Bollatura libri e registri

L'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 581/1995, provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del Codice Civile e di altre leggi. Competente alla bollatura è l'ufficio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente.

Oggetto della bollatura e normativa di riferimento

La Camera di Commercio è competente per:

  • la bollatura obbligatoria e facoltativa dei libri sociali di cui alla normativa civilistica (art.2421 cc e 2478 cc)
  • la bollatura obbligatoria dei libri/registri previsti da leggi speciali, a meno che la competenza non sia espressamente attribuita ad altro Ente
  • la bollatura facoltativa dei libri contabili di cui all’art. 2215 cc, dei libri/registri previsti da legge fiscale e tributaria e di altri libri e registri previsti da leggi speciali.

La Camera di commercio non è competente alla bollatura di :

  • i libri e registri la cui bollatura, per espressa previsione normativa, e’ a carico di specifici Enti:
    INPS, INAIL, ASL, QUESTURA ,COMUNE, AGENZIA DELLE ENTRATE ecc.
Normativa
Art. 2215 del Codice Civile: "Modalità di tenuta delle scritture contabili – I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia revisto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione

Art. 2218 del Codice Civile: “Bollatura facoltativa- L’imprenditore può far bollare nei modi indicati nell’art. 2215 gli altri libri da lui tenuti”

Art. 39 DPR 633/1972: “I registri previsti dal presente decreto… devono essere tenuti a norma dell’art. 2219 del Codice Civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo…”

Art. 22 DPR 600/1973: “Fermo restando quanto previsto dal codice civile per il libro giornale e per il libro inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli… devono essere tenute a norma dell’art. 2219 del Codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina in esenzione dall’imposta di bollo…”

Legge 383/2001 - Soppressione obbligo della bollatura di alcuni libri

Con l’entrata in vigore della legge 18.10.2001 n. 383, avvenuta il 25.10.2001, è stato soppresso l'obbligo della bollatura, penuta conseguentemente facoltativa, di alcuni libri obbligatori.

In particolare la legge 383/2011 ha modificato l’art. 2215 c.c., l’art. 39, comma 1 del D.P.R. 633/1972 (disciplina dell’I.V.A.), l’art. 22, comma 1 del D.P.R. 600/1973 (disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevedendo quanto segue:

  • Soppressione dell'obbligo di bollatura del libro giornale e del libro degli inventari (art. 2215 c.c.);
  • Soppressione dell’obbligo di bollatura dei registri IVA (art.39 c.1 D.P.R. 633/1972);
  • Soppressione dell’obbligo di bollatura dei registri contabili previsti dal D.P.R. 600/73 (Art.22 c.1 D.P.R. 600/1973).

Permane l’obbligo della bollatura iniziale (prima della messa in uso) dei libri sociali delle società di capitali indicati negli artt. 2421 e 2478 del Codice Civile, nonchè per i libri e registri il cui adempimento sia previsto da leggi speciali.

Bollatura facoltativa

Relativamente ai libri e registri per i quali l'obbligo della bollatura è stato soppresso, l'adempimento è divenuto facoltativo.
Bollatura facoltativa di libro giornale, libro inventari, libro sezionale del libro giornale e del libro sezionale del libro degli inventari.

Qualora si decida di procedere alla bollatura facoltativa di tali libri, si ricorda che sono dovute:

  • la tassa di concessione governativa;
  • l'imposta di bollo che è dovuta nelle seguenti misure:

    • € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e registri (Società per azioni; società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, consorzi ed aziende di enti locali, Enti pubblici);
    • € 32,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine per tutti i soggetti diversi da coloro che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e registri (imprenditori individuali, società di persone, società cooperative, mutue assicuratrici, associazioni e fondazioni, enti morali).

Esistono altri libri e registri per i quali è possibile la bollatura facoltativa. Salvo specifica indicazione, se sottoposti a bollatura facoltativa, è dovuto il pagamento della TCG, dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

  • Libri sociali tenuti dai contratti di rete con o senza soggettività giuridica (bollatura non
    obbligatoria – parere MISE n. 0178950 del 13/10/2014)
  • Registri contabili – Legge fiscale e tributaria (elenco non esaustivo)
    art. 39 comma 1 D.P.R. 633/72 – art. 22 comma 1 D.P.R. 600/73 - altre leggi che prevedono ulteriori registri per operazioni specifiche
    Esenti da imposta di bollo e T.C.G. anche se sottoposti a bollatura
  • Conti di mastro
    • Conti di magazzino
    • Conti individuali o schede compensi a terzi
    • Corrispondenza e copie fatture
    • Giornale di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale
    • Prospetto per contribuenti minimi e minori
    • Registro IVA acquisti
    • Registro IVA vendite (o registro delle fatture emesse)
    • Registro IVA multiaziendale
    • Registro IVA vendite CEE
    • Registro IVA acquisti CEE
    • Registro unico IVA
    • Registro dei beni ammortizzabili
    • Registro prima nota cassa
    • Registro riepilogativo Iva
    • Registro unico IRPEF
    • Registro di carico bolle accompagnamento e/o ricevute fiscali (carico stampati fiscali)
    • Registro di carico registratori fiscali
    • Registri di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati
    • Registro di carico e scarico per centro elaborazione dati
    • Registro multiaziendale per centro elaborazione dati
    • Registro dei corrispettivi
    • Registro dei corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa
    • Registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio
    • Registro dei campioni gratuiti (omaggi)
    • Registro fatture in sospeso
    • Registro sezionale per acquisti intra-comunitari
    • Registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati
    • Registro trasferimenti intra-comunitari diversi da cessioni e acquisti
    • Registro protocollo dichiarazioni esportatori (emesse o ricevute)
    • Registro merci in conto deposito
    • Registro merci in conto lavorazione
    • Registro consegna materiali d'uso
    • Registro merci in visione
    • Registro merci in prova
    • Registro rimanenze merci
    • Registro merci inviate
    • Registro merci ricevute
    • Registro merci in comodato
    • Registro delle dichiarazioni d'intento
    • Registro delle somme ricevute in deposito
    • Registro editori
    • Registro elaborazioni meccanografiche
    • Registro delle movimentazioni finanziarie
    • Registro incassi e pagamenti
    • Registro onorari e spese (tenuto da professionisti)
    • Registro cronologico (tenuto dai professionisti)
    • Registro delle esportazioni in conto deposito
    • Registro delle movimentazioni finanziarie
    • Registro delle società controllanti e controllate
    • Registro delle variazioni
    • Registro degli acquisti da raccoglitori
    • Registro degli imballaggi non restituiti
    • Registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA
    • Registro dei codici
    • Registro relativo ai prodotti soggetti a contrassegno
    • Scritture ausiliarie di magazzino

Competenza territoriale

La competenza alla bollatura è territoriale e spetta al Registro delle Imprese nella cui provincia
è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle Imprese.
Per le imprese plurilocalizzate, è competente l‘ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è
iscritta la sede legale.
Per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie (no unità locali) è competente anche l‘ufficio
ove è ubicata la sede secondaria.
Per la bollatura dei registri di carico/scarico rifiuti e dei formulari per il trasporto dei rifiuti il Registro delle Imprese competente è quello della provincia in cui ha sede legale l’impresa o quello della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro, anche se non iscritta al Registro Imprese.
In tal caso è obbligatorio che il registro di carico e scarico e/o il formulario di identificazione rifiuti (a fogli mobili, a modulo continuo o rilegati), prima della vidimazione, siano compilati non solo nella parte relativa ai dati dell’impresa (denominazione, sede le gale e codice fiscale) ma anche nella parte “ubicazione dell’esercizio” dove dovrà essere riportato l’indirizzo dell’unità locale in cui sono utilizzati/conservati i suddetti registri.
Per i registri di contabilità dei lavori pubblici, se la bollatura è richiesta dall’impresa esecutrice,
essa può avere sede legale anche fuori provincia purché abbia un’unità locale ubicata in provincia ed iscritta nel relativo Registro delle Imprese. Se la bollatura, invece, è richiesta
dall’amministrazione pubblica appaltante, questa deve avere la sede nella provincia di competenza del Registro delle Imprese a cui si rivolge.

Modalità di predisposizione del libro/registro oggetto della bollatura

Tutti i libri/registri presentati per la bollatura (esclusi quelli indicati alla voce CASI PARTICOLARI
per cui vale quanto indicato alla suddetta voce), siano essi rilegati o a fogli mobili formato A3 - A4
o a modulo continuo, devono riportare :

  • denominazione e codice fiscale dell’impresa
  • nome del libro (da riportare anche su tutte le pagine nei libri a modulo continuo e nei libri a fogli singoli
  • numerazione delle pagine
    • su tutte le pagine: nei libri a modulo continuo e nei libri a fogli singoli
    • sulla copertina o sull’ultima pagina numerata : nei registri rilegati

N.B. Non si accettano libri con la numerazione cancellata o modificata.
Le pagine non numerate all'inizio ed alla fine del libro, solitamente utilizzate per il trascinamento dei moduli, vanno annullate con una barra trasversale.
Per i libri composti da fogli mobili occorre annullare con una barra trasversale il retro non numerato della pagina in quanto non utilizzabile.
Le marche da bollo devono essere riportate sull’ultima pagina intestata e numerata.

La numerazione dei libri

Per la numerazione dei libri occorre tenere presente quanto segue:
a) I libri, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente;
b) libro giornale e il libro degli inventari devono avere la numerazione progressiva per
ogni anno, anche nel caso di trasferimento dell'impresa o società in altra provincia nel corso
dell'anno.
Quindi se nell’anno 2021 vengono vidimati 2 registri giornali di 200 pagine:

  • il primo registro sarà numerato : prima pagina 1/2021… ultima pagina 200/2021
  • il secondo registro sarà numerato : prima pagina 201/2021… ultima pagina 400/2021

Se nell’anno 2022 verrà portato a vidimare un nuovo registro la numerazione ripartirà da 1/2022
c) per tutti gli altri libri (es. libro delle decisioni dei soci ecc.) la numerazione non è progressiva entro ciascun anno (ciò significa che se nello stesso anno si portano a vidimare 2 o più libri “decisioni soci” della stessa società, per ogni libro la numerazione riparte sempre da 1) .

La modulistica da compilare

Per richiedere la bollatura deve essere compilato l’apposito modello L2 con l’indicazione dei dati
dell’impresa richiedente, compresi il numero di posizione REA e/o il codice fiscale.
Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di più libri o registri riferiti alla medesima
impresa o soggetto obbligato.
Il modello L2 deve essere sottoscritto dalla persona che procede direttamente alla richiesta allo sportello.
Al modello L2 allegare:
a) la prova dell’avvenuto pagamento della T.C.G
b) l’attestazione del versamento dei diritti di segreteria nel caso non si effettui il pagamento allo sportello

Il ritiro dei libri bollati

La vidimazione dei libri sociali, dei registri e dei formulari viene effettuata a vista solo se i carichi di lavoro del front-office camerale lo consentono. Diversamente si provvede nel minor tempo possibile, avvisando tempestivamente l’utente della disponibilità per il ritiro dei libri, una volta eseguita la vidimazione.

Al fine di evitare inconvenienti di vario genere ed a tutela delle imprese e degli altri soggetti richiedenti la bollatura, il ritiro dei libri bollati può essere effettuato soltanto dietro esibizione della ricevuta di protocollo rilasciata dall'ufficio all'atto della consegna dei libri stessi.

Diritti, imposte e tasse

Diritti di segreteria: sono previsti nell'importo di € 25,00, indipendentemente dal numero delle pagine, per ciascun libro o registro. I formulari di identificazione dei rifiuti trasportati sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria.

Imposta di bollo: L’imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.

Tasse di concessione governativa

tassa forfetaria: prevista per le società di capitali

Il versamento va effettuato, per l’anno di inizio attività delle società di capitali, con bollettino di conto corrente postale, sul c/c postale 6007 intestato alla Agenzia delle Entrate, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, e per gli anni successivi, entro il termine di pagamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, codice tributo 7085.

L’importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1 gennaio dell’anno di riferimento; le misure della tassa sono:

  1. € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
  2. € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.

tassa ordinaria prevista per imprese individuali, società di persone, cooperative, consorzi ex art. 2612 C.C. professionisti, mutue assicuratrici, altri soggetti non iscritti. 

Il versamento ammonta ad € 67,00 ogni 500 pagine o frazione e per ogni libro. Il versamento può essere effettuato tramite c/c postale 6007, intestato all’ Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Bollatura Numerazione Libri Sociali

Esenzioni e riduzioni
Sono esenti totalmente da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa le O.N.L.U.S., le Cooperative sociali, le associazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 (purchè iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato), che pertanto pagano solo i diritti di segreteria.
Le cooperative edilizie, regolarmente iscritte nell’Albo delle cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa, pari ad € 16,75 per ogni 500 pagine o frazione e sono esenti da imposta di bollo.
Sono esenti da imposta di bollo e da tassa di concessione governativa i formulari per i rifiuti trasportati ed il registro di carico/scarico rifiuti.

Principali libri da bollare

Previsti dal codice civile

I libri sotto indicati vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio prima di essere messi in uso a norma dell'art. 2215 c.c.
Ai sensi dell’art. 2421 c.c., è obbligatoria la tenuta dei seguenti libri:

  • Libro dei soci
  • Libro delle obbligazioni;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza/comitato per il controllo di gestione;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

Ai sensi dell’ art. 2478 c.c., oltre ai libri previsti dall’art. 2214 devono essere tenuti

  • Libro dei soci (abrogato per le srl dall’art. 16, comma 12 septies, lettera a del D.L. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009)
  • Libro delle decisioni dei soci;
  • Libro delle decisioni degli amministratori;
  • Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c.

Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali

L'ufficio registro imprese effettua la bollatura dei libri previsti da leggi speciali a meno che la competenza non sia espressamente attribuita ad un altro Ente. In presenza di libri diversi da quelli sotto riportati, dovrà essere fornito il riferimento alla legge che stabilisce l'obbligo della bollatura, a cura del richiedente:

Elenco non esaustivo:
  • Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali (articolo 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall'articolo 2 comma 24-bis del D.Lgs. 4/2008) – esente da bollo e TCG
  • Libro giornale degli incarichi, tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264 del 08/08/1991)
  • Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942)
  • Listino prezzi
  • Registro di contabilità dei lavori pubblici (artt. 188 e 211 del Dpr. 207/10 )
  • Registro di produzione
  • Registro di raccolta occasionale fondi
  • Registro dei premi tenuto dagli assicuratori (artt. 5 e 7 legge n. 1216 del 29/10/1961) - esente da bollo e TCG;
  • Registro dei programmi
  • Registro/giornale degli incarichi (tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell’art. 6 L. 264/91)
  • Registro tenuto dai produttori di congegni automatici, semiautomatici, elettrici ed elettronici per il gioco da trattenimento o di abilità
  • Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (D.Lgs. n.22 del 05/02/1997 e D.M.n. 145 del 1/4/1998) - esente da bollo, TCG e diritti di segreteria
  • Registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (articolo 10 comma 7 della Legge 23/07/2009 n. 99 - G.U. n. 176 del 31/07/2009) – diritti di segreteria: 10 euro ; esente da imposta di bollo (Parere 15/01/2010 Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Veneto a Camera di Commercio di Treviso); esente TCG
  • Registro cronotachigrafi (art. 6 D.M. 24 maggio 1979 ) diritti di segreteria: 25 euro; imposta di bollo: 16 euro a prescindere dal numero di pagine da bollare; esente TCG

In particolare:

Registro contabilità dei lavori pubblici

E’ tenuto, ai sensi dell’art. 2219 c.c., dal direttore dei lavori pubblici o sotto la sua responsabilità dal personale da lui designato. In esso devono essere indicati sia la ditta committente sia l’impresa esecutrice dei lavori.
Ai sensi dell’art. 188 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, le pagine del registro devono essere
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore.
Ai sensi dell’art. 211 comma 2, i registri di contabilità a fogli numerati sono firmati nel frontespizio
dal responsabile del procedimento.
Si precisa che se la richiesta di bollatura viene effettuata da un Ente pubblico è dovuta la Tassa
di concessione governativa di 67 euro

Registri tenuti per la gestione dei rifiuti

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti, agli articoli 190 e 193,
prevede la tenuta e la bollatura di 2 libri:
- il registro di carico e scarico rifiuti : è il documento ambientale sul quale devono essere
registrati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti e su cui devono annotate le informazioni circa le
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che
effettuano attività di raccolta e di trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli
intermediari.
- il formulario di identificazione dei rifiuti : è il documento che deve accompagnare il trasporto di ogni tipologia di rifiuto. Garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

Le regole da osservare per la tenuta e la bollatura del formulario di identificazione rifiuti sono
stabilite dall’art. 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (corretto dal D.lgs 205/2010); dal DM. 1/4/1998 n. 145 e dalla Circolare 4 Agosto 1998 n. Gab/Dec/812/98 contenente le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello e possono essere così sintetizzate:

  1. i formulari devono essere emessi su apposito bollettario a ricalco conforme al modello riportato negli allegati "A" e "B" al DM 145/98
  2. qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco conforme al modello riportato negli allegati "A" e "B" al DM 145/98
  3. devono essere numerati progressivamente anche con prefissi alfabetici di serie e predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze. Gli estremi delle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.
    Sul frontespizio del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo devono essere riportati i seguenti dati:
    Ditta ..........................................................................
    Residenza o domicilio ...............................................
    Comune via n. .......................................................
    Codice fiscale ......................................................
    Ubicazione dell'esercizio ...........................................
    comune via n. ............................................
    Formulario dal n. .................... al n. ........................
  4. Si precisa che, nel caso di formulario a modulo continuo, i suddetti dati possono essere inseriti anche su un foglio A4 staccato dal formulario a modulo continuo purché ci sia un chiaro collegamento al formulario tramite i numeri di serie.
    In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi
  5. la numerazione e la vidimazione dei formulari da parte della Camera può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci Ditta, Residenza o domicilio ( Comune, via, n. ) Codice fiscale, Formulario dal n. .… al n. ….. indicate nel frontespizio del bollettario o nella prima pagina del modulo continuo o nel foglio formato A4.
  6. La parte del frontespizio relativa a “Ubicazione esercizio” può, invece, essere compilata
    anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre
    l’emissione del primo formulario. Va, invece, obbligatoriamente compilata prima della
    vidimazione se il formulario risulta intestato ad una ditta con sede legale fuori provincia. In
    tal caso nella voce “ubicazione dell’esercizio” va riportato l’indirizzo dell’unità locale dove sono utilizzati i formulari (sia che se si tratti di unità locale iscritta che di unità locale non iscritta al Registro Imprese). Dalle informazioni riportate su Area Ambiente del Ministero dell’Ambiente risulta, infatti, che “i registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti, cioè presso la CCIAA dove è iscritta la sede legale o la CCIAA dove è operativa l’unità locale” .


Le regole da osservare per la tenuta e la bollatura del registro di carico e scarico rifiuti sono stabilite dall’art. 190 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (corretto dal D.lgs 205/2010); dal DM. 1/4/1998 n. 148 e dalla Circolare 4 Agosto 1998 n. Gab/Dec/812/98 contenente le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello e possono essere così sintetizzate:

  1. ai sensi dell’art. 2 del DM 148/98 i registri di carico e scarico sono costituiti da fogli numerati che devono essere vidimati dalla Camera di commercio e compilati secondo le modalità indicate nell’allegato C del suddetto decreto
  2. i fogli numerati dei registri di carico e scarico possono rilegati sotto forma di bollettari oppure possono essere redatti con strumenti informatici e stampati su carta a modulo continuo o su fogli mobili formato A4.
  3. sulla prima pagina del bollettario o del registro a modulo continuo o a fogli mobili formato A4 vanno riportati, prima della vidimazione della Camera di commercio, i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale.

L’ubicazione dell’esercizio, invece, può essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l’annotazione della prima operazione.
Va, invece, obbligatoriamente compilata prima della vidimazione se il registro di carico scarico risulta intestato ad una ditta con sede legale fuori provincia. In tal caso, nella voce “ubicazione dell’esercizio”, va riportato l’indirizzo dell’unità locale in provincia di competenza del Registro delle imprese, dove sono tenuti i registri ( sia che si tratti di unità locale iscritta che di unità locale non iscritta al Registro Imprese).

Si precisa che, ai sensi della Circolare 4 Agosto 1998 n. Gab/Dec/812/98, per ubicazione dell’esercizio si intende: la sede dell’impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti; la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 4. su tutte le restanti pagine del registro di carico e scarico a modulo continuo o composto da fogli formato A4, oltre alla numerazione, deve essere riportata la tipologia di libro (cioè registro di carico scarico) e la denominazione ditta o il codice fiscale

Poiché la norma non prevede altre tipologie di libri, i libri oggetto di bollatura da parte della Camera di Commercio sono solo il registro di carico e scarico rifiuti e il formulario identificazione rifiuti.

Si precisa che, per quanto riguarda i registri di carico e scarico, è possibile eventualmente aggiungere la tipologia di rifiuto o altre annotazioni ma non si può omettere la parole registro di carico e scarico. Ad esempio, è possibile accettare l’intestazione del registro come “registro di carico e scarico rifiuti – registro trasporti” per indicare che si tratta di un registro di carico e scarico rifiuti tenuto da un’impresa che effettua raccolta e trasporto rifiuti ma non è possibile intestare il libro soltanto come “ registro trasporti”.

Registro tenuto dal commissario liquidatore delle cooperative

Dal 15 agosto 2009, il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale vengono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (articolo 10 comma 7 della Legge 99/09).
Per la vidimazione di ogni registro devono essere corrisposti il diritto di segreteria di Euro 10,00 (indipendentemente dal numero di pagine) e una marca da bollo da Euro 16,00 ogni 100 facciate o frazione di 100 (da applicare sull'ultima pagina del registro).

Azioni sul documento

pubblicato il 26/06/2020 ultima modifica 23/02/2024
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