Creare una rete di imprese

Il contratto di rete

Il contratto di rete è l'accordo che formalizza una rete di imprese. 

Attraverso il contratto di rete due o più imprenditori si impegnano a collaborare stabilendo un programma comune. Si tratta di un modello contrattuale flessibile, che lascia ampio spazio all'autonomia delle parti.

Approfondimenti sulle reti di imprese.

Il sistema camerale mette a disposizione delle imprese interessate a partecipare ad una rete un apposito portale dove sono reperibili tutte le informazioni utili.

Forma del contratto

Il Contratto di Rete può essere sottoscritto mediante: atto pubblico; scrittura privata autenticata; un atto firmato digitalmente o con firma elettronica autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale.

Inoltre è  possibile stipulare un contratto di rete con procedura semplificata attraverso il modello standard tipizzato (D.M. n.122/2014), firmato digitalmente (art. 24 CAD),  avvalendosi del servizio online gratuito sulla piattaforma contratti di rete accessibile dal portale dedicato
L’uso di questi strumenti vale anche per eventuali modifiche contrattuali o nuove adesioni, in quanto il contratto ha una ‘struttura aperta’, e prevede la possibilità di ingressi successivi alla sua prima formalizzazione o di modifiche a clausole contrattuali.

Soggettività giuridica

Il Contratto di Rete, di regola, non è dotato di soggettività giuridica.
Le parti che intendano dotare la rete di soggettività giuridica dovranno iscrivere la rete (sempre che questa sia dotata di fondo patrimoniale) nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese la rete acquisterà automaticamente soggettività giuridica.

Confronta  le principali differenze di regime giuridico tra rete contratto e rete soggetto

Pubblicità

Il contratto di rete (rete contratto) è soggetto a iscrizione nel Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

La rete soggetto acquista personalità giuridica con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro imprese.

Guide agli adempimenti

Per informazioni e adempimenti amministrativi sui contratti di rete sono disponibili i seguenti manuali operativi:

Casi particolari

Reti miste

La legge n. 81 del 2018, all’articolo 12, comma 3 ha previsto le cd. reti miste: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia».
Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che le reti miste, cui cioè partecipano imprese e professionisti, possono essere costituite solo in forma di rete soggetto: detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste.
Sarebbe invece possibile dare avvio a un vero e proprio contratto di rete se il professionista che partecipa è costituito in STP (società tra professionisti) perché non vi sarebbe alcun ostacolo all'iscrizione del contratto sotto ogni partecipante essendo la STP iscritta al registro imprese.

Allo stato della normativa  possono ben essere costituite reti pure tra professionisti, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.

Contratti di rete nel settore agricolo

Per i contratti di rete nel settore agricolo è prevista una forma particolare ai fini della pubblicità nel registro imprese, che si aggiunge alle altre forme previste in via generale: il contratto, redatto necessariamente con l'assistenza di almeno una associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore agricolo, va prodotto in originale informatico (art. 21, comma 1, del d.lgs 82/2005) firmato digitalmente dalle parti contraenti e dal rappresentante di ogni associazione che assiste alla redazione dell'atto, convertito in file con estensione .pdf/A (ISO 19005) e marcato temporalmente dopo l'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente (art. 24 d.lgs n. 82/2005).

Tale forma è valida anche nel caso di rete soggetto.

Azioni sul documento

pubblicato il 26/06/2020 ultima modifica 11/06/2026
Questa pagina ti è stata utile?