Mediatori Marittimi

Inizio attività di mediatori marittimi

E' mediatore marittimo è colui che mette in contatto due o più parti per la successiva conclusione tra loro di contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e contratti di trasporto marittimo di cose.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 26/3/2010 n. 59, è stato soppresso il Ruolo dei mediatori marittimi di cui alla Legge 478/1968 e l'attività di mediatore marittimo è  stata assoggettata a  Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990 da presentarsi, per il tramite della Comunicazione Unica, alla Camera di Commercio competente in relazione al luogo ove si intende esercitare l'attività.

Il decreto in questione disciplina unicamente la sezione ordinaria del Ruolo dei mediatori marittimi. Nulla è innnovato per la Sezione speciale, riservata ai mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici (incarico di presiedere alle pubbliche gare o ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi, come definiti dall'art. 6 della legge n. 478/1968) che non risulta toccata dall'art.75 del D. Lgs. 59/2010.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di mediatore marittimo e sono state individuate le modalità di passaggio dei soggetti già iscritti nel soppresso Ruolo, nonché i termini entro i quali occorre presentare le relative istanze/denunce all'Ufficio del Registro delle Imprese, pena l'inibizione della continuazione dell'attività.

Modulistica

La modulistica per la presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea dei Mediatori marittimi, è disponibile in DIRE che consente, oltre alla creazione della domanda/denuncia per il registro delle imprese, anche la compilazione e creazione del modello "MEDIATORI MARITTIMI".

Segnalazione Certificata di Inizio attività

Per la dichiarazione di inizio dell'attività presso la sede o presso l'unità locale, occorre compilare la sezione "SCIA" del modello MEDIATORI MARITTIMI. La data di inizio attività coincide con la dalla data di presentazione della segnalazione.

I titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti delle società, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa, sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di idoneità mediante  compilazione della sezione "REQUISITI" del modello MEDIATORI MARITTIMI.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa deve presentare una SCIA e deve nominare almeno un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività.

Requisiti

Per l'esercizio della attività di mediatore marittimo è previsto il possesso, da parte del titolare di impresa individuale, dei preposti e in caso di società dei legali rappresentanti, di requisiti professioniali e di onorabilità.

Requisiti professionali
E' richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • essere in possesso del diploma di istruzione secondaria inferiore e aver superato l'esame di cui all'art. 9 della Legge 478/'68.
    Gli esami continuano ad aver luogo presso le Camere di Commercio nelle quali era istituito il ruolo interprovinciale e la validità degli esami superati non si estende oltre i cinque anni.
  • essere iscritto nella apposita sezione del REA di cui all'art. 75 c.5 del D.Lgs. 59/2010
  • essere iscritto nel soppresso ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi (requisito permanentemente abilitante).

Per l'esercizio dell'attività di mediatore marittimo occorre, inoltre, distinguere tra:

  • attività di mediatore marittimo non abilitato ad esercitare pubblici uffici: occorre sostenere un esame orale e presentare al Registro delle Imprese Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A.) completa delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge. Le imprese di mediazione marittima sono tenute ad effettuare e documentare anche l’avvenuto deposito cauzionale previsto dall’art. 23 della legge 478/68;
  • attività di mediatore marittimo abilitato ad esercitare pubblici uffici: occorre sostenere un esame scritto e orale ed essere iscritto nella Sezione Speciale del Ruolo Mediatori Marittimi. 

Requisiti di onorabilità
Non possono esercitare l'attività di mediatore marittimo coloro che:

  • siano interdetti o inabilitati;
  • siano stati condannati, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

Non possono, inoltre,  esercitare l'attività coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa, a norma del Dlgs. 159/2011 e della Legge 646/1982.

L’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) va comprovata mediante la compilazione dell’apposita AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011 da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto.

Versamento cauzione

Per l'esercizio dell'attività occorre la prestazione di una cauzione a favore della Camera di Commercio presso cui l'impresa ha presentato la SCIA, dell'importo di  euro 258,23. La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato, esenti da qualsiasi vincolo, ovvero mediante fideiussione bancaria. Le cauzioni costituite mediante fideiussione sono conservate dalla Camera di Commercio.

E' possibile anche il deposito infruttifero presso la Cassa Depositi e prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato.

Incompatibilità

L'attività di  mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima; fanno, inoltre eccezione, i rapporti di dipendenza di pubblico impiego in regime di part-time non superiore al 50%. L'incompatibilità sussiste anche per l'iscrizione nell'apposita sezione del REA.

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che esercitano regolarmente l'attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie od unità locali per svolgere la medesima attività.

Modifiche

Ogni modifica relativa all'attività o alle persone deve essere comunicata all'Ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello MEDIATORI MARITTIMI

Cessazione dell'attività

Contestualmente alla denuncia di cessazione attività, l'impresa dovrà richiedere all'Ufficio del Registro delle Imprese la liberazione della cauzione di cui all'art. 23  della Legge 478/'68, compilando il riquadro "svincolo cauzione" della sezione "MODIFICHE" del modello MEDIATORI MARITTIMI.

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'Ufficio del Registro delle Imprese provvede ogni due anni dalla presentazione della SCIA alla verifica della permanenza dei requisiti. In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito viene avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adottato il conseguente provvedimento. Tale provvedimento è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

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pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 14/03/2024
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