Cartelle esattoriali

Cartelle esattoriali Diritto Annuale Camera di Commercio delle Marche

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Hai ricevuto una cartella esattoriale? Ti aiutiamo a capire qual è la violazione contestata, quando presentare richiesta di sgravio in autotutela, come pagare gli importi o chiederne la rateazione/rottamazione, come chiedere il rimborso.

Intestazione e notifica della cartella esattoriale

La Camera di Commercio delle Marche, per le violazioni relative al pagamento del diritto annuale, affida la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossione attraverso la trasmissione della minuta contenente il codice fiscale dell’impresa tenuta al pagamento e, contestualmente, il codice fiscale dei soggetti coobbligati.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione:

a) elabora i codici fiscali sulla base delle informazioni anagrafiche presenti nell’archivio dell’Agenzia delle entrate (come disposto dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/73), a cui le imprese devono comunicare, tramite la dichiarazione annuale, eventuali variazioni;

b) procede alla riscossione emettendo una cartella unica indirizzata ai diversi soggetti tenuti in solido (il numero della cartella si diversifica solo per il progressivo finale).

E' possibile però che la notifica, alla società e ai coobbligati, avvenga in momenti diversi, anche per una cartella già pagata.

Nel caso in cui uno dei soggetti che ha ricevuto la cartella provveda al pagamento tramite l'avviso di pagamento PagoPa allegato, seguendo le indicazioni riportate in cartella, regolarizza l’obbligazione contenuta nel ruolo e libera contestualmente tutti i soggetti tenuti in solido.

Per tale motivo, l'ente creditore non procede allo sgravio della cartella notificata ad un soggetto coobbligato, in quanto la stessa risulterà già pagata.

Guida alla lettura della cartella esattoriale

Nella prima pagina della cartella si trovano i dati anagrafici del contribuente (comprensivi del codice fiscale) e un'indicazione sommaria degli importi iscritti a ruolo e degli Enti destinatari delle somme indicate. Nell'intestazione è indicato anche qual è l'Agente della Riscossione (ambito provinciale) a cui è stato affidato l'incarico di esigere le somme dovute.

La sezione che riporta analiticamente le somme dovute e le relative motivazioni è il "Dettaglio degli addebiti", riconoscibile (per le nuove cartelle di Agenzia Entrate - Riscossione) dal riquadro di colore verde. In questa sezione è riportato il numero REA dell'impresa iscritta a ruolo, di cui si prega di prendere nota prima di richiedere informazioni telefoniche alla CCIAA.
È presente un riquadro per ogni Ente impositore (es. Camera di Commercio delle Marche, Ufficio Diritto Annuale) con la successiva indicazione - tre righe di descrizione - delle motivazioni della sanzione e iscrizione a ruolo.

Seguono i singoli tributi iscritti a ruolo:

  • il codice 961 si riferisce al diritto annuale calcolato come differenza tra quanto era dovuto dall'impresa e quanto è stato effettivamente versato con modello F24. A fianco del codice "961", è indicato l'anno di competenza a cui si riferisce;
  • il codice 962 si riferisce alla sanzione per omesso o tardivo versamento (dal 2001 in poi);
  • il codice 992 si riferisce agli interessi legali sulle somme non versate entro i termini di legge ed è calcolato dalla scadenza dell'annualità di riferimento alla data di effettivo versamento, oppure fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della Riscossione se trattasi di importi ancora non regolarizzati.

Si fa presente che, nel caso di cartella emessa per una società e notificata a più di un soggetto (es. ai soci delle snc, agli accomandatari delle sas, ai liquidatori), deve essere effettuato un solo versamento in quanto trattasi della stessa cartella. Ciò si vede dal numero cartella che è unico tranne le tre cifre dopo la barra, che si riferiscono ai soci coobbligati es.
136 - 2006 - 99999999 99 è la cartella notificata alla società
136 - 2006 - 99999999 99 / 001 per il primo socio
136 - 2006 - 99999999 99 / 002 per il secondo, ecc.

Se sono presenti righe con i codici tributo 5062, 5063, 5064, 5065, 5076, queste non si riferiscono al diritto annuale, bensì all'Ufficio Sanzioni (ex-UPICA) della Camera di Commercio, per cui in tal caso si prega di rivolgersi a tale ufficio.
Dopo il dettaglio degli importi, la cartella riporta varie informazioni per il pagamento e le istruzioni per l'eventuale ricorso o annullamento in autotutela, per le quali si rinvia alle sezioni seguenti.

Guida al pagamento della cartella esattoriale

Nelle INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, presenti a pagina 2 della nuova cartella, sono indicate le modalità di pagamento: è importante seguirle al fine di un corretto versamento.

Sempre nella stessa sezione, sono indicate le modalità della richiesta per rateizzare il pagamento, per sospendere la cartella e per presentare ricorso.

Per le richieste di "rottamazione" delle cartelle, si consiglia di consultare il sito dell'Agente della Riscossione.

Tipologia di violazione e istanza di annullamento in caso di errore 

Se nella cartella, alla sezione “DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL’ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO”, dopo il numero di ruolo, in corrispondenza della partita, trovi la scritta:

Diritto annuale Omesso (anno…) Rea…, vuol dire che per quell’anno la Camera non ha ricevuto il pagamento, anche se l’impresa era iscritta al Registro delle Imprese;

Diritto annuale Incompleto (anno…) Rea…, vuol dire che il pagamento effettuato non è sufficiente a coprire l’intero importo dovuto;

Diritto annuale Tardato (anno…) Rea…, vuol dire che il versamento del diritto è stato effettuato oltre il termine, oppure che il ravvedimento applicato è insufficiente o eseguito oltre l'anno;

Diritto annuale ITER II LIVELLO Rea…, a cui segue un numero di atto ed una data di notifica, vuol dire che l’attività di riscossione era già iniziata con la notifica di un atto di accertamento e irrogazione della sanzione (i cui estremi sono riportati in partita), con cui si contestavano precedenti violazioni. La cartella riporta come annualità di riscossione quella dell’anno dell’accertamento in quanto non ne risulta il pagamento.

Attenzione: I soggetti che hanno aderito agli studi di settore o ai parametri possono avvalersi di eventuali proroghe, qualora previste: la Camera definisce la scadenza sulla base dell’elenco delle imprese aderenti che viene trasmesso dall’Agenzia delle entrate.

Se dopo aver verificato, credi che i termini o gli importi siano stati rispettati, potrai presentare la richiesta di sgravio in autotutela, sottoscritta digitalmente o in alternativa in modo autografo allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, inviando:

una Pec a cciaa@pec.marche.camcom.it oppure
una raccomandata alla sede provinciale di riferimento (gli indirizzi sono presenti nella sezione "a chi rivolgersi" situata a destra della presente pagina del sito)


L'ufficio competente comunicherà, a seconda della risoluzione

  • lo sgravio;
  • l’eventuale richiesta di integrazione della documentazione;
  • il rifiuto.

Richiesta di sospensione della riscossione

Se ritieni che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso non sia dovuta puoi chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la tua situazione. Per maggiori info.

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

Se invece l’ufficio conferma la legittimità dell’addebito, potrai ricorrere alla Commissione Tributaria ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 per chiederne l’annullamento. Si ricorda che la richiesta di sgravio in autotutela non interrompe i termini per la presentazione del ricorso.

A partire dal 1° gennaio 2018, con la presentazione del ricorso, per le controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila euro, trova applicazione anche per alle Camere di commercio l’istituto del reclamo/mediazione.

Il ricorso, in quest'ultimo caso, non è procedibile nei novanta giorni successivi alla data di notifica, periodo entro il quale la Camera di commercio deve esaminare il reclamo e comunicare al ricorrente l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.

Compensazione e rimborso cartella esattoriale

Compensazione

La possibilità di pagare una cartella compensando l’importo richiesto con eventuali crediti, è prevista esplicitamente dalla legge: l’art. 31 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori possono essere compensate con crediti derivanti dalle stesse.

La regola è quindi prevista solo per le imposte erariali e non trova applicazione per la riscossione del diritto annuale.

Qualora avessi erroneamente pagato la cartella con il modello “F24 Accise”, indicando nella sezione ACCISE/MONOPOLI, codice ente R, codice provincia AN, codice tributo RUOL, dovrai presentarti presso gli sportelli dell'Agente della riscossione con il modello F24 e la cartella a cui esso si riferisce e pagare quanto dovuto, poiché l’importo compensato non viene riversato alla Camera di commercio.

Rimborso

Possono presentarsi 2 casi:

  1. più pagamenti della stessa cartella (es: società più soci). In questo caso è lo stesso Agente della Riscossione a rilevare l’eccedenza e a comunicarlo ai contribuenti che potranno recarsi allo sportello loro indicato e scegliere se ritirare le somme oppure chiedere che il rimborso sia fatto con bonifico.
    Qualora sia trascorso il termine indicato dall'Agente della riscossione e l’importo sia già stato riversato alla Camera di Commercio, la richiesta di rimborso dovrà essere presentata a quest’ultima allegando le ricevute di pagamento della cartella. In tal caso verrà restituito l'importo riversato dall'Agente.
  2. pagamento di una cartella discaricata. Anche in questo caso i contribuenti potranno recarsi allo sportello comunicato loro dall'Agente della Riscossione e scegliere se ritirare le somme oppure chiedere che il rimborso sia fatto con bonifico.

Provvedimento di non applicazione dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro (art.1 commi 227,228 e 229 Legge 197/2022)

Si comunica che l’ente, con provvedimento della Giunta Camerale adottato il 30 gennaio 2023, ha stabilito di non applicare l’annullamento automatico parziale dei debiti di importo residuo, fino a mille euro e per le sole sanzioni ed interessi, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle disciolte camere di commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino, ora accorpate in Camera delle Marche, ai sensi delle disposizioni dell’art. 1 comma 229 della Legge n. 197/2022 di non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 227 e 228.
Si precisa che le imprese hanno sempre la possibilità di aderire alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a mille euro, disciplinata dai commi da 231 a 248 della richiamata legge n.197/2022 relativamente ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

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pubblicato il 16/07/2020 ultima modifica 22/12/2023
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