Diritto Annuale

Diritto Annuale Camera di Commercio delle Marche

Il Diritto Annuale

Il diritto annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese devono versare ogni anno a favore della Camera di commercio competente territorialmente (L. 580/93 art. 18, come modificato dall'art. 1, comma 19, del D.Lgs. n. 23/2010).

In base al testo dell'art. 18 della legge 580/1993, come modificato dall'art. 1, comma 19, del D.Lgs. n. 23/2010, il decreto che fissa le misure del diritto annuale non deve più essere emanato annualmente, ma solo in caso di aggiornamento degli importi.

L’art. 28, comma 1 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari stabilisce che: “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35%, per l’anno 2016, del 40%, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50%”.

Con il Decreto 12 marzo 2020 il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato, ai sensi dell’art. 18 comma 10, della Legge n. 580/1993, come modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, anche per la Camera di Commercio delle Marche l’incremento delle misura del diritto annuale, per il triennio 2020-2022, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A" del medesimo decreto (CCIAA delle Marche - Delibera di Consiglio n. 25 del 9 dicembre 2019).

Soggetti obbligati al pagamento

Devono versare il diritto annuale sia le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, sia le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno.

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali, sono tenute al pagamento per ciascuna unità ed a favore della Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima.

La Camera di Commercio delle Marche è competente per le imprese e le unità locali ubicate nei comuni dell’intera regione.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al primo gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio.

Dal 01/01/2011 sono tenuti al pagamento anche i nuovi soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (soggetti "only" REA).

Cessazione dall'obbligo di versamento

Come disposto dall'art. 4 del DM 359/2001, cessano dall'obbligo del pagamento del diritto annuale le imprese che effettuano la cancellazione soddisfacendo entrambe le condizioni di seguito elencate per ogni tipologia di impresa:

  • IMPRESA INDIVIDUALE:
    - Cessazione dell'attività entro 31 DICEMBRE dell'anno precedente a quello di cancellazione;
    - Presentazione della domanda di cancellazione entro il 30 GENNAIO dell'anno successivo a quello di cessazione (vale il giorno di invio)
  • SOCIETA’ DI PERSONE
    - Scioglimento senza liquidazione deliberato entro il 31 DICEMBRE dell'anno precedente a quello di cancellazione o approvazione del bilancio finale di liquidazione entro il 31 DICEMBRE dell'anno precedente a quello di cancellazione (in caso di approvazione tacita è il 60° giorno dalla data indicata nell’apposito modello; in caso di approvazione espressa è la data di ricevimento dell'ultima quietanza attestata dal liquidatore sulla dichiarazione sostitutiva)
    - Presentazione della domanda di cancellazione entro il 30 GENNAIO dell'anno successivo a quanto indicato sopra (vale il giorno di invio)
  • SOCIETA’ DI CAPITALI
    - Approvazione del bilancio finale di liquidazione entro il 31 DICEMBRE dell'anno precedente a quello di cancellazione (in caso di approvazione tacita è il 90° giorno dalla data di iscrizione del bilancio finale - in caso di approvazione espressa è la data di ricevimento dell'ultima quietanza attestata dal liquidatore sulla dichiarazione sostitutiva)
    - Presentazione della domanda di cancellazione entro il 30 GENNAIO dell'anno successivo a quanto indicato sopra (vale il giorno di invio)
  • IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA:
    Come indicato dal Ministero delle attività produttive con circolare n. 546959 del 30 gennaio 2004, le imprese in amministrazione straordinaria sono tenute al versamento del diritto annuale sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa. L’obbligo di pagamento cessa a partire dall’anno successivo al decreto di cessazione dell’esercizio d’impresa
  • IMPRESE FALLITE:
    Tutte le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, fatta eccezione nei casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

La cessazione dell'attività non esonera dal pagamento del diritto annuale.

La norma stabilisce che la cessazione dall'obbligo di pagamento del diritto annuale è condizionata alla presentazione della domanda di cancellazione (ovvero, per le unità locali, della denuncia di cessazione) dal Registro delle imprese, non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo alla data di cessazione dell’attività ovvero, per le società, alla data di approvazione del bilancio finale. Questa disposizione si applica sia per la cancellazione della sede (legale o principale) che per la cessazione delle unità locali.

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pubblicato il 16/07/2020 ultima modifica 19/09/2022
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