Cancellare un protesto dall'Elenco informatico dei protesti

Ai sensi della legge 235/2000, il debitore che esegua il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario, nel termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro dei dati relativi al protesto, presentando formale domanda in bollo, corredata dalla documentazione richiesta. Tale procedura non è utilizzabile per gli assegni, per cui occorre ottenere preventivamente la riabilitazione in Tribunale.

Analoga richiesta può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente, nonché dagli stessi pubblici ufficiali abilitati, quando la levata del protesto sia stata illegittima o erronea, o a seguito di riabilitazione concessa dal tribunale.
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, la cancellazione è disposta entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda ed eseguita entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento.
Qualora l'istanza venga rigettata, l'interessato può ricorrere al giudice di pace del luogo in cui lo stesso risiede.
Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario oltre il termine di un anno dalla effettuazione del protesto, può chiederne, con domanda analoga a quella di cui sopra, l'annotazione nel Registro Protesti.

Cancellazione a seguito dell'avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto

La pubblicazione di protesto relativo a pagherò o tratta accettata (non ad assegni) può essere cancellata se il titolo viene pagato entro 12 mesi dalla data di protesto.

La domanda, da compilarsi tramite l'apposito modello, deve essere corredata:

  • dalla fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
  • dai titoli in originale, muniti di atto di protesto e quietanzati.

La quietanza va apposta direttamente sul retro della cambiale o dell'atto di protesto dallo stesso ufficiale levatore (notaio o segretario comunale), dalla banca o dall’ultimo
beneficiario/giratario che abbia richiesto il protesto della cambiale in scadenza e che sia in
possesso del titolo protestato. Consiste nell'apposizione della scritta 'pagato' e nell'indicazione della data di pagamento e della firma di chi riceve il pagamento. Se il creditore è una persona giuridica sulla quietanza andrà apposto anche il timbro dell'impresa, società o associazione. 

La quietanza può essere anche redatta in un atto a parte, in regola con le norme sull'imposta di bollo. Deve contenente tutti gli elementi utili ad identificare il titolo (generalità del debitore e codice fiscale dello stesso, importo, data di protesto, numero di repertorio, ufficiale levatore)  e tutte le informazioni atte ad attestarne l'avvenuto pagamento entro 1 anno dalla levata del protesto (data di pagamento, dichiarazione che il titolo è stato interamente pagato, comprese spese di protesto ed interessi pari a ..... e che non si ha più nulla da pretendere -  fac-simile). Alla quietanza va allegata  copia di un documento di riconoscimento di chi rilascia quietanza e una  marca da bollo da € 2,00 (solo per titoli di importo superiore a € 77,47).

In alternativa alla quietanza sul titolo o a parte, è possibile dimostrare il pagamento del titolo anche producendo la  contabile di banca purché in essa siano rilevabili gli elementi identificativi dell’effetto ( n. cambiale, importo, data scadenza, data di pagamento, repertorio, ufficiale levatore) e siano chiaramente dettagliati l'importo del titolo e quello per spese di protesto e di interessi.
In luogo del titolo quietanzato, può essere prodotto il certificato di un'azienda di credito attestante il deposito vincolato al portatore, effettuato in base all'art. 9 del D.P.R. 290/1975 (attuativo dell’art. 12 della legge 349/73 ) e per l'importo del titolo, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto. Tale certificato deve contenere tutti gli elementi utili ad identificare il titolo, come sopra specificati, nonché il dettaglio della somma vincolata: importo del titolo, quota di interessi e spese di protesto (si veda fac-simile). Il richiedente dovrà allegare alla domanda di cancellazione, unitamente all'attestazione della banca, la dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dall'ufficiale levatore, ovvero copia dei titoli e degli atti di protesto.

Il pagamento effettuato tramite costituzione di deposito vincolato al portatore ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 290/1975 è l'unica modalità che consente di effettuare la cancellazione del protesto per avvenuto pagamento, anche  in assenza di esibizione del titolo originale.

Cancellazione del protesto levato illegittimamente o erroneamente


Chiunque dimostri, con la presentazione di idonea documentazione, che il protesto è erroneo o illegittimo può chiedere la cancellazione della pubblicazione del protesto relativo a cambiali o assegni.

La Camera ha poteri decisionali limitati alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata del protesto. Deve quindi trattarsi di errori materiali immediatamente evidenziabili. Eventuali problematiche che sono all'origine del protesto andranno sollevate in sede giudiziaria.

La domanda, da compilarsi tramite il modello disponibile alla voce modulistica, deve essere corredata :

  • dalla fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'istante;
  • dalla documentazione comprovante l'illegittimità o erroneità della levata del protesto.

Cancellazione a seguito di riabilitazione

Ha diritto ad ottenere la riabilitazione il debitore che, trascorsi 12 mesi dall'ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni (pagamento) per le quali i protesti sono stati levati e non abbia subito ulteriore protesto.  La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale, su domanda dell'interessato corredata dei documenti giustificativi. Il Tribunale territorialmente competente è il Tribunale del luogo in cui risiede il soggetto protestato (residenza anagrafica per le persone fisiche e la sede legale per le società di capitale).

Il Decreto emesso dal Presidente del Tribunale riabilita la  "persona fisica/giuridica " e pertanto lo stesso deve contenere tutti i titoli protestati in riferimento al nominativo. La riabilitazione si riferisce, infatti,  solo al debitore e non ai titoli, pertanto non è possibile riabilitare solo alcuni protesti relativi allo stesso debitore.

Il debitore riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto dal Registro Informatico presentando apposita domanda corredata da: 

  • documento di identità  in corso di validità
  • copia autentica del decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale del luogo di residenza del soggetto protestato, oppure attestato di conformità. 

La conformità del decreto può essere attestata anche dagli avvocati, ni base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dei rispettivi artt. e commi del D.L. n. 179/2012 (la dichiarazione di conformità dovrà riportare esattamente, a seconda dei casi, gli estremi di legge). Occorre distinguere i due seguenti casi:

1) copia analogica (cartacea) estratta dal fascicolo telematico - la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall'avvocato (allegare copia d'identità del firmatario);

2) copia informatica estratta dal fascicolo telematico - il file contenente la copia del decreto con in calce la dichiarazione di conformità, deve essere firmato digitalmente dall'avvocato.

Costi

Diritti di segreteria : 8 euro per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione o l'annotazione di pagamento
Il pagamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità:

  • agli sportelli della Camera di Commercio in contanti o bancomat
  • tramite procedura PagoPa . In tal caso, prima della presentazione dell'istanza è necessario richiedere l'avviso di pagamento mediante la compilazione di apposito form all'interno del sito camerale

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pubblicato il 10/07/2020 ultima modifica 28/11/2023
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