società tra professionisti

art. 10 della Legge 183/2011 e Decreto del Ministero della Giustizia 08/02/2013 n. 34 - soc. tra avvocati D.Lgs. 96/2001 e art. 4 bis della L. 247/2012 e successive modifiche ed integrazioni

Chi sono

La "società tra professionisti" o "società professionale" è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali; in tal caso si parla di "società multidisciplinare"

L'atto costitutivo delle società tra professionisti deve rispondere alle condizioni previste dall'art. 10, commi da 3 a 11, delle legge 183/2011.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

Inoltre la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

La legge 183/2011 dispone che restano salve le associazioni professionali e i diversi modelli societari vigenti alla data della sua entrata in vigore; la società tra avvocati, pertanto, resta assoggettata alla normativa contenuta nel D. Lgs. 96/2001.

Le società che svolgono attività di ingegneria e attività di odontoiatria possono optare anche per i particolari regimi che la normativa specifica  riserva a tali tipi di società.

Iter procedimentale

  • La società tra professionisti è innanzitutto assoggettata alla disciplina del tipo di società prescelto; pertanto è iscritta prioritariamente nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ovvero nella sezione speciale qualora venga costituita nella forma di società semplice.
  • Successivamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese, la società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio di appartenenza dei soci professionisti, allegando la documentazione prevista dalla norma e cioè: atto costitutivo e statuto in copia autentica, certificato di iscrizione al registro delle imprese, certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
  • Avvenuta l'iscrizione della società presso l'albo/registro tenuto presso l'ordine/collegio di appartenenza dei soci professionisti, dovrà infine essere effettuata l'iscrizione della società anche nella apposita sezione speciale del registro delle imprese relativa alle società tra professionisti, già istituita dall'art. 16 comma 2 D.Lgs. 96/2001.

L'iscrizione nella sezione speciale delle società tra professionisti ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, al fine della verifica dell'incompatibilità circa la partecipazione del socio a più società professionali.

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pubblicato il 23/06/2020 ultima modifica 03/07/2020
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