Sentenza di accoglimento della revocatoria
VG 1016_2026 GIUDICE DEL REGISTRO (Giudice Gabriella Pompetti)
Poiché incide solo sul piano degli effetti, e non anche su quello sostanziale della validità dell'atto, l’azione revocatoria non comporta invero alcun obbligo restitutorio o risarcitorio in forma specifica, in quanto tale azione è tesa solo a ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 cod.civ. e non anche a porre nel nulla il negozio di trasferimento, che resta, quindi, valido tra le parti contraenti e titolo idoneo a escludere obblighi restitutori o risarcitori.
In definitiva, si versa in ipotesi di azione che non è idonea ad incidere sulla composizione societaria ( … ) rappresenta il presupposto per la successiva eventuale esecuzione sui beni oggetto dell'atto revocato. ( ... )
Per tale ragione deve negarsi l’annotazione della sentenza (e ancor prima della relativa domanda avanzata ex art. 2901 c.c.) nel registro delle Imprese non essendo in presenza di una modifica della compagine societaria e di conseguenza la fattispecie non può rientrare nell alveo applicativo del citato art. 2470 c.c.
