Sicurezza generale dei prodotti

Il Codice del Consumo: la Sicurezza dei prodotti

Il Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, che recepisce la direttiva comunitaria 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, stabilisce che i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri. In particolare, un prodotto è considerato sicuro se, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi, compatibili con il suo impiego.

Lo stesso Codice presume come sicuro il prodotto che rispetta determinate tipologie di norme comunitarie e nazionali (anche non cogenti), disponendo però che se il prodotto, nonostante la conformità, si rivela pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire la sua immissione sul mercato, o chiederne il ritiro o il richiamo.

La norme del Codice Consumo sulla sicurezza dei prodotti (artt. da 102 a 113) disciplinano i controlli in capo alle amministrazioni competenti, stabiliscono obblighi in carico a produttori e distributori, e sanzioni in caso di violazione.

Il Produttore e i principali obblighi

Il Codice del Consumo definisce produttore: a) il fabbricante del prodotto stabilito nell'Unione Europea, o qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; b) il rappresentante del fabbricante se questo non è stabilito nell'Unione Europea, o l'importatore del prodotto, o gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Fra i principali obblighi a carico del produttore, vi sono i seguenti:

  • immettere sul mercato solo prodotti sicuri;
  • fornire al consumatore, in lingua italiana, tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto;
  • adottare una serie di misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per: a) consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi all'uso del prodotto; b) intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato e il suo richiamo;
  • indicare la propria identità, i propri estremi e il riferimento al tipo di prodotto o alla partita di prodotti di cui lo stesso fa parte;
  • effettuare controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, nel caso, tenere un registro degli stessi e informare i distributori in merito a questa sorveglianza.
  • informare immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un proprio prodotto presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza;
  • collaborare con le Autorità competenti per evitare/prevenire i rischi presentati dal prodotto.

Il Distributore e i principali obblighi

La norma definisce distributore qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, e stabilisce una serie di obblighi a suo carico, fra i quali vi sono i seguenti:

  • agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato;
  • non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso;
  • partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
  • conservare e fornire alle autorità competenti la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale;
  • informare immediatamente le amministrazioni competenti qualora sappia o debba sapere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto distribuito presenta per il consumatore rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza;
  • collaborare con le Autorità competenti per evitare/prevenire i rischi presentati dal prodotto.

Normativa

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pubblicato il 09/07/2020 ultima modifica 13/07/2020
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