Servizio di Mediazione

L'Organismo di mediazione della Camera di Commercio delle Marche è iscritto al n. 284 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia e svolge il servizio di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.lgs. n. 28/2010.

Il 15 Novembre 2023 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia n. 150 del 24 ottobre 2023 che disciplina l'attività degli organismi di mediazione e degli enti di formazione.
Il decreto completa l'iter di regolamentazione previsto dalla Riforma Cartabia in tema di mediazione e definisce le nuove tariffe del servizio, modificando quelle adottate con il Decreto D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010.
Le tariffe saranno applicabili dagli organismi di mediazione già all'entrata in vigore del decreto.

Cosa è la Mediazione

La mediazione è una procedura riservata nella quale un soggetto neutrale, il mediatore, assiste le parti in lite, aiutandole a raggiungere una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa, costruita intorno alla collaborazione. È dunque un modo semplice, rapido ed economico di risolvere le eventuali controversie.

Nella mediazione nessuna decisione viene imposta. Il mediatore infatti non è un giudice, ma ha il compito di favorire il dialogo tra le parti per aiutarle a trovare un accordo che ponga fine alla controversia.

Vantaggi della Mediazione

La mediazione è:

  • economica, i costi per la realizzazione della procedura risultano contenuti e predeterminati (vedi tariffe mediazione);
  • efficace, quando le parti decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al mediatore raggiungono molto spesso un accordo che soddisfa le loro esigenze;
  • riservata e sicura, garantisce l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle informazioni scambiate;
  • flessibile, l’accordo che viene raggiunto è modellato sulla base degli interessi e dei bisogni delle parti e può avere anche un contenuto diverso o più ampio rispetto a quello che è all’origine della controversia;
  • veloce, sono brevi i tempi che intercorrono fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
  • semplice ed informale, per avviare la procedura è sufficiente presentare una domanda compilando l’apposito modulo.

La mediazione facilita il mantenimento dei rapporti economici, permettendo la continuazione delle relazioni commerciali anche dopo la controversia. L'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità per le seguenti materie:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria
  • risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
    contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • associazione in partecipazione 
  • consorzio
  • franchising
  • opera
  • rete
  • somministrazione 
  • società di persone
  • subfornitura

La presentazione della domanda va effettuata presso un Organismo avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Responsabile dell’organismo procede alla nomina del mediatore e alla convocazione delle parti al primo incontro di mediazione.

Nella mediazione obbligatoria, le parti devono partecipare all’incontro facendosi assistere da un avvocato.
Ai sensi della sentenza della Cassazione n. 8473/2019 le parti devono essere personalmente presenti all’incontro o sostituite da altri soggetti in forza di una procura sostanziale.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Costi

I costi della mediazione, ai sensi del Decreto 31 ottobre 2023 n. 150, sono riportati nella seguente tabella:
Tariffe del Servizio di Mediazione

Il Pagamento può essere effettuato utilizzando SIPA - Sistema informatizzato dei pagamenti della PA:
a) selezionare all'interno del menù a discesa "Servizio" la voce "Servizi di Mediazione, Conciliazione e Arbitrato"; b) digitare nel campo "Causale" il nome del soggetto per cui si effettua il versamento oltre ad una specifica relativa all'oggetto del pagamento; c) inserire l'importo da pagare e i dati anagrafici del pagante.

Benefici fiscali

  • Incentivi fiscali: tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
  • Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro; altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
  • Credito d'imposta: pari alle le spese di mediazione in caso di successo della mediazione e fino all'importo di 600 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Modulistica

Riferimenti utili

Azioni sul documento

pubblicato il 09/07/2020 ultima modifica 09/02/2024
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