Attività di autoriparazione

Attività di autoriparazione (Legge 5 febbraio 1992, n. 122)

News Autoriparatori: prorogata al 5 gennaio 2024 la scadenza scade il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica

L'adempimento riguarda le imprese iscritte, sia al Registro Imprese, sia all’Albo Artigiani, per la sola attività di meccanica-motoristica o di elettrauto. Non riguarda l'attività di gommista e carrozziere

Ambito di applicazione

La legge 122/1992 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose (attività di “autoriparazione”).

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui sopra, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.

La legge 224/2012, entrata in vigore in data 05/01/2013, ha disposto l'accorpamento delle precedenti attività di meccanica/motoristica e di elettrauto nella nuova attività di "meccatronica".

Conseguentemente, a partire dalla data di cui sopra, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” ed essere in possesso dei requisiti validi per entrambe le attività.

L’art. 3 della Legge 224/2012 reca le seguenti norme transitorie:

  1. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
  2. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per dieci anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 558/1999.
  3. Il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale che abbia già compiuto  cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l'attività  fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Requisiti di onorabilità

L’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) va comprovata mediante la compilazione dell’apposita AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011  da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto.

Responsabile tecnico

L'esercizio dell'attività di autoriparazione presuppone la designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività di cui sopra.

Tale responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge 122/1992.

Requisiti professionali

Le tabelle sotto riportate hanno carattere indicativo. La modifica normativa che ha introdotto la meccatronica e soppresso sia meccanica motoristica sia elettrauto impone una valutazione puntuale del titolo di studio per verificare che nel programma di studi, in concreto sostenuti, siano presenti materie idonee alla dimostrazione del possesso dei requisiti.

Requisiti professionali 

Rapporto di immedesimazione –

figure ammissibili

Titoli 
di studio

Titoli di studio + esperienza lavorativa

Esperienza lavorativa

Prevista dalla legge

Altre figure contrattuali utili

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materia tecnica attinente l’attività

Corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio di attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni.
In questo caso si invita a fare riferimento alla specifica tabella.

Avere esercitato l’attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni. (tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso da quelli indicati nella colonna “titoli di studio”)
In questo caso si invita a fare riferimento alla specifica tabella.

  • Titolare (*)

  • Amministratore (*)

  • socio prestatore d’opera(*)

(*) a condizione che l’attività svolta sia formalmente riconducibile a quella propria di un operaio qualificato

  • Prestatore di lavoro somministrato (art. 20 e segg. d. lgs. 276/2003)

  • Prestatore di lavoro intermittente (artt. 33 e segg. D. lgs. 276/2003)

  • Prestatore di lavoro “ripartito” (artt. 41 e segg. D. lgs. 276/2003): proporzionalmente al tempo effettivamente lavorato

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale: i periodi lavorativi vanno computati secondo criteri di proporzionalità (es. un anno di lavoro ad orario dimezzato sarà computato come sei mesi di lavoro a tempo pieno)

NON AMMESSE le seguenti figure:

  • Collaboratore a progetto(co.co.pro)

  • Titolare

  • amministratore

  • lavoratore dipendente a tempo pieno (il part time è consentito purché coerente con orari ridotti di apertura dell'officina - Circolare MISE n. 9846/2007 )

  • socio prestatore d’opera

  • familiare collaboratore

  • institore (con verifica dei contenuti del rapporto institorio)

  • altre forme  di prestazione lavorativa tale da soddisfare senz'altro il principio dell'immedesimazione.

Il rapporto di immedesimazione

NON E’ VERIFICATO per le seguenti figure:

  • CO.CO.CO

  • Collaboratore a progetto(co.co.pro)


    S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività

    Modulistica RI/REA cui allegare la S.C.I.A.

    Allegati

    Costi

    • S5

    • UL

    • I1

    • I2

    • Int. P







    • AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011 da compilarsi da parte di tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto e da allegare al modello SCIA/legge122


    Diritti di segreteria:

    per ditte individuali:

    • € 18,00 +

    • €   9,00  (maggiorazione per iscrizione abilitante)
    totale: € 27,00


    per società:
    • € 30,00 +
    • € 15,00 (maggiorazione per iscrizione abilitante)
    totale: € 45,00

    Imposta di bollo:

    (da applicarsi limitatamente ai modelli I1 e I2):

    € 17.50

    Azioni sul documento

    pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 11/09/2023