Domicilio digitale degli amministratori di società: indicazioni operative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Con nota del 12/03/2025 (prot. n. 43836), il MIMIT ha fornito alle Camere di Commercio le prime indicazioni operative relativamente all'introduzione, con Legge 30 dicembre 2024 n. 207, dell'obbligo di iscrizione nel registro imprese del domicilio digitale degli amministratori.
In considerazione dell'incertezza della disposizione, come non definitivamente chiarita dall'intervento ministeriale, non si escludono, sentita anche l'Unioncamere che ha avviato apposite interlocuzioni, ulteriori aggiornamenti procedimentali o sostanziali a riguardo.
Soggetti obbligati
Devono provvedere alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata gli amministratori e i liquidatori di:
- società di capitali e società di persone (comprese società semplici che esercitano l'attività agricola)
- reti di imprese dotate di soggettività giuridica
Sono esclusi dall'obbligo, le società semplici che non esercitino l’attività agricola, le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili e gli enti giuridici non costituiti in forma societaria, o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.
ll Ministero ha chiarito che l'obbligo riguarda i soggetti che hanno funzioni di gestione dell'impresa, cui compete formalmente il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione e che, in presenza di una pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
Si precisa inoltre che, nelle società di persone, l'obbligo riguarda solamente i soci dotati di poteri di amministrazione.
Titolarità esclusiva del domicilio digitale
L'indirizzo di posta elettronica che l'amministratore deve comunicare per l’iscrizione nel registro delle imprese deve essere nella sua titolarità esclusiva e non è possibile indicare l'indirizzo di pec della società.
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, o - a propria scelta - decidere di dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
Decorrenza dell'obbligo
Il Ministero ha confermato l'applicazione
- alle società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025 o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data
- alle società che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, richiedano l'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore/liquidatore
L’omissione della indicazione dell'indirizzo di pec degli amministratori e liquidatori da parte di una impresa soggetta all’obbligo, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata; la Camera di commercio sospende il procedimento, assegnando il termine di 10 giorni, decorso il quale, in assenza di integrazione, procederà al rigetto della domanda.
Per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025, che non siano interessate da modifiche degli amministratori/liquidatori, il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare il termine del 30 giugno 2025 per la comunicazione degli indirizzi pec dei propri amministratori, termine entro cui dovranno anche essere regolarizzati gli indirizzi pec già comunicati dagli amministratori qualora coincidessero con quello della società.
Il Ministero ha inoltre chiarito che in relazione a questa fattispecie non si applica il procedimento di attribuzione d'ufficio dei domicili digitali ma trova invece applicazione la sanzione di cui all'art. 2630 cc
Diritti di segreteria e imposta di bollo
Il ministero ha chiarito che l’esenzione prevista dall’articolo 16, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008 (che stabilisce «l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria») operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.
Compilazione della pratica
Compilazione Ad adempimenti
selezionare "Organi sociali e persone con cariche/qualifiche" e quindi "Comunicazione PEC amministratori e altre persone impresa" che permette di comunicare la pec delle persone che
possiedono cariche nell'impresa.
Per società artigiane, la comunicazione non è rilevante per l'Albo Imprese Artigiani, pertanto dovrà essere selezionato Ad adempimenti Registro Imprese/REA e non Ad adempimenti Albo Artigiani.
Con la versione rilasciata in data 10/06/2025, è stato eliminato il campo PEC dalla compilazione dell'adempimento "Variazione domicilio/residenza e anagrafica persone" che, pertanto, dovrà essere selezionato solo nel caso in cui debbano essere variate anche le informazioni relative al domicilio della persona.
Il nuovo adempimento non è compilabile per i curatori fallimentari per cui rimane necessaria la compilazione dell'adempimento "Comunicazione PEC (Legge 228/2012 - art. 1, comma 19)";
Compilazione A modelli
selezionare il modello Int.P e quindi il riq. 2 domicilio/residenza
Con la versione del 10/06/2025, è stata modifica la compilazione del riquadro 2 per poter permettere di compilare il solo campo PEC.
Importi
- un amministratore della società (anche per la comunicazione del domicilio digitale degli ulteriori amministratori)
- professionista incaricato; in tal caso nel riq. Note della pratica deve essere inserita la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto...... , iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ...... al n..., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dall'amministratore della società all’assolvimento del presente adempimento come previsto dall’art.31 della L. 340/2000”