Composizione delle crisi da sovraindebitamento: informazioni preliminari

Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014 e sono espressamente richiamati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) approvato con Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (in precedenza svolgevano le proprie funzioni in base alla legge 3/2012).

L'Organismo costituito dalla Camera di commercio delle Marche  è iscritto al numero 42 del Registro degli Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero di Giustizia.

Il debitore, non soggetto ad altre procedure concorsuali, può, secondo i casi, rivolgendosi ad un Organismo, avviare:

 

A seguito della presentazione della domanda, l'Organismo nomina un gestore (professionista iscritto in apposito elenco) con funzione di OCC,  che avrà il compito di predisporre una relazione, sulla base della documentazione presentata dal debitore, in merito al piano/proposta da presentare in Tribunale.

Tutte le procedure sono di competenza del Tribunale.

E' competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e la sede legale risultante dal registro imprese per le imprese).

 Chi può accedere al servizio:

  • il consumatore
  • il professionista
  • l'imprenditore minore
  • l'imprenditore agricolo
  • le start-up innovative di cui al dl 179(2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012
  • ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

 

Sovraindebitamento: 

Presupposto per accedere al servizio è il sovraindebitamento, definito come lo stato di crisi (lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).

Chi è il  Consumatore?

Il consumatore è definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

 

L'impresa minore?

L'impresa minore è l'impresa che possiede congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.

  

L'Organismo per la gestione del Sovraindebitamento della Camera di Commercio delle Marche opera con la polizza AXA INSURANCE n. . K22IT038213.

All'atto dell'invio della domanda è richiesto un acconto sul compenso spettante all'Organismo di € 400 + IVA. 

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Riferimenti Utili

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pubblicato il 09/07/2020 ultima modifica 08/02/2024
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