Newsletter Registro Imprese 09/06/2023

Newsletter - Camera di Commercio delle Marche
9 giu 2023
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
Obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRLObbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL

L’art. 379 del Codice della Crisi ha modificato l’art. 2477 c.c. che nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia necessaria quando si verifichino queste condizioni: 1) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 2) la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 3) la società ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: a) o totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; b) o ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; c) o dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (ULA). L’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL è previsto al verificarsi di uno di questi casi sopra citati. Il termine entro cui adempiere l’obbligo di nomina è stato fissato alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.

AVVISO
Comunicazione obbligatoria della PEC: attenzione alle sanzioniComunicazione obbligatoria della PEC: attenzione alle sanzioni

Il domicilio digitale (PEC) è prerequisito essenziale per l'iscrizione al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio. Le attività non in regola con il domicilio digitale, ovvero che non lo abbiano comunicato o alle quali sia stato cancellato d’ufficio perché scaduto/revocato, possono ancora iscrivere la propria PEC al Registro delle Imprese, evitando l'attribuzione d'ufficio e la contestuale applicazione di sanzioni. La Camera di Commercio delle Marche sta per procedere al rilascio d'ufficio delle PEC per le imprese iscritte non in regola, e come previsto dalla norma, all'applicazione della sanzione. Invitiamo pertanto l'utenza a verificare la validità del proprio domicilio digitale, se presente in visura, utilizzando il sito domiciliodigitale.unioncamere.gov.it. Qualora la verifica abbia esito negativo, consigliamo di iscrivere, il prima possibile, l'indirizzo PEC della società o dell'impresa individuale al Registro Imprese collegandosi a questo link. Per poter effettuare l'operazione è necessario essere in possesso di un dispositivo di firma digitale. L'iscrizione della PEC non prevede alcun onere in diritti, bolli e tariffe.

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pubblicato il 09/06/2023 ultima modifica 09/06/2023
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