Controllo e vigilanza

Controllo e vigilanza degli oggetti in metallo presioso

La Camera di Commercio, in applicazione della normativa vigente, svolge i seguenti compiti:
- gestione del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione;
- fabbricazione e deposito delle matrici, dalle quali sono ricavati i marchi di identificazione (assicurazione dell’autenticità dei punzoni);
- incarico per la riproduzione dei punzoni del marchio di identificazione (numero e grandezza);
- nulla osta e registrazione di marchi tradizionali di fabbrica;
- autorizzazione ai laboratori per l’esecuzione dei saggi di metalli preziosi;
- effettuazione di visite ispettive, anche non preannunciate allo scopo di:
- prelevare campioni di materie prime, semilavorati ed oggetti finiti in metallo prezioso, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per sottoporli a saggio ed accertare l’esattezza del titolo legale/dichiarato
I saggi non danno luogo ad indennizzo.

- verificare l’esistenza della dotazione di marchi di identificazione
controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all’uso.

Al fine dell’effettuazione dei controlli e delle verifiche il personale della Camera di Commercio ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito (inclusi armadi di sicurezza e casseforti) ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi.

Il personale svolge tali compiti nella funzione di agente e ufficiale di polizia giudiziaria.

Violazioni e sanzioni amministrative

È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

Salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme di cui al Decreto Legislativo 251/99 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 150/02 si applicano le seguenti sanzioni (articolo 25, Decreto Legislativo 251/99):

- chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l’assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri (ad eccezione del caso in cui il titolare di marchio di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, fa apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo), ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 euro a 1.549,00 euro;

- chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 euro a 1.549,00 euro;

- chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 309,00 euro a 3.098,00 euro;

- chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 77,00 euro a 774,00 euro, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

- chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli legali, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle legali, è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 euro a 309,00 euro;

- chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 euro a 309,00 euro.

La sanzione amministrativa da 30,00 euro a 309,00 euro si applica altresì nei casi di inosservanza alle seguenti disposizioni:
- i marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell’oggetto;
- per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell’oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo;
- gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l’impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente;
- gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l’impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni previste dal regolamento Decreto del Presidente della Repubblica 150/02;
- i marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo;
- i marchi di identificazione resi inservibili dall’uso devono essere rimessi alla camera di commercio per la deformazione;
- è fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati;
- le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento Decreto del Presidente della Repubblica 150/02;
-lo stesso obbligo di cui sopra sussiste nei casi particolari di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano l’introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose (per esempio pinza di candele ecc.);
- i semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l’indicazione del titolo;

L’inosservanza delle altre disposizioni previste dal Decreto Legislativo 251/99 e del Decreto del Presidente della Repubblica 150/02 viene punita con la sanzione amministrativa da 30,99 euro a 309,87 euro.
Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 del codice penale (articolo 26.1, Decreto Legislativo 251/99).

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall’esercizio dell’attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi.

Nella determinazione della misura della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, numero 689.

Sequestro

Se le infrazioni si riferiscono alla dubbia autenticità dei marchi di identificazione e del titolo, si procede al sequestro dei relativi oggetti ed all’inoltro all’autorità giudiziaria (articolo 56.1, D.P.R. 150/02).

Se le infrazioni si riferiscono all’eccessiva usura dei marchi di identificazione, ovvero all’assenza ed all’incompletezza od alla illeggibilità delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro (articolo 56.2, D.P.R. 150/02).

Modulistica metalli preziosi

Modulistica metalli preziosi

Allegati e riferimenti utili

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pubblicato il 13/07/2020 ultima modifica 14/07/2020
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