Il nuovo sistema europeo di tutela delle INDICAZIONI GEOGRAFICHE per i prodotti artigianali e industriali (IGP UE - non agri)

Come funziona la procedura di registrazione e come ottenere la certificazione

Le IGP non-agri (Indicazioni Geografiche Protette per prodotti artigianali e industriali) sono un marchio di tutela europeo che certifica l'origine e la qualità dei prodotti non agricoli legati ad un territorio specifico. Questo sistema è stato introdotto dal Regolamento (UE) 2023/2411 per estendere, a livello europeo, al settore dell'artigianato e dell'industria la protezione tradizionalmente riservata ai prodotti agroalimentari, nonché prevedere un sistema unitario di registrazione e protezione.

Lo scorso 22 aprile è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 93 il D. Lgs. n. 51 del 2 aprile 2026 che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento UE di cui sopra.  Il provvedimento è entrato in vigore il 7 maggio 2026, rendendo  pienamente operativo in Italia il nuovo sistema europeo di tutela delle IGP UE non-agri.

Il decreto individua, innanzitutto, nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) l'autorità competente per la fase nazionale di registrazione, attraverso la propria Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM). Quest’ultimo sarà competente anche per il controllo, la verifica ed il monitoraggio dell’applicazione del Regolamento. 

Particolare rilievo assumono le disposizioni dedicate alla procedura nazionale di registrazione, che disciplinano la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti: le domande dovranno essere depositate, di norma da un’associazione di produttori, tramite il portale telematico dell’UIBM al seguente link: https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html

Alla domanda va allegato il disciplinare di produzione. La Divisione competente, dopo aver verificato la ricevibilità e la completezza della domanda di registrazione, trasmette la documentazione completa alla regione o alle regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere. Trascorsi 45 giorni, procede alla valutazione della richiesta di registrazione dell’indicazione geografica verificando la sussistenza dei requisiti obbligatoriamente richiesti dal Regolamento UE 2023/2411:

- origine territoriale: i prodotti devono essere originari di un luogo, di una regione o di un paese specifico;

- legame con l’origine: all’origine geografica deve essere attribuibile una determinata qualità, una reputazione o altra caratteristica peculiare del prodotto;

- fase produttiva: almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o elaborazione deve svolgersi all’interno di una zona geografica delimitata

Le domande saranno, poi, successivamente inoltrate all’EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale,  che si occuperà della fase di registrazione a livello UE.

Come anticipato, il decreto interviene anche sul sistema dei controlli, le cui funzioni amministrative sono sempre in capo al MIMIT - DGPI-UIBM, prevedendo verifiche sul rispetto dei disciplinari di produzione e sul corretto uso delle denominazioni protette. Al riguardo, il testo introduce un apparato sanzionatorio specifico per le violazioni delle norme in materia di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, con sanzioni amministrative che possono arrivare fino o a 24.000 euro in base alla fattispecie di violazione.

Pur essendo l’iter burocratico previsto particolarmente complesso, l’ottenimento del marchio IGP – non agri comporta elevati vantaggi competitivi per le imprese, rappresentando a pieno titolo un “sigillo” di origine, qualità ed autenticità. Inoltre, fornisce ampia tutela contro la contraffazione in quanto consente di difendere legalmente il prodotto e la sua denominazione da imitazioni e abusi a livello europeo, certifica ufficialmente il legame storico e culturale tra il prodotto e la zona di origine, aumentandone il prestigio ed, infine, rispetto alla DOP, per l'IGP basta che almeno una fase del processo produttivo avvenga nell'area geografica delimitata (permettendo, ad esempio, di reperire materie prime altrove).

Tra i prodotti che potranno da oggi beneficiare di questo nuovo regime vi sono senza dubbio, ad esempio, i prodotti in vetro, ceramica, porcellana, pizzo, oggetti in legno, gioielli, cuoi e pelli.

Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale UIBM alla pagina dedicata.

Il servizio Marchi e Brevetti della CCIAA delle Marche è a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e/o richiesta di chiarimenti tramite la pagina “Contatta gli uffici camerali”.

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pubblicato il 29/05/2026 ultima modifica 29/05/2026
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