Sentenza del Tribunale di Genova: l'istanza di mediazione deve coincidere con l'atto di citazione perchè il Giudice possa considerare avverata la condizione di procedibilità
La sentenza del Tribunale di Genova n. 1902 del 14 aprile 2026 affronta un tema di grande interesse: quanto deve essere dettagliata la domanda di mediazione.
Secondo il Tribunale, la mediazione non può essere avviata con contestazioni generiche per poi essere sviluppata solo nell'atto di citazione. La domanda deve contenere già i principali fatti e motivi di contestazioni che saranno, in caso di insuccesso della mediazione, portati davanti al Giudice. In definitiva, l'istanza di mediazione deve "ricalcare" la futura domanda giudiziale, includendo tutti gli elementi in fatto ed in diritto che saranno introdotti nel successivo giudizio. Diversamente si corre il rischio che l'intera azione venga dichiarata improcedibile senza che il Giudice esamini il merito della questione.
Nella sentenza il Giudice è chiamato a valutare se si è avverata la condizione di procedibilità. La fattispecie riguarda l'impugnazione della delibera condominiale.
Il Giudice ha ritenuto che le censure formulate in giudizio risultavano più ampie e specifiche rispetto a quelle esposte nella domanda di mediazione. Alcune contestazioni sviluppate nell'atto di citazione come quelle relative alla documentazione contabile, al compenso dell'amministratore e all'impugnazione del bilancio preventivo non risultavano adeguatamente indicate nella domanda di mediazione. Secondo il Tribunale ciò ha impedito alla parte chiamata di conoscere con esattezza il contenuto della futura domanda giudiziale e di affrontarla compiutamente nel tentativo conciliativo. Per questo motivo il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda attorea.
