Agenti e rappresentanti - Agenti di affari in mediazione - Spedizionieri - Mediatori marittimi

Informazioni comuni a tutte le categorie

Le attività di Agente e rappresentante di commercio, Agente di affari in mediazione, Mediatore marittimo e Spedizioniere sono state oggetto di sostanziali modifiche normative ad opera del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta "Direttiva servizi" o "Direttiva Bolkestein".

In particolare, gli articoli 73, 74, 75, e 76 del Decreto hanno soppresso i Ruoli e gli elenchi nei quali occorreva iscriversi per esercitare le citate attività.

L'avvio delle attività in parola è stato assoggettato a SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività) da presentarsi telematicamente unitamente al modello di Comunicazione Unica.

Verificato il possesso dei requisiti, la Camera di Commercio procede all'iscrizione nel Registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative), attribuendo al soggetto la qualifica di Agente e rappresentante di commercio, Agente di affari in mediazione, Mediatore marittimo o Spedizioniere.

Le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA sono state determinate con quattro distinti Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, con i quali sono stati anche pubblicati i nuovi modelli ARC, MEDIATORI, MEDIATORI MARITTIMI e SPEDIZIONIERI.

Le norme comuni a tutte le categorie riguardano, oltre alla soppressione del ruolo:

  • La presentazione di una SCIA per ciascuna localizzazione (sede od unità locale) presso la quale l'impresa eserciti l'attività;
  • La nomina per ciascuna di dette localizzazioni di un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità prescritti;
  • La verifica dinamica (a periodicità quadriennale o quinquennale) della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

I cittadini comunitari che intendono svolgere nel territorio dello Stato la "libera prestazione di servizi" ai sensi delle previsioni contenute nelle direttive comunitarie 2006/123/CE e 2005/36/CE modificata dalla direttiva 2013/55/UE, possono accedere alle attività di agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri, previa convalida della propria qualificazione professionale da parte dell'Autorità competente, che nella fattispecie è il Ministero dello Sviluppo Economico, come meglio descritto nella Circolare n. 3685/C del 30/12/2015.

Compilazione della pratica - costi

La pratica deve essere compilata mediante il software ComunicaStarweb, seguendo le istruzioni contenute nel Supporto Specialistico Registro Imprese.

Azioni sul documento

pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 30/01/2024
Questa pagina ti è stata utile?