Procacciatori d'affari nel settore immobiliare

Come stabilito dalla Corte di Cassazione l’8 luglio 2010 con la decisione n.16147 e, più di recente, con sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017,i procacciatori d’affari nel settore immobiliare devono possedere i requisiti previsti dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39.

Pertanto,  per l’iscrizione al Registro delle Imprese dell’attività di “procacciatore d’affari nel settore immobiliare”, l’istanza o la denuncia dovrà essere corredata dalla relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (modello MEDIATORI) ai fini dell’autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali.

Le istanze di iscrizione e le denunce di inizio attività di Procacciatore d’affari nel ramo immobiliare che pervengono prive della suddetta SCIA, saranno rifiutate con provvedimento del Conservatore.



Estratto Sentenza Corte di Cassazione 2 agosto 2017, n. 19161:

"E' configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attivitàdi intermediazione, rientra nell’ambito di applicabilità della disposizione prevista dalla L. n. 39 del 1989, articolo 2, comma 4, che, per l’appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell’affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell’affare siano altre tipologie di beni – e segnatamente beni mobili – l’obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l’esercizio di questa attività e’ richiesta l’iscrizione nell’albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla citata L. n. 39 del 1989, menzionato articolo 2, (ora, a seguito dell’abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 59 del 2010, articolo 73), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione"

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pubblicato il 02/02/2024 ultima modifica 13/02/2024
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