Servizio di Mediazione
Ai sensi dell’art. 8 bis del novellato d.to l.vo n. 28/2010, gli incontri di mediazione possono svolgersi con collegamento da remoto; in questo caso è necessario essere in possesso di dispositivo di firma digitale o, in subordine, la parte può delegare alla firma un terzo che ne sia provvisto. In mancanza dei suddetti requisiti la mediazione potrà svolgersi in presenza presso la sede dell'organismo: Ancona Largo XXIV Maggio, n. 1
Cosa è la Mediazione
La mediazione è una procedura riservata nella quale un soggetto neutrale, il mediatore, assiste le parti in lite, aiutandole a raggiungere una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa, costruita intorno alla collaborazione. È dunque un modo semplice, rapido ed economico di risolvere le eventuali controversie.
Nella mediazione nessuna decisione viene imposta. Il mediatore infatti non è un giudice, ma ha il compito di favorire il dialogo tra le parti per aiutarle a trovare un accordo che ponga fine alla controversia.
Vantaggi della Mediazione
La mediazione è:
- economica, i costi per la realizzazione della procedura risultano contenuti e predeterminati (vedi tariffe mediazione);
- efficace, quando le parti decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al mediatore raggiungono molto spesso un accordo che soddisfa le loro esigenze;
- riservata e sicura, garantisce l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle informazioni scambiate;
- flessibile, l’accordo che viene raggiunto è modellato sulla base degli interessi e dei bisogni delle parti e può avere anche un contenuto diverso o più ampio rispetto a quello che è all’origine della controversia;
- veloce, sono brevi i tempi che intercorrono fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
- semplice ed informale, per avviare la procedura è sufficiente presentare una domanda compilando l’apposito modulo.
La mediazione facilita il mantenimento dei rapporti economici, permettendo la continuazione delle relazioni commerciali anche dopo la controversia. L'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità per le seguenti materie:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria
- risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
contratti assicurativi, bancari e finanziari
La presentazione della domanda va effettuata presso un Organismo avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Responsabile dell’organismo procede alla nomina del mediatore e alla convocazione delle parti all’incontro preliminare di mediazione.
La parte invitata può non accettare, nel qual caso il procedimento è concluso. Se invece accetta, il procedimento continua e viene fissato il primo incontro di mediazione:
- nel caso di soluzione positiva viene redatto il verbale di accordo e il procedimento è concluso con reciproca soddisfazione.
- nel caso di soluzione negativa viene redatto il verbale di mancato accordo e il procedimento è concluso.
Nella mediazione obbligatoria, le parti devono partecipare all’incontro facendosi assistere da un avvocato.
Ai sensi della sentenza della Cassazione n. 8473/2019 le parti devono essere personalmente presenti all’incontro o sostituite da altri soggetti in forza di una procura sostanziale.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Costi
Per le spese di avvio sono dovuti, da ciascuna parte:
- Euro 48,80 per le liti di valore sino a 250mila euro e
- Euro 97,80 per quelle di valore superiore.
Il Pagamento può essere effettuato utilizzando SIPA - Sistema informatizzato dei pagamenti della PA:
a) selezionare all'interno del menù a discesa "Servizio" la voce "Servizi di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato"; b) digitare nel campo "Causale" il nome del soggetto per cui si effettua il versamento oltre ad una specifica relativa all'oggetto del pagamento; c) inserire l'importo da pagare e i dati anagrafici del pagante.
Benefici fiscali
- Incentivi fiscali: tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
- Credito d'imposta: pari alle le spese di mediazione in caso di successo della mediazione e fino all'importo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
- Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per il verbale di accordo per valori fino a 50.000 euro.
Modulistica
Riferimenti utili