Deposito attestati FER

Pubblicità nel registro delle imprese degli attestati di avvenuta formazione per installatori di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28

E' possibile dare pubblicità nel registro delle imprese del conseguimento degli attestati di avvenuta formazione per installatori di impianti a fonti rinnovabili, rilasciati all'esito del corso di cui all’Allegato 4 all'art. 15, comma 2 del d. l.vo 28/2001.

Trattandosi di  una qualificazione con carattere strettamente personale e a durata limitata (con scadenza dopo tre anni)  deve essere riportata nelle abilitazioni professionali della persona interessata, senza alcuna modifica dell’attività svolta (l'installazione di impianti a fonti rinnovabili è già compresa nelle declaratorie del D.M. 37/2008).

Per iscrivere nel registro delle imprese il conseguimento dell'attestazione, occorre quindi compilare il riquadro ABILITAZIONI PROFESSIONALI relativo alla persona, inserendo la seguente dicitura :
<< ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO FER (FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI), CONSEGUITO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 28/2011, IN DATA GG/MM/AAAAA>>

In caso di impresa artigiana, la comunicazione deve essere inviata anche all'Albo Imprese Artigiani.


Per la predisposizione della pratica con DIRE

  • SOCIETA'

Compilazione Ad adempimenti:

  • selezionare Variazione e quindi
    Organi sociali e persone con cariche/qualifiche
    • Cariche tecniche e altre cariche RI
      e quindi Abilitazioni professionali per l'inserimento della dicitura "ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO FER (FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI), CONSEGUITO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 28/2011, IN DATA GG/MM/AAAAA"

Compilazione A modelli
(necessaria per iscrivere l'attestato sulla persona dei legali rappresentanti)

impostare una Variazione con modello base S5 (senza alcun riquadro) e aggiungere:

  •  modello/i Int.P di modifica per le persone interessate (inserire manualmente il loro CF) e selezionare i riq. 10/abilitazioni professionali; in questo riquadro inserire, oltre alle eventuale abilitazione già presente in visura per la persona, la seguente dicitura: "ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO FER (FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI), CONSEGUITO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 28/2011, IN DATA GG/MM/AAAAA"
  •  modello AA (solo per adempimento artigiano), senza necessità di alcuna compilazione

Alla pratica deve essere allegata copia dell’attestato in formato informatico (anche da scansione di originale cartaceo).

Sono dovuti:
Diritti di segreteria € 30,00  e - in caso di adempimento albo artigiani, Bollo di € 16,00 

  • IMPRESE INDIVIDUALI 

Compilazione Ad adempimenti:

  • selezionare Variazione e quindi
    Organi sociali e persone con cariche/qualifiche
    • Cariche tecniche e altre cariche RI
      e quindi Abilitazioni professionali per l'inserimento della dicitura "ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO FER (FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI), CONSEGUITO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 28/2011, IN DATA GG/MM/AAAAA"

Compilazione A modelli
(necessaria per iscrivere l'attestato sulla persona del titolare)

Impostare una Variazione, con modello base I2, e selezionare il riq. 21/abilitazioni professionali (per abilitazione in capo al titolare); in questo riquadro inserire, oltre alle eventuale abilitazione già presente in visura per la persona, la seguente dicitura: "ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO FER (FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI), CONSEGUITO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 28/2011, IN DATA GG/MM/AAAA"
 
Aggiungere, se necessario:

  •  modello AA (solo per adempimento artigiano), senza necessità di alcuna compilazione
  • modello/i Int.P (per attestato conseguito da responsabili tecnici) di modifica le persone interessate (inserire manualmente il loro CF) e selezionare il riq. 10/abilitazioni professionali.

Alla pratica deve essere allegata copia dell’attestato in formato informatico (anche da scansione di originale cartaceo).

Sono dovuti:
Diritti di segreteria € 18.00 e - in caso di adempimento albo artigiani, Bollo di  € 16,00  .

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pubblicato il 26/07/2023 ultima modifica 21/05/2025
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