Procedura di concordato minore

Il concordato minore è una nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento alla quale possono ricorrere i professionisti, i piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore, i quali possono proporre ai creditori, mediante l’OCC, una proposta di concordato minore al fine di poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale.

Inoltre, la proposta di concordato minore può essere presentata quando vi sia l’intervento di risorse esterne che forniscono la garanzia della continuazione dell’attività ed il soddisfacimento dei creditori, in misura maggiore rispetto a quanto questi potrebbero ottenere, mediante la liquidazione che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori. 

Il contenuto del concordato è libero, ma devono essere specificati tempi e modalità per il superamento la crisi da sovraindebitamento; inoltre è possibile indicare il soddisfacimento parziale dei crediti con qualsiasi forma, nonché suddividere i creditori in classi.

Presentazione della domanda:

Il soggetto che intende avvalersi del concordato minore dovrà allegare alla domanda una serie di documenti contabili e fiscali, indicati specificamente nell’art. 75 del D.Lgs. 14/2019.

La formulazione e la presentazione della domanda avviene tramite l’OCC .

 Il solo deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, la decorrenza degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

 Inammissibilità della domanda:

Il Giudice adìto potrà dichiarare la domanda inammissibile qualora sia priva dei documenti indicati negli articoli 75 e 76, o se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), o se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte oppure se sono stati compiuti dal debitore atti di frode nei confronti dei creditori.

Procedura:

Dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda, il giudice, con decreto dichiara aperta la procedura .

Su istanza del debitore, può disporre che, sino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, creditori aventi titolo o causa anteriore non potranno iniziare o continuare azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. 

Gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicità del decreto.

 Accettazione concordato minore:

Per quanto riguarda l'approvazione il concordato minore è accettato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

In ogni caso, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, a meno che sia previsto diversamente.

Se il giudice rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su apposita istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

Esecuzione del piano

Il debitore deve dare esecuzione al piano omologato. Conclusa tale fase, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto; se questi lo approva, il debitore ottiene l’esdebitazione, in caso contrario, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato e fissa un termine per il loro compimento. 

Se il debitore non adempie alle prescrizioni nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore.

Revoca

La revoca dell'omologazione può avvenire d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di un altro interessato, quando sia  stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, o se sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare i creditori. 

Conversione in procedura liquidatoria

In caso di revoca o risoluzione, il debitore può chiedere l’ammissione alla procedura di liquidazione controllata. In caso di conversione, il giudice concede al debitore un termine per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

 

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pubblicato il 19/10/2022 ultima modifica 19/10/2022
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