Approfondimenti sulle reti d'impresa
Fare una rete di imprese significa stipulare un accordo di collaborazione tra imprese al fine di superare gli ostacoli derivanti dai limiti dimensionali e raggiungere una massa critica per competere a livello globale, salvaguardando però la propria individualità.
Le imprese che si riuniscono in una rete stabiliscono degli obbiettivi comuni, come scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche; collaborare nell'ambito delle rispettive imprese;
esercitare in comune attività di impresa.
Nella definizione di tali obiettivi, la legge prevede ampia autonomia contrattuale di adattamento degli obblighi giuridici.
Governance
È prevista l’istituzione di un Organo Comune al quale affidare la direzione delle attività previste nel Contratto di Rete. Tale organo può essere costituito da:
un soggetto unico o una pluralità di soggetti
una persona fisica o giuridica, interna o esterna alla Rete
Responsabilità
Nei rapporti interni, l’inadempienza di una delle imprese fa sorgere delle responsabilità nei confronti degli altri componenti della Rete. In assenza di diversa espressa previsione contrattuale, si applicano le norme del codice civile relative alla risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo.
Nei confronti di terzi:
per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
se l’organo comune agisce, invece, quale mandatario dei singoli retisti, questi rispondono, per le obbligazioni così contratte, solidalmente con il fondo comune.
Durata
Il Contratto di Rete non può essere stipulato a tempo indeterminato, ed è obbligatorio prevederne una specifica durata, da calibrarsi in base al raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati.
Ciò non toglie che le parti possano decidere il rinnovo tacito del contratto alla scadenza, in assenza di disdetta da parte di chi non intende mantenere il vincolo.
