Comunicazione a cura del socio superstite a seguito di cessazione dei soci amministratori

RG 466/2023 GIUDICE DEL REGISTRO (Giudice Gabriella Pompetti)

A seguito del decesso/recesso dell’unico socio-amministratore o del socio con poteri di amministrazione congiunta, il socio superstite è l’esclusivo amministratore della società ai sensi degli artt. 2257 e 2293 c.c.

Pertanto i soci superstiti, amministratori di diritto, sono soggetti obbligati a presentare, nei termini di legge, l'istanza di iscrizione della notizia del decesso/recesso al Registro delle Imprese.

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pubblicato il 08/11/2024 ultima modifica 02/07/2026
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