Elenco sottoprodotti

Elenco sottoprodotti

Il Regolamento 13 ottobre 2016, n. 264, contiene "criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti", ed è stato ulteriormente chiarito con una circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente del 30/5/2017.
Il Regolamento introduce criteri per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto (ovvero come residuo di lavorazione che viene riutilizzato in un altro ciclo produttivo) anziché come rifiuto. Il provvedimento non è vincolante: è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi da quelli previsti dal Regolamento.

L'articolo 10 del Regolamento prevede che le Camere di Commercio istituiscano un elenco accessibile via telematica al quale possono iscriversi (non si tratta di un obbligo) produttori ed utilizzatori di sottoprodotti. Finalità di tale elenco (che non ha alcun valore abilitativo) è quella di rappresentare uno strumento di trasparenza per facilitare gli scambi.

Dal 12 giugno 2017 è disponibile il sito www.elencosottoprodotti.it, dalla cui Scrivania telematica le imprese possono iscriversi, senza alcun onere, con procedura telematica che prevede l'accesso con firma digitale intestata al legale rappresentante o comunque a persona di impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro Imprese.

Non sono previsti né diritti di segreteria nè bolli e l'utente risulta immediatamente iscritto negli elenchi.


Vidimazione

Il Regolamento prevede che le imprese possano caratterizzare i sottoprodotti generati o utilizzati attraverso schede tecniche contenenti una serie di informazioni.
Le schede tecniche, quando l'operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate presso la Camera di Commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152: ciò significa che la vidimazione delle schede prevede il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico.
Ai fini della vidimazione le schede tecniche dovranno contenere i soli dati anagrafici dell'impresa ed i riferimenti dell'impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell'autorizzazione.


Assistenza

Per assistenza sul funzionamento del sistema gli utenti potranno rivolgersi a info@elencosottoprodotti.it oppure a assistenza@elencosottoprodotti.it.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.elencosottoprodotti.it.

Modulistica ufficio ambiente

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Allegati e riferimenti utili

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pubblicato il 10/11/2020 ultima modifica 05/03/2024
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