start up innovative

Le start up istituite con l'art. 25, commi 2 e 5, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

Cosa sono

Le start up innovative sono società di capitali introdotte dall'art. 25 del D.L. 179/2012, all’interno di una normativa volta allo sviluppo di settori ad alto valore tecnologico, che devono avere i seguenti requisiti:

  • hanno la sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
  • sono costituite da non più di 60 mesi;
  • a partire dal secondo anno di attività, hanno il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
  • hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sono costituite a seguito di fusione, scissione o di cessione di azienda o di ramo di azienda

e possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
  • almeno i 2/3  dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata
  • almeno una privativa industriale o un programma software  registrato presso la SIAE.

Modalità di costituzione

La costituzione di una startup innovativa può avvenire alternativamente mediante la redazione di:

  • un atto informatico sottoscritto digitalmente dai soci contraenti ai sensi degli artt. 24 o 25 del codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), secondo il modello standard tipizzato approvato con il D.M. 17/02/2016, attualmente previsto esclusivamente per le società a responsabilità limitata.
  • atto pubblico presso il notaio
Iter per la costituzione con atto informatico

Agevolazioni

Esenzioni dai diritti di segreteria e dall'imposta di bollo

Gli artt. 23-31  prevedono una vasta gamma di AGEVOLAZIONI FISCALI E FINANZIARIE il cui godimento è subordinato all’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese di cui al comma 8.

Fra le agevolazioni introdotte per le START UP ci sono anche :

  • esenzione dai diritti di segreteria per tutti gli adempimenti da eseguire al Registro delle Imprese (a titolo esemplificativo: il deposito del bilancio di esercizio, l’inizio attività, l’apertura dell’unità locale, il cambio di amministratore, la variazione di sede legale nello stesso comune, il deposito di marchi e brevetti ecc)
  • esenzione dall'imposta di bollo

L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup innovativa e dura comunque non oltre il periodo in cui la società può beneficiare della speciale disciplina. N.B. non godono di queste agevolazioni gli atti di cessione di quote di srl start up innovativa e la bollatura dei libri e registri contabili 

Esenzione dal pagamento del diritto annuale

Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le imprese startup innovative sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per cinque anni (a decorrere dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale, se contestuale all’atto costitutivo, oppure dall’anno successivo all’iscrizione nella sezione speciale, se avviene in momento successivo alla costituzione). L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup innovativa.

Iscrizione e mantenimento dell'iscrizione nella Sezione Speciale

L'iscrizione nella Sezione Speciale è condizione per godere delle agevolazioni previste dalla legge.

Si ottiene presentando apposita domanda che può essere contestuale alla costituzione o (nel caso di costituzione con atto notarile) può essere presentata in un momento successivo.

In ogni caso presupposti per presentare la domanda sono:

  • la compilazione della domanda (per le modalità si rimanda al Supporto Specialistico per gli adempimenti al Registro Imprese - SARI)
  • la constestuale dichiarazione dell'inizio dell'attività economica
  • la presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti

Almeno una volta l'anno la start up innovativa deve:

  1. aggiornare o confermare le informazioni previste  dall’art. 25 D.L 179/2012, c. 12 mediante l’inserimento nel profilo dell’impresa inserito nella piattaforma informatica - portale dedicato alle start up innovative e alle PMI innovative
  2. attestare il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine e' portato a 7 mesi, fermo il rispetto dei 30 giorni dall'approvazione) presentando apposita domanda al registro imprese mediante comunicazione unica (art. 25, c. 15 d.l. 179/2012)

Allegati e riferimenti utili

Per approfondimenti e Guide

vai al portale dedicato

vedi anche la pagina del Ministero dello Sviluppo Economico

Per gli adempimenti al Registro Imprese

consulta il SARI

Azioni sul documento

pubblicato il 02/07/2020 ultima modifica 29/07/2020
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