La ristrutturazione dei debiti del consumatore alla luce del D.lgs n.136/2024

ADR - Mediazione, Sovraindebitamento e Arbitrato

Il Decreto Legislativo n.136/2024 noto come Correttivo-Ter è il terzo decreto integrativo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs n.14/2019) entrato in vigore dal 28/09/2024.

Nell'ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Correttivo-Ter torna sulla nozione di consumatore modificando la lettera e), comma 1, dell art. 2, CCII precisando che il consumatore è la persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.

Il periodo aggiunto ha due importanti implicazioni:

  1. non può essere consumatore un soggetto diverso dalla persona fisica. Al consumatore è equiparato il socio, illimitatamente responsabile, di una s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. Anche quest'ultimo soggetto può dunque accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti limitatamente alla propria situazione debitoria individuale che sia estranea a quella della società con un solo limite: non pregiudicare i diritti dei creditori sociali, ad esempio destinando il patrimonio al soddisfacimento dei soli creditori personali a nocumento dei primi. La giurisprudenza formatasi durante la vigenza della legge n. 3/2012 riteneva invece che il piano del consumatore non potesse applicarsi ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone in quanto assoggettabili al fallimento.
  2. la procedura di ristrutturazione riguarda unicamente debiti di natura consumeristica. Il Correttivo-Ter risolve le questioni legate all'ammissibilità alla procedura del soggetto con debitoria promiscua abbracciando la nozione di consumatore strettamente oggettiva. Laddove il sovraindebitamento abbia carattere "misto" in concorso con gli altri presupposti di ammissibilità, sarà utilizzabile lo strumento del concordato minore, in alternativa alla liquidazione controllata. La giurisprudenza in passato aveva invece ritenuto ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di debiti di origine imprenditoriale quando quelli di origine privata erano in percentuale di importo prevalente.

Il correttivo ha apportato modifiche anche all'art. 67 comma 4 CCII aggiungendo un ultimo periodo al fine di risolvere il dubbio interpretativo emerso sull'ammissibilità di una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o garantiti nell'ambito del piano di ristrutturazione del consumatore e sui suoi limiti temporali. Infatti, per garantire una maggiore efficacia alla procedura, la moratoria è espressamente introdotta con la previsione del termine massimo di due anni dall'omologazione.

Alla predetta norma sono stati aggiunti altri due commi:

  • il comma 5 prevede la possibilità di rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, se quest'ultimo al deposito della domanda ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
  • il comma 6 prevede lo svolgimento del procedimento avanti al giudice monocratico.

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pubblicato il 12/06/2026 ultima modifica 12/06/2026
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