Scadenze - Casi particolari

Casi particolari relativi alla scadenza del versamento del Diritto Annuale della Camera di Commercio delle Marche

Scadenza ordinaria per il versamento

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:

  • entro il 30 giugno 2021 per il versamento senza 0,40%.
  • oppure entro il 30 luglio 2021 per il versamento con 0,40% (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).

Scadenza con proroga (solo specifici soggetti)

La proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale, prevista dall'art. 9-ter della Legge 23 luglio 2021, n. 106 (G.U. n. 176 del 24 luglio 2021 – Suppl. Ordinario n. 25), trova applicazione anche al diritto annuale, così come precisato dalla nota MISE 0227788 del 28 luglio 2021.

Pertanto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. contribuenti ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle Finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. (In questo caso non è prevista la possibilità di pagare nei 30 gg successivi con la maggiorazione dello 0,4% - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E del 05 agosto 2021).

La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi requisiti sopra indicati.

Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma
rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.

Scadenza per le iscrizioni in corso d'anno

Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2021 pagano al momento del deposito della domanda (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato); altrimenti dovranno provvedere al versamento con modello F24 nei trenta giorni successivi.

Si ricorda che tutti i soggetti iscritti per trasferimento di sede da altra provincia non devono versare al momento dell'iscrizione, ma dovranno provvedere al versamento, alla scadenza ordinaria, alla Camera in cui erano iscritti al 1° gennaio (oppure, se trasferiti durante il primo anno di vita, avranno già pagato al momento dell'iscrizione all'altra Camera).

Società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare

Nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31 dicembre, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero (articolo 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435 e successive modifiche e integrazioni):

  • per le società che devono approvare il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
  • per le società che in base a disposizione di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • nel caso indicato al punto precedente, se il bilancio non è approvato entro il termine stabilito, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

L'anno di riferimento da indicare nel modello F24 (solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12) coincide con quello del giorno di chiusura dell'esercizio cui il versamento si riferisce (mentre, se l'esercizio è solare, si versa indicando l'anno successivo):

  • 1º esempio: esercizio chiuso il 31/12/2020; versamento del diritto 2021 entro il 30/06/2021.
  • 2º esempio: esercizio chiuso il 30/04/2021, versamento del diritto 2021 entro il 31/10/2021 (domenica quindi prorogato al 2/11).
  • 3º esempio: esercizio chiuso il 30/09/2021, versamento del diritto 2021 entro il 31/03/2022.

Nei tre casi proposti, si suppone che il bilancio sia stato approvato nei 4 mesi. Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio, le scadenze rimangono invariate; se il bilancio è approvato - in base a proroga prevista nello statuto - in 6 mesi, le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 31/07/2021 (sabato quindi da prorogare), 30/11/2021, 30/04/2022 (sabato quindi 2/5).

È sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

Nel caso di passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa, si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno (n) . Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.

Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione, e l'anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.

Azioni sul documento

pubblicato il 09/11/2021 ultima modifica 15/11/2021
Questa pagina ti è stata utile?