Online la piattaforma della nuova composizione negoziata per la crisi d'impresa

Dal 15 novembre 2021 è operativa la nuova piattaforma telematica della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
Gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, possono fare ricorso alla nuova procedura di composizione negoziata della crisi di impresa.
L'istanza di accesso alla procedura viene presentata dall'imprenditore al Segretario Generale della Camera di Commercio territorialmente competente attraverso la Piattaforma telematica nazionale.
La procedura prevede la nomina di un esperto indipendente col compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio. 
Gli esperti sono nominati da una Commissione istituita presso la Camera di Commercio del capoluogo di regione ovvero dal Segretario Generale della Camera di Commercio (per le imprese sotto soglia) e sono scelti da un apposito elenco formato presso la Camera di Commercio.

Vai alla sezione dedicata nel sito della Camera di Commercio delle Marche

Per chiedere informazioni o ulteriori dettagli sul nuovo servizio "Composizione negoziata per la crisi d'impresa" è possibile mettersi in contatto con gli uffici della Camera di Commercio delle Marche collegandosi alla pagina "Contatta gli uffici camerali".

Dopo essersi registrati (o con un account social già in possesso o creando un nuovo account per il sito), selezionare il servizio "Composizione negoziata" e inviare un messaggio.

*** Si richiama all'attenzione di tutti gli iscritti agli albi professionali di cui all'art. 3, co. 3, primo periodo, D.L. 24/08/2021, n. 118 e s.m.i. che la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti istituito presso la Camera di Commercio delle Marche deve essere presentata all'Ordine professionale di appartenenza, il solo competente ad esprimersi al riguardo. La Camera di Commercio è individuata dall'art. 3, co. 5, D.L. 24/08/2021, n. 118 e s.m.i. esclusivamente come soggetto deputato a ricevere gli elenchi dagli Ordini professionali.