Informazioni generali - attività di Impiantistica, Autoriparazione, Pulizia, Facchinaggio

Informazioni generali - attività di Impiantistica, Autoriparazione, Pulizia, Facchinaggio

La Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

L’esercizio delle attività di impiantistica (D.M. 37/2008), autoriparazione (legge 122/1992), pulizia (legge 82/1994) e facchinaggio (D.I. 221/2003) è assoggettato al regime di cui all’art. 19 della legge 241/1990 che, nell’attuale formulazione, prevede la presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per il suo legittimo svolgimento.

L'art. 19, comma 2 della legge n. 241/1990 testualmente recita: <<l'attività oggetto della segnalazione [SCIA] può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente>>

La SCIA non è e non produce un provvedimento amministrativo per silenzio assenso.
È il dichiarante che assicura, assumendone le responsabilità penali e civili, il possesso dei requisiti.
La SCIA permette di iniziare l’attività dal momento della ricezione da parte della P.A., a condizione che la stessa sia completa e corredata da tutti gli elementi necessari, richiesti dalla norma.
Se la SCIA non è completa, l’ufficio chiede la regolarizzazione. Solo al momento della regolarizzazione l’attività può essere avviata lecitamente. È necessario pertanto fare attenzione alla completa, esaustiva e veritiera compilazione della modulistica. Nei 60 giorni dalla ricezione della SCIA l’amministrazione provvede al controllo delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto o fatto notorio, secondo le proprie disposizioni sui controlli a campione.

Amministrazione competente a ricevere la SCIA è il Registro delle Imprese o l'Albo artigiani per l'attività di impiantistica. Negli altri casi, l'amministrazione competente ed anche Responsabile del Procedimento, è l'ufficio S.U.A.P. del Comune dove l'impresa ha la sede legale o intende svolgere l'attività.

Pertanto contestualmente alla modulistica in uso per le istanze al Registro delle Imprese (I1, I2) e per le denunce al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) (UL, S5) deve essere presentata, al Suap o al RI/Albo Artigiani (secondo quanto sopra indicato), la S.C.I.A..

Per l'attività di impiantistica, nel caso in cui la Comunicazione Unica non abbia come allegato la SCIA, non sarà possibile integrare detta pratica utilizzando la funzione di <<REINVIO>>. La pratica verrà quindi rifiutata e dovrà essere presentata ex novo. La data inizio attività, da indicare nella modulistica registro imprese/REA, dovrà coincidere con la data di presentazione della pratica (COMUNICA + SCIA).

Per le altre attività, nel caso in cui la SCIA non sia stata presentata contestualmente o precedentemente alla pratica di Comunicazione Unica, non sarà possibile integrare detta pratica utilizzando la funzione di <<REINVIO>>. La pratica verrà quindi rifiutata e dovrà essere presentata ex novo. 
La data inizio attività, da indicare nella modulistica registro imprese/REA, dovrà coincidere o essere successiva alla data di presentazione della SCIA

Sono in ogni caso dovuti i consueti diritti di segreteria, maggiorati dell’importo previsto per le iscrizioni abilitanti.

Requisiti professionali

Per l’esercizio delle attività di:

  • impiantistica

  • autoriparazione

  • disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

è previsto il possesso di requisiti professionali da verificare in capo ad un soggetto (titolare dell’impresa, legale rappresentante, responsabile tecnico).

I cittadini comunitari ed extracomunitari che intendono esercitare in Italia una delle attività di cui sopra per le quali è previsto il possesso dei requisiti professionali e che abbiano conseguito all'estero la relativa qualifica (intendendo per qualifica il titolo di studio, l'attestato di formazione professionale o l'esperienza professionale acquisita esercitando materialmente l'attività) devono ottenere il "riconoscimento" presentando apposita domanda al Ministero dello Sviluppo Economico.

I cittadini comunitari che intendono svolgere nel territorio dello Stato la "libera prestazione di servizi" ai sensi delle previsioni contenute nelle direttive comunitarie 2006/123/CE e 2005/36/CE modificata dalla direttiva 2013/55/UE, possono accedere alle attività di impiantistica, autoriparazione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, previa convalida della propria qualificazione professionale da parte dell'Autorità competente, che nella fattispecie è il Ministero dello Sviluppo Economico, come meglio descritto nella Circolare n. 3685/C del 30/12/2015.

In seguito al Decreto Legge 31/01/2007 n. 7 convertito nella legge 02/04/2007 n. 40, le attività di:

  • pulizia e disinfezione

  • facchinaggio

non sono più soggette al possesso dei requisiti professionali; conseguentemente:

  • le attività di pulizia e disinfezione sono soggette ai requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria, da dichiarare alla Camera di Commercio competente attraverso la  compilazione dell'apposita modulistica;
  • le attività di facchinaggio sono soggette - anche a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 06/08/2012 n. 147 art. 10 - al possesso dei soli requisiti di onorabilità.

Requisiti di onorabilità

L’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) va comprovata mediante la compilazione dell’apposita AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011  da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto.

Rapporto di immedesimazione

In merito alla possibilità che un medesimo soggetto venga nominato preposto alla gestione tecnica di più imprese, le varie circolari emanate in materia hanno chiarito (si veda da ultimo la circolare M.A.P. n. 3597/C del 27/01/2006) la preclusione per la stessa persona di assumere il ruolo di responsabile tecnico in più posizioni, date le caratteristiche di stabilità e continuità che connotano il rapporto del preposto con l’impresa; da ultimo, il D.M. 37/2008, in materia di impiantistica, ha previsto che il Responsabile Tecnico svolge tale incarico per una sola impresa e che la sua qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Il responsabile tecnico in nessun caso può essere un consulente o un professionista esterno; in relazione alle varie attività, sono state individuate le varie figure contrattuali che consentono di verificare il rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico con l’impresa di riferimento. Nel caso in cui il responsabile tecnico sia legato all'impresa da un rapporto di lavoro dipendente, occorre allegare alla pratica il contratto di lavoro o analoga documentazione da cui risulti l'inizio del rapporto di lavoro subordinato, il tempo (pieno o parziale) e la durata (determinata o indeterminata).

Si è riscontrato che il contratto di associazione in partecipazione date le sue caratteristiche, non può essere ritenuto utile al fine di dimostrare il rapporto di immedesimazione con l’impresa da parte del responsabile tecnico. 

Atti e documenti allegati alla pratica - casi particolari

  • L’effettivo esercizio dell’attività abilitante, da parte del titolare di impresa individuale o dell’amministratore di società che si avvalgono di responsabile tecnico esterno e che intendono ottenere il riconoscimento dei requisiti professionali, deve essere comprovato dall’allegazione alla pratica di estratti contributivi.
  • Il riconoscimento dell’abilitazione ad un soggetto che abbia prestato la propria attività lavorativa presso un’impresa abilitata a più “lettere” o “sezioni” a seconda dei casi, avviene nei limiti delle mansioni a cui lo stesso è stato adibito nell’impresa stessa: occorre pertanto allegare alla pratica anche l’ulteriore documentazione da cui risulti l’effettiva attività svolta dal soggetto all’interno dell’impresa (mansionario) oltre che il contratto di lavoro.

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pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 04/03/2024
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