Importi Diritto Annuale 2021

Importi diritto annuale 2021 Camera di Commercio delle Marche

Attenzione: Ai sensi dell'art. 9-ter della legge 23 luglio 2021, n. 106 (G.U. n. 176 del 24 luglio 2021 – Suppl. Ordinario n. 25), la proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale trova applicazione anche al diritto annuale, pertanto il nuovo termine, per i soggetti che ne possono usufruire, è il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione (In questo caso non è prevista la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%).
Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.
Nella sezione Proroga del termine, sono fornite le informazioni di dettaglio ed i riferimenti normativi.

Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, per l'anno 2021 ha confermato gli importi dell'anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l'anno 2014 - Decreto MISE 0286980 del 22.12.2020).

Il decreto ministeriale del 12 marzo 2020 autorizza per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'incremento della misura del diritto annuale del 20 per cento (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A" del medesimo decreto (CCIAA delle Marche - Delibera di Consiglio n. 25 del 9 dicembre 2019).

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi - 30 giugno 2021 - con la possibilità di versare entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Di seguito gli importi distinti per sezione di riferimento:

Importi sezione speciale 2021

Tipo di impresa Importi arrotondati all'unità di €

Imprese individuali

euro  53,00
Società semplici agricole euro  60,00
Società semplici non agricole euro 120,00
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 euro 120,00
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria euro   66,00
I Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, enti, enti religiosi ecc.) versano solo per la sede euro   18,00

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale. Per le u.l. dei soggetti REA la normativa attuale non prevede un versamento specifico.

Per le unità locali che si iscrivono nel corso dell'anno, il versamento del diritto annuale è determinato nell'importo fisso di euro 10,56 (da arrotondare) per ciascuna di esse, che deve essere versato o contestualmente alla pratica di iscrizione o nei 30 giorni successivi al deposito della pratica, tramite modello F24 telematico.

Prima iscrizione (casi particolari):

Imprese individuali: nel caso di iscrizione contestuale dell'impresa individuale, unitamente ad una o più unità locali nella stessa provincia, si dovrà sommare l'importo dovuto per la sede legale e per le eventuali UL e successivamente effettuare l'arrotondamento di legge (es: impresa con sede legale e 2 unità locali - Sede € 52,80 + UL € 10,56 + UL €10,56 = Totale da versare con arrotondamento € 74,00).

Importi sezione ordinaria 2021

Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali ecc.) l’importo del diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2020 ricavato dai quadri del Mod. IRAP la misura fissa e le aliquote per scaglioni riportate nella sottostante tabella.

Per l’individuazione dei righi IRAP consultare la Circolare Ministeriale presente sul sito.

L’importo finale dovrà essere arrotondato all’unità di euro.

IMPRESE INDIVIDUALI

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 120,00.

ALTRE IMPRESE ISCRITTE ALLA SEZIONE ORDINARIA

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese (cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali, ecc.) tranne le imprese individuali, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2020 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa:

Da Euro a euro Aliquote %
0 100.000

euro 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000 250.000 0,015%
oltre 250.000 500.000 0,013%
oltre 500.000 1.000.000 0,010%
oltre 1.000.000 10.000.000 0,009%
oltre 10.000.000 35.000.000 0,005%
oltre 35.000.000 50.000.000 0,003%
oltre 50.000.000 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

1) L'IMPORTO BASE (CON 5 DECIMALI) RISULTANTE DAL CALCOLO VA RIDOTTO DEL 50%.
2) ALL'IMPORTO DERIVANTE DAL CONTEGGIO DI CUI AL PUNTO 1, (CON 5 DECIMALI), VA APPLICATA LA MAGGIORAZIONE DEL 20%.

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120,00 euro per ogni unità locale.

Per le unità locali che si iscrivono nel corso dell'anno, il versamento del diritto annuale è determinato nell'importo fisso di euro 24,00 per ciascuna di esse, che deve essere versato o contestualmente alla pratica di iscrizione o nei 30 giorni successivi al deposito della pratica, tramite modello F24 telematico.

Arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale all'unità di euro, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (calcolo del dovuto per la sede in base alle aliquote, eventuali unità locali, riduzione del 50%, aumento del 20%) mantenendo sempre i cinque decimali.

I criteri per l’arrotondamento sono dettati dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009.

Prima iscrizione:

In caso di prima iscrizione, il versamento del tributo relativo al diritto annuale è stabilito in un importo fisso di € 120,00 per la sede legale e di € 24,00 per ognuna delle unità locali iscritte.

N.B.: L'importo per diritto annuale 2021, da versare tramite modello F24 telematico, deve riportare il codice ente AN e codice tributo 3850, indipendentemente dalla provincia delle Marche in cui l'impresa ha sede.
In caso di imprese plurilocalizzate nella regione Marche, l’importo deve essere unico e determinato come sopra indicato, seguendo la regola degli arrotondamenti.

Proroga del termine

La proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale, prevista dall'art. 9-ter della Legge 23 luglio 2021, n. 106 (G.U. n. 176 del 24 luglio 2021 – Suppl. Ordinario n. 25), trova applicazione anche al diritto annuale, così come precisato dalla nota MISE 0227788 del 28 luglio 2021.

Pertanto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle Finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,

sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione (In questo caso non è prevista la possibilità di pagare nei 30 gg successivi con la maggiorazione dello 0,4% - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53/E del 05 agosto 2021).

La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi requisiti sopra indicati.

Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma
rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.

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Allegati e riferimenti

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pubblicato il 12/06/2020 ultima modifica 09/11/2021
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