00 |
fascia D | fino a € 516.457,00 |
fascia E | fino a € 1.032.914,00 |
fascia F | fino a € 2.065.828,00 |
fascia G | fino a € 4.131.655,00 |
fascia H | fino a € 6.197.483,00 |
fascia I | fino a € 8.263.310,00 |
fascia L | oltre a € 8.263.310,00 |
Requisiti richiesti per l'inserimento nella fascia di classificazione
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volume d'affari: L’iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al netto dell’I.V.A., realizzato dall’impresa mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività (comunque non inferiore a due anni): la fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio. Nel caso di iscrizione nella prima fascia l’importo medio deve essere almeno di € 30.987,00.
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aver svolto l’attività di pulizia per almeno un triennio (o per il minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni)
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requisiti economico-finanziari:
- aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%, dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizione
- aver sopportato per ciascuno degli anni di riferimento, un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi TFR non inferiore al 40 % dei costi totali , ovvero al 60 % di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. Se l’impresa non è in grado di comprovare tali percentuali o se non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci di società cooperativa.
S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività |
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Modulistica RI/REA cui allegare la S.C.I.A.: |
Modelli da presentare per l’inizio attività |
Modelli da presentare per la richiesta della fascia |
Costi |
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AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011 da compilarsi da parte di tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto e da allegare al modello SCIA/legge82 |
Modello di richiesta fascia di classificazione Allegare:
(Sottoscritto/i dal committente) |
Diritti di segreteria: per ditte individuali:
per società:
Imposta di bollo: (da applicarsi limitatamente ai modelli I1 e I2): € 17,50 |