[News] La mediazione demandata dal Giudice è autonoma e non sostituibile da un precedente tentativo di mediazione

ADR - Mediazione, Sovraindebitamento e Arbitrato

La sentenza del Tribunale di Parma n. 512/2026 sotto riportata affronta un tema di grande interesse pratico: una mediazione già svolta e conclusa negativamente può sostituire quella successivamente disposta dal giudice? La risposta è netta: no.

Nel caso esaminato le parti avevano già esperito il tentativo di mediazione con esito negativo. Successivamente, però, il Giudice, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disponeva una nuova mediazione. La parte onerata non la attivava ritenendo sufficiente il precedente tentativo. Il Giudice, diversamente opinando, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda e ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo.
Il messaggio è chiaro: una mediazione già svolta non esaurisce necessariamente lo spazio della composizione. Se il Giudice ritiene opportuno riaprire quel confronto in una fase diversa del processo, la relativa procedura deve essere effettivamente esperita.
La mediazione demandata non è un semplice duplicato di quella già esperita, interviene quando la controversia ha raggiunto un diverso grado di maturazione e il Giudice ritiene che ci siano concrete possibilità di confronto.
La sentenza valorizza un principio fondamentale: "la mediabilità della lite" può cambiare nel corso del processo. L'evoluzione delle difese, l'emersione di nuovi elementi possono rendere utile un nuovo tentativo conciliativo, anche dopo un precedente insuccesso.

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pubblicato il 23/07/2026 ultima modifica 23/07/2026
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