Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il piano di ristrutturazione dei debiti, riguarda il consumatore sovraindebitato che, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento (art. 67 comma. 1 d.lgs. 14/2019).

La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale dei crediti in qualsiasi forma. La domanda è correlata dall’elenco di (art. 67 c.2):

  1. di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  2. della consistenza e della composizione del patrimonio del debitore;
  3. gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  4. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  5. degli stipendi, le pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Procedure familiari: 

Art. 66, Capo II, sezione I , stabilisce che “i  membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”.

Tale possibilità, consente da un lato la presentazione di un’unica domanda sin dall’avvio della procedura, dall’altro ammette che “il giudice”, qualora siano presentate più richieste, adotti i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento.

La norma specifica che le masse attive e passive devono rimanere distinte (art. 66 c. 3 d.lgs. 14/2019) scongiurando il rischio che parti del patrimonio di uno dei familiari sia destinato al pagamento dei debiti degli altri e viceversa.

Presentazione della domanda

Ai sensi dall’art. 37 co. 1, viene stabilito che “la domanda … è proposta con ricorso del debitore” senza che sia necessaria l’assistenza del difensore (art. 68 c. 1 CCI). 

Con il deposito della domanda si sospendono il corso degli interessi convenzionali o legali sino alla chiusura delle procedure. La suddetta sospensione non si applica ai crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, in virtù di quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 c. 2. e 3 C.C.

Cause ostative all’accesso alla procedura:

L’art. 69 CCI stabilisce  che non può accedervi il consumatore che sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti, abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Omologazione del piano:

L’OCC deposita la domanda di ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale territorialmente competente. Il giudice, se ritiene la proposta ed il piano ammissibili, dispone con decreto e ne da comunicazione a tutti i creditori.

Con il decreto sopraindicato, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione di eventuali procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero compromettere la fattibilità del piano. Il giudice può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché avviare altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

In caso contrario, qualora il giudice ritenga il piano inammissibile o non fattibile, nega l’omologazione con decreto motivato e dichiara l’inefficacia delle misure protettive accorate. In questo caso, il giudice può dichiarare aperta la “liquidazione controllata” ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

Esecuzione del piano e revoca dell’omologazione:

Il debitore, è tenuto a compiere ogni atto necessario per l’esecuzione del piano.

L’esecuzione del piano di ristrutturazione viene sottoposta al controllo dell’OCC che vigilia sull’esatto adempimento del piano risolvendo eventuali difficoltà e sottoponendo al giudice, se necessario. 

Il giudice può revocare l’omologazione del piano nelle seguenti situazioni ritenute particolarmente gravi:

  • Diminuzione o aumento del passivo con dolo o colpa grave;
  • Sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante di attivo;
  • Simulazione dolosa di attività inesistenti;
  • Commissione di atti volti a frodare i creditori;
  • Inadempimento degli obblighi previsti dal piano;
  • Sopravvenuta inattuabilità del piano con conseguente impossibilità di modifica;
  • Mancata approvazione del rendiconto presentato dall’OCC (art. 71 c. 3)

Modulistica

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pubblicato il 19/10/2022 ultima modifica 24/10/2022
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