Iscrizione del DOMICILIO DIGITALE nel Registro Imprese
Il legislatore con il Decreto Semplificazioni (art. 37 - D.L. 76/2020) ha previsto l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) entro il 1° ottobre 2020.
Pertanto, tutte le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, ovvero il cui domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la pratica telematica, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Le informazioni relative alle modalità di presentazione dell'istanza telematica sono disponibili sulla piattaforma SARI - SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE.
Per verificare l'iscrizione nel registro delle imprese del proprio indirizzo PEC - Domicilio Digitale, è possibile:
- consultando una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell'imprenditore (si accede con SPID o CNS)
- ricercando l’impresa sul sito registroimprese.it (ricercare con nome impresa)
---------------
Questa nuova disposizione non fa altro che ribadire un obbligo già introdotto da anni, introducendo ora una sanzione pecuniaria per gli inadempienti.
Di seguito il testo delle leggi già in vigore:
L'art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009, ha previsto che <<Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.>>.
L'art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modifiche dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 ha aggiunto al comma 6, il seguente comma 6 bis, che recita <<L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.>>
Il Consiglio di Stato, interessato da un quesito proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 1714/2013 del 10 aprile 2013 ha affermato che <<... trascorsi inutilmente i tre mesi di sospensione di cui al comma 6 bis dell'art. 16, d.l. n. 185 del 2008, l'ufficio competente - allorché la società non abbia atteso alla comunicazione, ancorché postuma, dell'indirizzo di PEC - non può che respingere la domanda di iscrizione al registro delle imprese>>
Da ultimo l'art. 5 del D.L .18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 , ha previsto <<1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.>>
Pertanto
- qualunque pratica di nuova iscrizione di impresa individuale o societaria dovrà, obbligatoriamente, indicare l'indirizzo P.E.C. dell'impresa;
- le imprese in forma societaria che non hanno un indirizzo PEC valido e attivo iscritto nel Registro imprese, si vedranno sospendere per tre mesi le domande di iscrizione al Registro imprese (esclusi il deposito dei bilanci, denunce REA, i trasferimenti di quote di S.R.L.e i trasferimenti di azienda) fino all'integrazione delle stesse con l'indirizzo PEC. Qualora la pratica non venisse integrata con l'indirizzo PEC si procederà con il rifiuto della stessa.
- le pratiche relative ad imprese individuali (attive e non soggette a procedure concorsuali) che non hanno iscritto nel Registro Imprese una PEC valida e attiva, saranno sospese per 45 giorni (escluse le denunce REA e i trasferimenti di azienda) fino all'integrazione delle stesse con l'indirizzo PEC, trascorso inutilmente tale periodo la pratica si intende non presentata.
La comunicazione della PEC da parte delle imprese già iscritte può essere effettuata anche contestualmente alla presentazione di una pratica di modifica.
Con Circolare n. 3664 del 02/12/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l'obbligo di indicazione del proprio indirizzo di PEC non trova applicazione nel caso di imprese individuali che chiedano la cancellazione dal registro delle imprese.
PEC unica
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare del 9/5/2014, ha ritenuto di chiarire che l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’impresa iscritto nel Registro delle Imprese deve essere <<proprio>> dell’impresa e quindi riconducibile ad essa in via esclusiva.
A seguito di tale orientamento e delle connesse istruzioni ministeriali non sarà più possibile utilizzare un indirizzo P.E.C. unico per più imprese.
Importante
La posta certificata denominata CEC-PAC non può essere utilizzata dalle imprese per l'adempimento di cui si tratta in quanto riservata al "cittadino" e non è utilizzabile da imprese. Tra l'altro il servizio di posta elettronica certificata al cittadino è cessato. Chi fosse interessato ad acquisire una casella PEC può rivolgersi ad uno dei Gestori PEC iscritto nell’Elenco Pubblico tenuto da Agid.
Precisazioni
Presentazione a cura del commercialista:
I professionisti individuati dall'art. 31 comma 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, possono presentare la comunicazione dell'indirizzo di PEC al registro delle imprese dichiarando, nel riq. NOTE del modello, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante della società/titolare dell'impresa individuale e di essere iscritti nel relativo Albo, nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato non sia completo del certificato di ruolo (circolare MiSE n. 3645/C del 3/11/2011).
Informazioni generali
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è l'equivalente informatico della "classica" raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per poter usufruire delle funzionalità di PEC, bisogna acquisire una casella da un gestore di Posta Elettronica Certificata autorizzato. Un elenco dei gestori pubblici di Posta Elettronica Certificata è disponibile sul sito Agid (Agenzia per l'Italia Digitale).
La Camera di Commercio delle Marche non fornisce un servizio di rilascio di caselle di PEC che potranno essere acquistate da gestori autorizzati.
Nel modello di Comunicazione Unica deve essere indicato l’indirizzo PEC al quale si vuole che vengano inviate tutte le comunicazioni relative al procedimento.
Con la "Comunicazione Unica", infatti, il rapporto tra utente e pubblica amministrazione è solo informatico, pertanto, per ogni pratica dovrà essere indicato un indirizzo di PEC al quale far pervenire le ricevute e le comunicazioni relative alla pratica stessa.
E' quindi necessario che sia le imprese societarie, che quelle individuali, indichino nel modello di ComUnica un indirizzo PEC, che può essere anche lo stesso pubblicato nel registro delle imprese a norma dell'art. 16, comma 6 del d.l. 185/2008 convertito nella legge 2/2009.
Si ricorda che l'indirizzo di PEC indicato al riq. 5 della distinta ComUnica è quello a cui saranno automaticamente inviate tutte le notifiche relative alla Comunicazione Unica, provenienti da tutti gli enti destinatari e, per quanto attiene al Registro Imprese, l'avviso di ricevimento della pratica, di avvenuta protocollazione e di evasione o rifiuto della stessa.
All'indirizzo di posta elettronica indicato nel riq. 4 ("dichiarante"), saranno invece inviate le eventuali comunicazioni di sospensione della pratica e i messaggi dell'ufficio con le richieste di integrazione e/o correzione.