Comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito (Country-by-Country Reporting – CbCR) - D.Lgs n. 128/2024
Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 128, in attuazione della Direttiva UE 2021/2101, ha introdotto un nuovo obbligo pubblicitario presso il Registro delle Imprese: la Comunicazione delle informazioni sulle imposte sul reddito (comunicazione CbCR).
La nuova disposizione si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o in data successiva e mira a garantire la trasparenza fiscale delle grandi realtà societarie dei grandi gruppi multinazionali.
In particolare, con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMiT) del 20 maggio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27/05/2026), sono state formalmente approvate le specifiche tecniche ministeriali (versione 7.09) della modulistica registro imprese, necessarie per la trasmissione telematica di questo adempimento.
La nuova modulistica è entrata in vigore il 4 giugno 2026 e da questa data le imprese coinvolte possono presentare al registro imprese la comunicazione CbCR.
Soggetti interessati (art. 1 D.Lgs n.128/2024 - art. 5-ter D.Lgs n. 139/2015)
L’obbligo si applica esclusivamente alle grandi imprese e ai gruppi societari multinazionali i cui ricavi eccedono l'importo di 750.000.000 di euro alla data di chiusura del bilancio/bilancio consolidato, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.
Nello specifico, sono tenute all'adempimento:
- Le società capogruppo,
- Le società autonome,
- Le società controllate da imprese capogruppo di Paesi terzi (extra-UE),
- Le succursali aperte da imprese di Paesi terzi (extra-UE), che superano la soglia dimensionale prevista.
Si precisa che non tutte le società appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro sono tenute al deposito materiale del file presso il Registro Imprese italiano.
In dettaglio, i soggetti obbligati all’adempimento e i casi di esenzione sono elencati negli articoli 5-ter e 5-quater del D.Lgs n. 139/2015, introdotti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2024.
Pubblicazione sul sito web aziendale
Ai sensi dell'art. 5-sexies del D.Lgs n. 139/2015, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128/2024, la comunicazione deve essere contestualmente pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa, garantendone l'accesso gratuito in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale. Il documento deve rimanere accessibile al pubblico per un periodo minimo di 5 anni consecutivi. La pratica depositata al Registro delle Imprese deve dare esplicitamente conto di tale avvenuta pubblicazione.
Modalità di presentazione della comunicazione
La comunicazione deve essere presentata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio d’esercizio per il quale è redatta (es. entro il 31/12/2026 per l'esercizio chiuso al 31/12/2025), esclusivamente per via telematica a cura degli amministratori della società/impresa presso l’ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza, tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), compilando
Modulo S2 ai riquadri A/ESTREMI
ISCRIZIONE DELLA DOMANDA e B/ESTREMI DELL’ATTO (avendo cura di valorizzare il codice C – COMUNICAZIONE, come ‘codice forma atto’) e, all'interno del Modulo S2,
il nuovo riquadro 33/COUNTRY BY COUNTRY REPORTING (CBCR) nel modo seguente:
- valorizzare l'apposito "flag" che identifica l'adempimento come "Comunicazione sulle imposte sul reddito (CbCR)";
- indicare esplicitamente all’interno del riquadro la data di chiusura dell’esercizio di riferimento per permettere al sistema di verificare la tempestività del deposito;
- marcare il flag all’interno del riquadro per dare conto che la comunicazione è stata pubblicata anche nel sito internet della società.
Non devono essere compilati contestualmente altri riquadri del modulo S2 per modifiche anagrafiche o societarie (la pratica deve riguardare solo la comunicazione CbCR).
Alla pratica deve essere allegato lo specifico documento (CCR - Country by Country Reporting), conforme alla tassonomia prevista dal regolamento della Commissione Europea 2024/2952 (vedi successivo paragrafo “Struttura e Contenuto della Comunicazione”); il documento CCR deve sempre essere sottoscritto digitalmente dall’amministratore della società.
Strumenti per la compilazione della pratica
Per la predisposizione della pratica può essere utilizzato lo strumento online DIRE, che guida l’utente nella compilazione della comunicazione; in alternativa, può essere utilizzata una delle altre soluzioni di mercato aggiornate alle ultime specifiche tecniche della modulistica ministeriale, necessaria per l’invio di questo adempimento.
Firmatario dell’istanza
La pratica telematica per la comunicazione CbCR può essere presentata al registro imprese alternativamente: dal soggetto obbligato (amministratore della società), da un commercialista incaricato dall’obbligato, da un notaio.
Diritti di segreteria e imposta di bollo previsti per la presentazione
L’adempimento è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria pari a euro 60 e dell’imposta di bollo prevista per la presentazione delle pratiche telematiche al registro imprese (euro 65).
Termine di presentazione e sanzioni amministrative
La comunicazione deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione stessa è redatta.
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