Nuovi poteri agli arbitri
La riforma Cartabia ha rivoluzionato il processo arbitrale italiano, introducendo all'art. 818 del codice di procedura civile il potere per gli arbitri di emettere misure cautelari.
La disciplina previgente dell'art. 818 escludeva qualsiasi potere cautelare in capo agli arbitri, limitandosi la norma a ribadire la tendenziale estraneità della tutela cautelare alla procedura dell'arbitrato. Solo con la novella del 2006 era stato inserito l'ultimo inciso "salva diversa disposizione di legge" il quale, tuttavia, pur avendo aperto uno spiraglio alla competenza cautelare in materia arbitrale, di fatto aveva portata alquanto limitata, in quanto l'unico riferimento allora possibile era al potere cautelare degli arbitri nel rito societario. Da ciò ne conseguì che i poteri cautelari continuarono a permanere, anche in pendenza del giudizio arbitrale, nella competenza del giudice ordinario ai sensi degli artt. 669 quinquies e 669 octies.
Il nuovo testo dell'art. 818, sotto riportato, ha invece completamente modificato tale orientamento, riconoscendo ora agli arbitri una competenza esclusiva in materia cautelare.
Per poter validamente investire gli arbitri del potere cautelare è necessario tuttavia che il relativo potere sia espressamente conferito dalle parti nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del procedimento arbitrale. È necessario cioè che con la medesima convenzione arbitrale o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, le parti abbiano attribuito anche tale specifico potere.
Per quanto riguarda l'arbitrato amministrato, la scelta del legislatore è stata nel senso di ritenere sufficiente, per poter validamente investire gli arbitri del potere cautelare, il mero rinvio a un regolamento che conferisca agli arbitri poteri cautelari, senza necessità di alcuna ulteriore indicazione integrativa.
Ecco il nuovo testo dell art. 818 C.p.c., 1° comma:
1. Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.
